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Parere

Parere del Garante n. 693 del 14/11/2024

Parere sullo schema di decreto recante “Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medici e i dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745 da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti” - 14 novembre 2024

Garante Privacy693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto ministeriale attuativo dell’art. 10 del d.lgs. 137/2022, relativo alla segnalazione degli incidenti che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745 da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti. L’Autorità rileva che il testo, anche grazie alle interlocuzioni informali con il Ministero della salute, disciplina in modo coerente i ruoli di Regioni, Province autonome e Ministero, limita i dati raccolti al minimo necessario, prevede pseudonimizzazione e misure di sicurezza adeguate, e richiama correttamente i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il parere è quindi favorevole, con il richiamo alla necessità che eventuali future modifiche abbiano base giuridica adeguata e che resti fermo quanto già osservato in un precedente parere sulla protezione dei dati nelle attività di manutenzione e telediagnosi dei dispositivi.

Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale su termini e modalità di segnalazione degli incidenti con dispositivi medici e dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745

Segnalazione degli incidenti con dispositivi medici: parere favorevole del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante i termini e le modalità di segnalazione degli incidenti che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, nell’ambito dell’attuazione dell’art. 10, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137.

Quadro normativo e contesto del trattamento

Lo schema si inserisce nel quadro della dispositivo-vigilanza e della rete nazionale a supporto della stessa, collocata nel NSIS. Il Garante richiama, tra le fonti rilevanti, il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, il Regolamento (UE) 2017/745, il d.lgs. 137/2022, la legge n. 190/2014, il decreto ministeriale 31 marzo 2022 istitutivo della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e il decreto ministeriale 9 giugno 2023 sui tempi di conservazione dei dati eventualmente forniti con le comunicazioni di incidente.

Il trattamento è ricondotto alle finalità di interesse pubblico rilevante di cui all’art. 9, par. 2, lett. g) e i), del GDPR e all’art. 2-sexies, comma 2, lett. u), del Codice privacy.

Oggetto dello schema di decreto

Lo schema disciplina i termini e le modalità di segnalazione al Ministero della salute, da parte degli operatori sanitari pubblici o privati, degli utilizzatori profani e dei pazienti, di:

  • incidenti gravi, anche solo sospetti;
  • incidenti diversi da quelli gravi.

La segnalazione avviene tramite un modulo on-line allegato allo schema, che costituisce parte integrante del decreto e che alimenta il sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza, presente nel NSIS.

Ruoli privacy e governance del trattamento

Il Garante valorizza la chiara individuazione dei ruoli privacy:

  • le Regioni e le Province autonome sono titolari del trattamento dei dati contenuti nel modulo on-line per gli incidenti occorsi nel territorio di competenza;
  • i referenti locali e regionali della dispositivo-vigilanza sono soggetti autorizzati al trattamento;
  • il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati acquisiti all’interno del NSIS, quale autorità competente in materia di dispositivi medici.

Lo schema richiama inoltre l’obbligo di operare nel rispetto dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy.

Dati raccolti e minimizzazione

Il modulo prevede che, in fase di autenticazione, siano acquisiti solo il codice fiscale, il cognome e il nome del soggetto che effettua la segnalazione. Il Garante ritiene tale impostazione coerente con il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Più in generale, il modulo richiede soltanto dati adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità perseguita. È ammessa una descrizione dell’incidente in un campo a testo libero, ma con espresso avvertimento di non inserire dati personali del soggetto coinvolto.

Tutela dell’interessato coinvolto nell’incidente

Lo schema impone agli operatori sanitari, ai responsabili locali della vigilanza e ai responsabili regionali della vigilanza di assicurare che la segnalazione non contenga dati idonei a identificare il soggetto coinvolto nell’incidente.

Il modulo prevede comunque l’indicazione di alcuni elementi relativi al soggetto coinvolto, tra cui:

  • le conseguenze dell’incidente, mediante selezione di opzioni predefinite;
  • il soggetto coinvolto, mediante selezione di opzioni predefinite;
  • l’età;
  • il sesso biologico;
  • l’indice di massa corporea.

Pseudonimizzazione e riduzione del rischio di re-identificazione

Per i dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione, lo schema richiede l’uso di tecniche di pseudonimizzazione diverse da quelle del decreto 7 dicembre 2016, n. 262. Il Garante considera tale scelta idonea a ridurre i rischi di re-identificazione dell’interessato e a rafforzare le garanzie complessive del sistema.

