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Decreto dirigenziale n. 6 del 03/02/2021

Calendario di circolazione dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, che potranno viaggiare sulle strade extraurbane.per i prossimi quattro fine settimana del mese di febbraio. In particolare, domenica 7, 14, 21 e 28 febbraio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti6

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone la sospensione temporanea del calendario dei divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane, limitatamente ai giorni 7, 14, 21 e 28 febbraio 2021. L’atto si fonda sull’art. 13 del D.M. 29 dicembre 2020, n. 604, e tiene conto del permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle ripercussioni sull’autotrasporto e sugli approvvigionamenti. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono incaricate di attuare le direttive e di informarne gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati.

Sospensione del calendario dei divieti di circolazione per i veicoli merci > 7,5 t nei giorni 7, 14, 21 e 28 febbraio 2021

Sospensione del calendario dei divieti di circolazione per i veicoli merci oltre 7,5 t nel febbraio 2021

Il decreto dirigenziale interviene in attuazione dell’art. 13 del D.M. 29 dicembre 2020, n. 604, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane. L’atto è adottato nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente riduzione dei flussi di traffico e delle criticità negli approvvigionamenti.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
  • l’art. 7 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che disciplina le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati;
  • il D.M. 29 dicembre 2020, n. 604, relativo ai divieti di circolazione per l’anno 2021;
  • l’art. 13 del medesimo decreto ministeriale, che consente la sospensione temporanea del calendario con decreti dirigenziali pubblicati sul sito istituzionale.

Sono inoltre richiamati il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e i precedenti decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, e 14 gennaio 2021, n. 2, che avevano già sospeso il calendario per alcuni giorni di gennaio 2021.

Ragioni dell’intervento

La motivazione principale è il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19, con effetti sul settore dell’autotrasporto delle merci e sulle catene di approvvigionamento. Il decreto evidenzia che i divieti, nelle condizioni attuali di traffico ridotto, costituiscono un elemento di criticità non giustificato in termini di sicurezza stradale.

Dispositivo

Il contenuto dispositivo è essenziale: il calendario dei divieti di circolazione di cui all’art. 2 del D.M. n. 604/2020 viene sospeso per i seguenti giorni:

  • 7 febbraio 2021;
  • 14 febbraio 2021;
  • 21 febbraio 2021;
  • 28 febbraio 2021.

La sospensione riguarda i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane.

Attuazione territoriale

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono incaricate di dare attuazione alle direttive del decreto e di comunicarne immediatamente il contenuto alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, oltre che agli altri enti e associazioni interessati. Il decreto non contiene ulteriori prescrizioni operative, né introduce nuovi divieti o deroghe diverse dalla sospensione temporanea indicata.

Punti principali

Base normativa e potere di sospensione

Il provvedimento richiama l’art. 6, comma 1, del codice della strada e l’art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, oltre al D.M. 29 dicembre 2020, n. 604, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli merci oltre 7,5 t nel 2021. Viene inoltre richiamato l’art. 13 del D.M. n. 604/2020, che consente al Ministero di sospendere temporaneamente l’applicazione del calendario con specifici decreti dirigenziali pubblicati sul sito istituzionale.

Ragioni della proroga

Il decreto motiva la sospensione con il perdurare dell’emergenza COVID-19 e dello stato di crisi, che incidono sull’autotrasporto delle merci e sugli approvvigionamenti di prodotti, materie prime e beni di prima necessità. Si evidenzia anche che, nella situazione di riduzione dei flussi di traffico dovuta alle misure di contenimento, il divieto non risulta giustificato in termini di sicurezza stradale.

Contenuto dispositivo

Il calendario dei divieti di circolazione previsto dall’art. 2 del D.M. 29 dicembre 2020, n. 604, è sospeso per i giorni 7, 14, 21 e 28 febbraio 2021, con effetto per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane.

Adempimenti delle Prefetture

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo devono attuare le direttive del decreto ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice della strada e darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché a ogni altro ente o associazione interessati.

Come è indicizzato

Materieautotrasportosicurezza stradaletrasporto merciemergenza covid-19

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