Sentenza n. 9059/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - dei decreti del Rettore dell’Università di Brescia n. -OMISSIS-; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. -OMISSIS- e relativi allegati; - delle graduatorie pubblicate l’8 gennaio 2026 ed il 21 gennaio 2026; - di ogni altro ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale definitiva di merito per l’ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché i relativi decreti ministeriali e rettorali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo essere stata iscritta al semestre filtro dell’anno accademico 2025/2026 e non essere stata ammessa al successivo secondo semestre, ha impugnato la graduatoria nella parte in cui non risultava inclusa, chiedendo anche di poter ripetere le prove con strumenti compensativi quali formulari, mappe concettuali e tavola periodica degli elementi, che assumeva esserle stati illegittimamente negati. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nei candidati utilmente collocati nella graduatoria nominativa definitiva del 28 gennaio 2026. La ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare, poiché la Commissione di Biologia dell’Università di Brescia aveva proceduto alla revisione della prova di esame. Il Collegio ha esaminato d’ufficio la questione processuale, rilevando che il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero e all’Università, senza evocare in giudizio alcun candidato utilmente collocato nella graduatoria, la cui posizione sarebbe stata incisa dall’eventuale ammissione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che la rinuncia alla domanda cautelare non impedisse la decisione immediata del merito, poiché l’art. 60 c.p.a. richiede la previa proposizione dell’istanza cautelare, ma non la permanenza dell’interesse a ottenere una misura cautelare. Ha inoltre ritenuto irrilevante l’assenza volontaria della parte alla camera di consiglio, essendo stata assicurata la rituale trattazione dell’istanza. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva avevano un interesse qualificato a contraddire, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso e l’ammissione della ricorrente avrebbero modificato la graduatoria e inciso sulle loro posizioni. La notifica a un controinteressato è stata qualificata come condizione di ammissibilità e adempimento preliminare essenziale, non sanabile mediante notificazione per pubblici proclami, tanto più che i controinteressati erano individuabili attraverso le graduatorie nominative depositate e, in caso di necessità, mediante accesso agli atti. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando la causa è matura, sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione e non sussistono motivi ostativi; la rinuncia alla domanda cautelare non impedisce la decisione immediata del merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti, anche d’ufficio, i possibili profili di inammissibilità rilevanti ai fini della decisione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
"i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto anche ad almeno uno dei controinteressati"
La notificazione ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso contro un atto amministrativo.
Massime di principio
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. può avvenire anche quando il ricorrente abbia rinunciato all’istanza cautelare, purché l’istanza sia stata originariamente proposta e sussistano gli ulteriori presupposti legali per la decisione immediata del merito.
- La mancata comparizione volontaria della parte alla camera di consiglio cautelare non impedisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la trattazione sia stata ritualmente fissata e siano garantite le esigenze di difesa.
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria nominativa, i candidati utilmente collocati sono controinteressati quando l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la modifica della graduatoria e inciderebbe sulle loro posizioni; il ricorso deve pertanto essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati è un adempimento preliminare essenziale e una condizione di ammissibilità; la sua omissione non è sanabile mediante notificazione per pubblici proclami, quando i controinteressati siano concretamente individuabili o individuabili mediante accesso agli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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