Valutazione complessiva del Garante

L’Autorità osserva che il testo tiene conto delle interlocuzioni informali intercorse con l’Ufficio del Garante e risulta conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, vengono considerate adeguate:

  • la definizione dei ruoli e delle responsabilità;
  • la limitazione dei dati raccolti;
  • la previsione di misure di sicurezza e pseudonimizzazione;
  • il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, responsabilizzazione e privacy by design/by default, ai sensi degli artt. 5 e 25 GDPR.

Condizioni e avvertenze per il futuro

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante sottolinea che eventuali modifiche dello schema di decreto o del modulo dovranno essere introdotte mediante una base giuridica di rango non inferiore all’attuale decreto ministeriale e previa consultazione dell’Autorità, nel rispetto degli artt. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. g), e 36, par. 4, GDPR, nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.

Resta inoltre fermo quanto già osservato nel parere 26 maggio 2022, n. 189: nel quadro normativo di settore dovrà essere prevista una specifica disciplina per i trattamenti svolti nelle attività di fornitura e manutenzione dei dispositivi, tale da inibire l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente salvo che sia indispensabile per la manutenzione o per la telediagnosi/teleintervento, con tracciabilità di ogni accesso e intervento.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute sui termini e le modalità di segnalazione degli incidenti con dispositivi medici e dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 10, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, e incide su trattamenti di dati personali riconducibili alle finalità di cui all’art. 9, par. 2, lett. g) e i), del GDPR e all’art. 2-sexies, comma 2, lett. u), del Codice privacy.

Contenuto dello schema e flussi di segnalazione

Lo schema disciplina la segnalazione al Ministero della salute, da parte di operatori sanitari pubblici o privati, utilizzatori profani e pazienti, degli incidenti gravi, anche solo sospetti, e degli incidenti diversi da quelli gravi. La segnalazione avviene tramite compilazione on-line di un modulo allegato, che alimenta il sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza inserito nel NSIS.

Ruoli privacy e titolarità del trattamento

Il Garante prende atto della puntuale individuazione dei ruoli: le Regioni e le Province autonome sono titolari del trattamento per i dati contenuti nel modulo on-line relativi agli incidenti occorsi nel territorio di competenza; i referenti locali e regionali della dispositivo-vigilanza operano come soggetti autorizzati; il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati acquisiti nel NSIS, in quanto autorità competente in materia di dispositivi medici. Viene richiamato anche il rispetto dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy.

Minimizzazione dei dati, autenticazione e pseudonimizzazione

Il modulo richiede, in sede di autenticazione, solo codice fiscale, cognome e nome del segnalante, in linea con il principio di minimizzazione. Inoltre, i dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione devono essere raccolti con tecniche di pseudonimizzazione diverse da quelle del decreto 7 dicembre 2016, n. 262, per ridurre i rischi di re-identificazione. Il Garante valorizza anche la previsione che la segnalazione non contenga dati idonei a identificare il soggetto coinvolto nell’incidente.

Garanzie di protezione dei dati fin dalla progettazione

L’Autorità ritiene che lo schema rispetti i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione e responsabilizzazione, nonché quelli di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all’art. 25 GDPR. Viene apprezzata la scelta di consentire un campo a testo libero solo per la descrizione dell’incidente, con espresso divieto di inserire dati personali del soggetto coinvolto.

Condizione per future modifiche e richiamo al precedente parere

Il Garante osserva che eventuali modifiche dello schema di decreto e del modulo dovranno essere introdotte mediante una base giuridica di rango non inferiore all’attuale decreto ministeriale, previa consultazione dell’Autorità, nel rispetto degli artt. 6, 9, 36, par. 4, GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice. Resta fermo quanto già indicato nel parere 26 maggio 2022, n. 189, sulla necessità di una specifica disciplina per i dati trattati nelle attività di fornitura, manutenzione, telediagnosi e teleintervento, con accesso ai dati anagrafici e anamnestici solo se indispensabile e con tracciabilità delle operazioni.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaledispositivi medicidati sanitaribasi giuridiche del trattamentoprotezione dei dati fin dalla progettazione

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