Sentenza del 01/07/2022 n. 2202 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Esibizione copie fotostatiche - Valutabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento; l'obbligato ha contestato la conformità delle copie agli originali chiedendo di escluderne efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c.
La decisione
la Corte ha stabilito che, se il giudice accerta l'assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può automaticamente negare ogni efficacia probatoria alle copie fotostatiche. Il giudice deve invece valutare le specifiche difformità riscontrate alla luce degli altri elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuire il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In pratica le copie, pur prive di certificazione formale, possono conservare efficacia probatoria e vanno valutate caso per caso; il giudice può altresì adottare provvedimenti istruttori integrativi (es. acquisizione degli originali o delle riproduzioni informatiche) per chiarire le difformità.
Norme richiamate
art. 2719 cod. civ.
l'art. 2719 richiede la certificazione di conformità per le copie, ma la sua assenza non determina automaticamente l'inutilizzabilità probatoria: il giudice deve valutare le difformità riscontrate alla luce degli elementi disponibili e delle attestazioni sull'esistenza di riproduzioni informatiche conformi
Massime di principio
- La mera assenza di una certificazione di conformità ex art. 2719 c.c. non impone al giudice di escludere a priori la prova costituita da copie fotostatiche: occorre una valutazione qualitativa delle difformità segnalate.
- Il giudice deve confrontare le copie con tutti gli elementi istruttori disponibili (altri documenti, presunzioni, attestazioni dell'agente, riproduzioni informatiche) e attribuire un peso probatorio proporzionato alle discrepanze riscontrate.
- Se l'obbligato contesta la conformità, è utile indicare con precisione le difformità rilevate e chiedere, se necessario, acquisizione degli originali o delle riproduzioni informatiche, o ulteriori indagini istruttorie per dirimere il dubbio sulla provenienza e integrità del documento.
- Per l'agente della riscossione è consigliabile produrre sempre, quando possibile, certificazioni di conformità o attestazioni formali di corrispondenza alle riproduzioni informatiche degli originali, e conservare la catena di custodia delle notifiche per rafforzare la prova.
- In sede di valutazione probatoria il giudice può basarsi anche su presunzioni e su elementi indiretti (es. comportamenti dell'obbligato, registrazioni informatiche), nonché disporre mezzi istruttori integrativi per accertare la veridicità della documentazione.
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