Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1085/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Ancona, Ufficio Immigrazione, in data 8 novembre 2024, prot. 0072355, notificato dal medesimo Ufficio emittente a mani dell’interessata in data 18 novembre 2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 giugno 2025: del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Ancona in data 28 marzo 2025, prot. 0021380 Uscita Cod. Amm. m_it, con cui si conferma il provvedimento di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio in esito al riesame disposto con l’ordinanza cautelare n. 28 del 7 marzo 2025 (cfr. doc. n. 1A), conosciuto in seguito al deposito nel fascicolo del presente procedimento ad opera dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona in data 1° aprile 2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202500063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio dell’8 novembre 2024 e provvedimento del 28 marzo 2025 che ne ha confermato il diniego in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cittadina marocchina entrata in Italia il 17 ottobre 2022 con visto per frequentare un corso di laurea magistrale presso l’Università Politecnica delle Marche, aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 19 ottobre 2023. Raggiunto il territorio nazionale ad anno accademico iniziato, aveva sostenuto un solo esame universitario; successivamente si era iscritta a un corso IFTS di 800 ore e aveva chiesto il rinnovo del permesso l’8 settembre 2023. La Questura aveva respinto la domanda, ritenendo che il rinnovo fosse consentito soltanto per la prosecuzione del medesimo corso universitario o per l’iscrizione a un altro corso universitario, e aveva confermato il diniego dopo il riesame disposto in sede cautelare. Con il ricorso introduttivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 39, commi 3, lett. b), e 5, d.lgs. 286/1998, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 2, comma 3, l. 241/1990, del principio di affidamento e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il corso IFTS fosse rilevante ai fini del rinnovo e che fossero stati trascurati il percorso formativo, i mezzi economici leciti, l’alloggio e l’inserimento lavorativo e sociale. Contestava inoltre che il procedimento, durato circa quattordici mesi, avesse ingenerato affidamento sulla regolarità del soggiorno. Con i motivi aggiunti deduceva ancora la violazione dell’art. 39, commi 3, lett. b), e 5, d.lgs. 286/1998 e l’applicazione di una disciplina superata dalle modifiche del d.lgs. 71/2018; lamentava inoltre violazione del contraddittorio, dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché manifesta illogicità e irragionevolezza, per il mancato effettivo contraddittorio e l’omesso preavviso di rigetto nel riesame. Chiedeva l’annullamento di entrambi i dinieghi e il riconoscimento della rilevanza del percorso IFTS.

La decisione

Il TAR accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo dei motivi aggiunti, esaminati congiuntamente, e annulla entrambi i provvedimenti impugnati. Ritiene errata l’interpretazione della Questura, fondata sulla limitazione del rinnovo ai soli percorsi universitari: gli artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998, nella formulazione risultante dalle modifiche legislative, ricomprendono anche i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e consentono il passaggio dal percorso universitario originario a un corso IFTS. La Questura aveva continuato a fare riferimento a formulazioni normative anteriori alla riforma del 2018, senza confrontarsi con il testo vigente. Il TAR rileva inoltre che la ricorrente aveva superato l’esame richiesto per il primo anno ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 e aveva documentato profitto e serietà nel corso IFTS, redditi leciti, attività lavorativa stabile, regolare locazione e inserimento sociale e abitativo. Le ulteriori censure sono assorbite, senza autonoma decisione sul contraddittorio, sul preavviso di rigetto, sull’affidamento e sugli altri profili dedotti. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998

    A sua volta, l’art. 39, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 dispone che, con il regolamento di attuazione, è disciplinata, tra le altre cose, “la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso …”.

    La disposizione, nella formulazione vigente dopo le modifiche legislative, ammette la rinnovabilità del permesso anche quando lo studente prosegua gli studi iscrivendosi a un percorso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore diverso da quello per il quale era entrato in Italia.

  • art. 39-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998

    L’art. 39-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 286/1998, nella vigente formulazione, prevede infatti espressamente che “è consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio” dei cittadini stranieri ammessi a frequentare “istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore”.

    I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e di formazione superiore sono espressamente inclusi tra quelli che consentono ingresso e soggiorno per motivi di studio e sono pertanto rilevanti nel quadro normativo applicato al rinnovo.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Nel caso di specie risulta inoltre pacifico in atti che la ricorrente avesse già maturato i requisiti richiesti ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno nell’ambito del percorso universitario originariamente intrapreso, avendo sostenuto l’esame richiesto dall’art. 46, comma 4, D.P.R. 394/1999.

    Il requisito di profitto previsto per il rinnovo nel primo anno di corso risultava soddisfatto dalla ricorrente, che aveva sostenuto l’esame richiesto.

Massime di principio

  • Alla luce delle modifiche apportate al d.lgs. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non è limitato alla prosecuzione del corso universitario originario o all’iscrizione a un diverso corso universitario: può rilevare anche il passaggio a un corso IFTS, in quanto gli artt. 39 e 39-bis includono i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore tra quelli pertinenti all’ingresso, al soggiorno e alla prosecuzione degli studi.
  • Nel decidere una domanda di rinnovo per motivi di studio, l’amministrazione deve applicare la formulazione vigente degli artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998 e non può fondare il diniego su una lettura normativa anteriore alle modifiche del 2018 che restringa i percorsi rilevanti ai soli corsi universitari.
  • Ai fini del rinnovo, il giudice ha ritenuto rilevanti, oltre al requisito di profitto previsto dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999, la documentazione relativa alla serietà del percorso formativo e agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, tra cui redditi leciti, attività lavorativa stabile e sistemazione abitativa regolare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.