Cassazione Civile, Ordinanza n. 03279/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob a carico di un componente del consiglio di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile della mancata rappresentazione, nei documenti di registrazione incorporati nei prospetti di offerta di obbligazioni, delle informazioni relative ai finanziamenti concessi alla clientela per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie della banca (il c.d. "capitale finanziato"). Secondo l’Autorità, l’omissione di tali dati aveva impedito agli investitori di valutare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente. La Corte d’appello aveva confermato la sanzione, ravvisando la conoscibilità del fenomeno da parte degli amministratori e l’obbligo di vigilanza anche in capo ai consiglieri senza deleghe. Con il ricorso per cassazione il sanzionato ha dedotto: (1) falsa applicazione degli artt. 94, commi 2 e 8, e 191, comma 2, T.U.F., sostenendo di non essere responsabile perché i fatti erano anteriori alla sua accettazione della carica o successivi alle sue dimissioni, e perché la redazione del prospetto era riferibile alla banca come ente; (2) violazione dell’art. 49 CDFUE e della disciplina sul favor rei, assumendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale e dovesse quindi applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, con conseguente inapplicabilità della sanzione alla persona fisica; (3) violazione del principio di proporzionalità, perché la sanzione di euro 10.000 sarebbe stata irragionevole rispetto al suo effettivo contributo e uguale a quella inflitta ad altri amministratori con un diverso grado di coinvolgimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la responsabilità amministrativa ex T.U.F. è ascrivibile alle persone fisiche che hanno posto in essere o omesso la condotta e non all’ente; che l’amministratore non esecutivo di banca ha un dovere di vigilanza e di attivazione anche in assenza di deleghe; e che, nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per verificare l’inserimento nei documenti informativi delle notizie sul capitale finanziato. Ha respinto il secondo motivo, escludendo la natura penale della sanzione di cui all’art. 191 T.U.F. alla luce dei criteri Engel e confermando l’applicazione del principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza della disciplina successiva più favorevole. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la quantificazione di euro 10.000 era stata motivata come congrua e prossima al minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 94, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
impone che il prospetto contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sui prodotti finanziari offerti
art. 94, comma 8, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
non è la norma rilevante per la responsabilità amministrativa contestata, ma attiene alla responsabilità civile verso i danneggiati
art. 191, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
prevede la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi informativi relativi al prospetto; la Corte la qualifica come sanzione amministrativa e non penale
art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come fondamento del principio per cui l’illecito amministrativo è imputato alla persona fisica che ha posto in essere la condotta
art. 2381 c.c.
evocato come parametro del dovere di vigilanza e di informazione degli amministratori, integrato e rafforzato dalla normativa bancaria di settore
art. 6 d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
la Corte ne conferma la non retroattività per la fattispecie in esame, applicando il principio tempus regit actum
art. 190-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
richiamato dal ricorrente come precedente normativo invocato per sostenere la natura punitiva delle sanzioni amministrative; la Corte ne distingue il regime da quello dell’art. 191 T.U.F.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
invocato per sostenere l’applicabilità della lex mitior alle sanzioni sostanzialmente penali; la Corte esclude che la sanzione in esame rientri in tale categoria
art. 7 CEDU
richiamato nel ragionamento sul principio di retroattività della legge più favorevole per le sanzioni aventi natura penale in senso convenzionale
art. 3 Cost.
richiamato quale base del controllo di ragionevolezza delle deroghe legislative alla retroattività della legge più favorevole
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato come veicolo di ingresso nel sistema interno dei vincoli convenzionali e internazionali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge
art. 14 della Direttiva 2003/6/CE
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di proporzionalità della sanzione
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative previste dal T.U.F., la responsabilità è normalmente imputata alla persona fisica che ha tenuto la condotta omissiva o commissiva integrante l’illecito, non all’ente in quanto tale, salvo diverse previsioni normative.
- Gli amministratori non esecutivi di una banca restano gravati da un dovere autonomo di vigilanza, di adeguata informazione e di attivazione, che non viene meno per l’esistenza di deleghe ad altri soggetti né per la complessità organizzativa dell’intermediario.
- In tema di prospetto informativo, l’omessa indicazione di circostanze rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente integra una violazione degli obblighi informativi quando tali circostanze siano necessarie per il giudizio dell’investitore.
- La natura "amministrativa" della sanzione prevista dall’art. 191 T.U.F. impedisce, di regola, di applicare automaticamente le garanzie proprie della pena, incluso il favor rei, salvo che la specifica misura presenti natura sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali.
- La valutazione della natura penale di una sanzione amministrativa richiede un esame concreto dei criteri Engel, tenendo conto non solo dell’importo edittale, ma anche della struttura della fattispecie, della platea dei destinatari, della finalità della norma e del bene giuridico protetto.
- Quando la sanzione è determinata entro un minimo e un massimo fissati dalla legge, la sua quantificazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivata e contenuta nei limiti edittali.
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