Cassazione Penale, Sentenza n. 26708/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva travisamento probatorio circa le dichiarazioni del collaboratore Fabrizio Capogna, sostenendo che tali dichiarazioni, rese in due interrogatori diversi, contraddicono la ricostruzione del Tribunale e che le intercettazioni, senza il supporto delle dichiarazioni integrali, non sarebbero sufficienti a dimostrare il ruolo di Mazzotta nel traffico di stupefacenti (anche per dubbia identificazione di soggetti detti “Mirco” e “Bestione”). Con secondo motivo contestava le esigenze cautelari, ritenendo non attuale il pericolo di reiterazione (fatti fermi al 2022, solo sette reati fine, periodo di silenzio) e denunciava travisamento di un'intercettazione in cui Mazzotta avrebbe rimproverato Giampà.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale (Corte) ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata e non manifestamente irragionevole, e che il ricorrente cercasse in realtà una diversa ricostruzione dei fatti. È stato rilevato che le dichiarazioni del collaboratore erano parzialmente omissive e non determinanti, mentre le intercettazioni, analiticamente riprodotte nell'ordinanza, risultano sufficienti a dimostrare la gravità indiziaria e il ruolo di ausilio di Mazzotta nell'attività di traffico in stretta complicità con Luca Giampà (con riscontri anche sull'identificazione del ricorrente). Quanto alle esigenze cautelari, è stata valorizzata la capacità organizzativa del gruppo, la continuità operativa anche durante l'arresto del capo e la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. correlata all'art. 74 d.P.R. 309/90; pertanto la custodia cautelare è stata ritenuta adeguata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare la somma di euro tremila a norma dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La Corte ha richiamato la presunzione prevista dal comma 3 come elemento di valutazione della attualità del pericolo di reiterazione nei reati di traffico di stupefacenti, da combinare con le risultanze investigative
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamata in connessione con l'art. 275 c.p.p. per giustificare la presunzione di pericolosità connessa ai reati in materia di stupefacenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (versamento somme, iscrizioni, ecc.)
Massime di principio
- Le intercettazioni, se analiticamente descritte e coerenti tra loro, possono da sole integrare la gravità indiziaria e giustificare misure cautelari, anche se le dichiarazioni dei collaboratori risultano parziali o omissive
- Una censura che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti è generalmente inammissibile se il giudice ha fornito motivazioni puntuali e non manifestamente irragionevoli
- Per la valutazione del pericolo di reiterazione il giudice può valorizzare la capacità organizzativa del gruppo criminoso e la continuità dell'attività illecita (anche durante arresti dei capi) come indice di attualità del pericolo
- La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, applicata ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, rafforza la posizione del giudice nel ritenere necessaria la custodia cautelare in carcere, salvo prova concreta contraria
- Le doglianze sul travisamento di singole intercettazioni richiedono dimostrazioni precise di illogicità o omissione evidente; la mera affermazione di contrasto senza idoneo confronto con la motivazione del giudice è inadeguata
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