L.R. Toscana 20/2014
Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente in Toscana il frazionamento in unità immobiliari di edifici industriali e artigianali senza modificare gli strumenti urbanistici comunali, se resta invariata la destinazione d’uso e non aumenta superficie o volume. Serve un piano industriale dell’impresa, da presentare e approvare dal Comune. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione.
Frazionamento di edifici industriali e artigianali in Toscana
Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
La legge regionale disciplina, per la Toscana, la possibilità di suddividere in più unità immobiliari edifici destinati ad attività industriali e artigianali. L’intervento è ammesso come deroga operativa alle previsioni urbanistiche comunali che non lo prevedano o non lo consentano, purché restino invariati la destinazione d’uso e i parametri edilizi fondamentali.
Ambito di applicazione e condizioni dell’intervento
Il frazionamento è consentito solo se:
- viene mantenuta la medesima destinazione d’uso industriale o artigianale;
- non si produce aumento di superficie utile lorda;
- non si produce aumento di volume.
La norma esclude quindi interventi che comportino trasformazioni funzionali o incrementi edilizi, limitandosi alla mera suddivisione dell’edificio in unità immobiliari.
Presupposti procedurali
Il frazionamento è subordinato a un procedimento con coinvolgimento del Comune e dell’imprenditore interessato. In particolare:
- l’imprenditore deve presentare al Comune un piano industriale;
- il piano deve dimostrare la necessità dell’intervento per mantenere l’attività produttiva e salvaguardare l’occupazione;
- il Comune deve approvare il piano.
Valutazione e approvazione comunale
Il Comune approva il piano industriale solo dopo aver verificato:
- la sussistenza delle condizioni richieste per il frazionamento;
- la rispondenza del piano alle finalità di mantenimento dell’attività produttiva e salvaguardia dell’occupazione;
- la compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente.
Resta inoltre fermo il rispetto della normativa ambientale di riferimento.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Attualità della disciplina
La disciplina ha contenuto ordinamentale e non è limitata a un esercizio finanziario o a un evento concluso; non emergono elementi di obsolescenza nel testo fornito.
Testo integrale
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