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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32716/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Una banca aveva convenuto una società cooperativa chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di una convenzione del 5 dicembre 2005 e la condanna al pagamento del 50% delle perdite subite per il mancato rimborso di finanziamenti concessi a imprese aderenti al sodalizio cooperativo. La cooperativa aveva resistito sostenendo che, almeno per una specifica posizione debitoria, la procedura di concessione della garanzia era stata alterata: la banca avrebbe presentato autonomamente la pratica, raccolto la documentazione e insistito per il rilascio della garanzia, omettendo l'istruttoria e violando doveri di correttezza e buona fede. In via riconvenzionale la cooperativa aveva chiesto la risoluzione della convenzione per inadempimento della banca e, subordinatamente, l'annullamento della garanzia per errore o dolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda della banca e respinto le riconvenzionali; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame della cooperativa, valorizzando documenti prodotti in appello e ritenendo che la banca avesse taciuto circostanze note o che avrebbe dovuto rilevare, inducendo la cooperativa a prestare una garanzia che, se avesse conosciuto la reale situazione finanziaria dell'impresa finanziata, non avrebbe concesso. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) inutilizzabilità dei documenti nuovi prodotti in appello per violazione delle preclusioni istruttorie e delle norme processuali; 2) erronea interpretazione della convenzione e insussistenza del vizio del consenso; 3) violazione dell'onere della prova, che gravava sulla cooperativa; 4) erronea qualificazione come dolo di una condotta che al più sarebbe colposa; 5) difetto di motivazione sulla reticenza dolosa e sulla conoscenza del raggiro; 6) violazione del giudicato e omesso esame sulla quantificazione dell'importo dovuto per le altre posizioni garantite. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma non aveva depositato nei termini la copia della sentenza con la relata di notifica (o equivalente telematico), impedendo la verifica della tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che, quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione e il formarsi del giudicato, con conseguente improcedibilità rilevabile anche d'ufficio. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato come parametro sulla produzione di documenti nuovi in appello; il motivo era fondato sulla pretesa inutilizzabilità di documenti tardivamente prodotti.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla rimessione in termini e alle preclusioni istruttorie.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso di documenti non ritualmente acquisiti al processo.

  • art. 1427 c.c.

    richiamato in relazione ai vizi del consenso dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 1428 c.c.

    richiamato in tema di errore quale vizio del consenso.

  • art. 1429 c.c.

    richiamato in tema di errore essenziale e rilevante.

  • art. 1439 c.c.

    richiamato in tema di dolo determinante ai fini dell'annullamento del contratto.

  • art. 1440 c.c.

    richiamato in tema di dolo incidente e sue conseguenze.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della convenzione tra le parti.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per il criterio di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato per il criterio residuale di interpretazione del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a proposito della ripartizione dell'onere della prova del vizio del consenso.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per i doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo per asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di acquiescenza e stabilità delle decisioni non impugnate.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di cosa giudicata formale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di giudicato sostanziale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: impone il deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica quando il ricorrente dichiara che la sentenza gli è stata notificata; il mancato deposito rende improcedibile il ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere che la successiva produzione possa sanare l'omissione del deposito nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica o dell'equivalente telematico; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio, perché impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione e la formazione del giudicato.
  • La produzione successiva, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando il termine sia ormai spirato.
  • Quando il ricorso è definito improcedibile, il giudice di legittimità non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese e agli ulteriori oneri previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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