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Messaggio

Messaggio numero 16762 del 25-08-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime indicazioni operative sul decreto legislativo n. 67/2011 per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti, con particolare attenzione ai termini per la domanda, ai requisiti di permanenza nelle attività e alla documentazione necessaria. Vengono chiariti i profili applicativi per le principali categorie interessate e ribadita la scadenza del 30 settembre 2011 per chi maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Indicazioni operative sul pensionamento anticipato per lavori usuranti

Pensionamento anticipato per lavori particolarmente usuranti

La circolare fornisce prime indicazioni operative sul decreto legislativo n. 67 del 2011, in attesa del decreto ministeriale attuativo previsto dall’articolo 4. L’obiettivo è disciplinare la presentazione delle domande di accesso al beneficio pensionistico anticipato per i lavoratori che abbiano già maturato, o maturino entro il 31 dicembre 2011, i requisiti agevolati.

Lavoratori interessati

Possono accedere, a domanda, al trattamento pensionistico anticipato i lavoratori dipendenti che rientrano nelle categorie individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza vigente al momento della maturazione dei requisiti. Le categorie indicate sono:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999;
  • lavoratori notturni, secondo la definizione del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con specifica permanenza nel lavoro notturno;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

La circolare precisa alcuni profili interpretativi. Per i lavoratori addetti alla linea catena, il richiamo ai criteri dell’articolo 2100 c.c. va riferito all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione sulla base dei tempi di lavorazione, e non al sistema del cottimo come metodo retributivo. Per i conducenti di veicoli pesanti, il requisito minimo di capienza di 9 posti deve intendersi comprensivo del posto di guida.

Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è subordinato allo svolgimento delle attività faticose e pesanti per un periodo minimo, secondo le seguenti regole:

  • almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo, si considera lo svolgimento effettivo delle attività usuranti, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria. Non si computano i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa; sono invece considerati i periodi in cui la contribuzione obbligatoria sia integrata da contribuzione figurativa.

Misura del beneficio

Il beneficio consiste in:

  • anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità;
  • riduzione delle quote previste dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Domanda di accesso al beneficio

Il lavoratore deve presentare domanda alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso cui è iscritto, chiedendo il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e allegando la documentazione richiesta. La domanda va presentata secondo le modalità stabilite dall’ente previdenziale.

Per i lavoratori che abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2011. Per gli iscritti INPS è previsto il modello AP45, disponibile anche sul sito istituzionale, e la domanda può essere trasmessa anche tramite Patronati riconosciuti. Le domande già presentate prima del messaggio sono considerate validamente inoltrate.

La documentazione a supporto va consegnata alla struttura territoriale competente dall’interessato o dal Patronato che lo rappresenta. La domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità mediante cumulo con contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi; in tali casi la riduzione dell’età e delle quote deve essere calcolata secondo i requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

Requisiti di procedibilità e documentazione

La circolare ministeriale individua tre elementi necessari per la procedibilità della domanda:

  • manifestazione di volontà dell’interessato;
  • specificazione dei periodi in cui sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
  • documentazione minima prevista dalla tabella A allegata alla circolare.

Il Ministero chiarisce che, in assenza della documentazione minima, anche quando è prevista come alternativa o equipollente, la domanda non è procedibile. La documentazione prodotta in copia deve, salvo comprovata impossibilità, recare dichiarazione di conformità all’originale da parte del datore di lavoro o del soggetto che detiene stabilmente l’originale, accompagnata da copia di un documento di identità valido del dichiarante. Tale documentazione deve riferirsi al periodo in cui le attività sono state svolte e non può essere sostituita da dichiarazioni rese successivamente “ora per allora”.

Validità delle domande presentate e integrazioni

La domanda è considerata validamente presentata, anche ai fini della priorità prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 67 del 2011, se contiene almeno la manifestazione di volontà, con possibilità di integrare successivamente i punti relativi alla specificazione dei periodi e alla documentazione entro il 30 settembre 2011.

Sono considerate valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo, pur se inizialmente incomplete, purché gli elementi mancanti siano integrati entro il 30 settembre 2011. Le strutture territoriali devono pertanto contattare con sollecitudine i lavoratori interessati per consentire l’integrazione della documentazione entro il termine utile, affinché la domanda diventi procedibile e consenta l’eventuale accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Indicazioni successive

La circolare precisa che ulteriori istruzioni sul decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno emanate dopo l’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto.

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