Cassazione Civile, Sentenza n. 8580/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti contestavano, in particolare: (i) l'uso da parte della Corte d'appello di nozioni non provate in atti, quali la riconoscibilità del marchio "Pirelli" come cognome e la diffusione in Italia di cognomi in -irelli/-arelli (invocando la nozione di fatto notorio e di comune esperienza); (ii) la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per aver impiegato tali nozioni senza preavviso alle parti e aver deciso senza termine per comparse/conclusionali; (iii) l'errata individuazione del pubblico di riferimento (sostenevano che la valutazione avrebbe dovuto essere operata sul pubblico dell'intera Unione europea, atteso che erano invocati marchi UE); (iv) la violazione delle norme sul marchio rinomato e sul rischio di confusione (si dolgevano dell'esistenza di identità merceologica, alta distintività dei marchi anteriori e rilevante somiglianza).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la Corte d'appello aveva escluso la confondibilità in concreto fra "Pirelli" e "M.Ziarelli" anche prescindendo dagli elementi considerati notori; (b) le qualificazioni operate come fatto notorio erano compatibili con la nozione giurisprudenziale di fatto notorio e, comunque, non decisive per l'esito; (c) l'uso del fatto notorio non lede di per sé il contraddittorio né il diritto di difesa, posto che tali cognizioni appartengono al patrimonio di conoscenze della collettività e non richiedono preventiva sottoposizione alle parti; (d) la valutazione sul pubblico di riferimento UE non muterebbe l'esito, e le ricorrenti non hanno provato di avere allegato e dimostrato in giudizio una commercializzazione contraffattoria al di fuori dell'Italia; (e) documenti prodotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili; (f) la notorietà del marchio Pirelli è stata considerata come elemento rafforzativo ma non decisivo, e comunque la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la valutazione globale della non confondibilità (es. presenza della lettera M iniziale, differenze nell'incipit e nella grafica). Il ricorso è stato quindi respinto e le ricorrenti condannate alle spese (importo liquidato: € 6.000,00 compensi + € 200,00 esborsi, oltre accessori) con annotazione sul contributo unificato.
Norme richiamate
Costituzione, art.24
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte osserva che la parte che deduce nullità per vizio procedurale deve dimostrare il concreto pregiudizio subito, salvo la specifica eccezione delle Sezioni Unite in caso di mancata possibilità di presentare difese conclusive
cod.proc.civ., art.115
Richiama il principio dispositivo e la disponibilità delle prove; la Corte sottolinea che il ricorso al fatto notorio è deroga a tali principi e va interpretato rigorosamente; il giudice di merito ha discrezionalità ma la Cassazione può sindacare un'inesatta nozione di notorio
cod.proc.civ., art.101
Norma richiamata sul diritto di difesa e contraddittorio; la Corte afferma che l'utilizzo di cognizioni di comune esperienza o fatto notorio non costituisce di per sé violazione del contraddittorio
cod.proc.civ., art.112
Richiamato implicitamente come principio dispositivo: il fatto notorio costituisce deroga al principio per cui le parti devono allegare e provare i fatti
cod.proc.civ., art.360 (nn.3 e 4)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i motivi proposti erano, in massima parte, privi di decisività o attengenti a valutazioni di merito non sindacabili ove adeguatamente motivate
cod.proc.civ., art.372
Richiamata per dichiarare inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in Cassazione
Codice della Proprietà Industriale, art.20, lett. b) e c)
Stabilisce la tutela rafforzata del marchio rinomato (divieto d'uso anche per prodotti non affini quando sussiste notorietà e uso che consente indebito vantaggio o pregiudizio); la Corte osserva che la notorietà rafforza la tutela ma non elimina la necessità della valutazione complessiva della confondibilità
Regolamento UE n.207/2009 (ora n.1001/2017), art.9 (par.1 e par.2 lett. c))
Disciplina la tutela del marchio UE rinomato; la Corte rileva che, sebbene il giudice debba operare come Tribunale dei marchi UE quando è coinvolto un marchio comunitario/UE, la valutazione della confondibilità resta globale e le ricorrenti non hanno dimostrato che un diverso bacino di consumatori avrebbe mutato l'esito
Regolamento UE n.207/2009, artt.95, 96 e 105 (corrispondenti agli artt.123,124,133 del Regolamento n.1001/2017)
Richiamati per chiarire che i giudici nazionali investiti di cause su marchi UE svolgono funzioni di Tribunale dei marchi UE; tale veste è immanente e non dipende dall'iniziativa delle parti
d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater (norma sul contributo unificato)
Citata in ordine all'ulteriore contributo unificato dovuto dalle ricorrenti ove ricorrano i presupposti
Massime di principio
- Il concetto di 'fatto notorio' o 'nozione di comune esperienza' va interpretato rigorosamente: è un'eccezione al principio dispositivo e alla disponibilità delle prove, utilizzabile dal giudice ma sindacabile in Cassazione solo se la nozione è stata inesattamente intesa.
- L'utilizzo da parte del giudice di fatti notori o di cognizioni della comune esperienza non richiede necessariamente una preventiva segnalazione o messa in discussione alle parti e non costituisce automaticamente violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- In materia di marchi UE il giudice nazionale che decide su un marchio comunitario deve applicare i principi del diritto dei marchi dell'Unione, ma la valutazione della confondibilità è comunque globale; la parte che invoca un effetto territoriale (cioè confondibilità limitata a certe aree dell'UE) deve allegare e provare specifiche condotte di commercializzazione nelle altre aree.
- La notorietà del marchio anteriore rafforza l'ambito di tutela (diluizione, corrosione, parassitismo) ma non produce automaticamente, da sola, la prova della confondibilità; resta necessaria una valutazione complessiva e motivata delle somiglianze e delle differenze percepite dal pubblico di riferimento.
- Le valutazioni del merito (es. reazione del consumatore medio, impressione complessiva) sono, salvo vizi logici o giuridici, giudizi di fatto che la Cassazione sindaca limitatamente alla motivazione del giudice del merito.
- In Cassazione sono inammissibili i documenti prodotti per la prima volta (art.372 c.p.c.); inoltre, chi deduce nullità per vizio procedurale deve, di regola, indicare il concreto pregiudizio subito, salvo l'eccezione specifica relativa all'impossibilità di svolgere le difese conclusive riconosciuta dalle Sezioni Unite.
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