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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18471/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p.) commesso la notte fra il 9 e il 10 febbraio 2017, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel calcolo del termine di prescrizione avendo utilizzato una pena massima edittale di 6 anni invece che di 10 anni (per effetto dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p.), con conseguente errata valutazione del decorso dei termini

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la pena detentiva edittale massima per il reato contestato era di anni 10 (per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p.), non 6 come indicato in sentenza; conseguentemente il termine prescrizionale determinato con l'art. 157 c.p. e aumentato ex art. 161 c.p. è di anni 12 e mesi 6, che scade nell'agosto 2029 salvo sospensioni. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Individua il delitto di furto; richiamato per qualificare il fatto come furto ai fini della contestazione

  • art. 625 c.p. nn. 2 e 5 e ultimo comma

    Le aggravanti indicate nei nn. 2 e 5 integrano il furto pluriaggravato; l'ultimo comma eleva la pena edittale massima a 10 anni di reclusione per il reato così aggravato, determinazione che è decisiva per il computo della prescrizione

  • art. 157 c.p.

    Norma che fissa il termine di prescrizione in relazione alla pena massima edittale del delitto; la Corte ha fatto riferimento a questa norma per determinare il termine di base della prescrizione applicando la pena massima corretta

  • art. 161 c.p.

    Prevede aumenti del termine di prescrizione nelle ipotesi previste; la Corte ha applicato tale disposizione per aumentare il termine risultante dall'art. 157, portandolo a 12 anni e 6 mesi

Massime di principio

  • Prima di dichiarare la prescrizione è necessario accertare con precisione la pena edittale massima applicabile al reato contestato, comprese eventuali aggravanti e commi finali che ne aumentano la misura
  • Le aggravanti speciali (es. quelle elencate nell'art. 625, commi successivi) possono modificare significativamente il calcolo della prescrizione e devono essere valutate correttamente in fase di merito
  • Il termine prescrizionale si calcola in base al combinato disposto delle norme sul termine (cfr. art. 157 c.p.) e delle norme che ne prevedono aumenti o modifiche (cfr. art. 161 c.p.), tenendo conto di sospensioni o interruzioni eventualmente intervenute
  • Un errore materiale o di diritto nel calcolo della prescrizione è motivo valido per impugnazione e può condurre all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio
  • In situazioni analoghe conviene verificare sempre la corretta qualificazione giuridica del fatto (reato base vs. reato pluriaggravato) e documentare la determinazione della pena edittale massima nel provvedimento per evitare vizi di motivazione

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