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Messaggio

Messaggio numero 12693 del 25-08-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra in via preliminare le regole del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, per l’accesso anticipato alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, indicando categorie ammesse, requisiti, decorrenze, termini per la domanda, meccanismo di salvaguardia e obblighi del datore di lavoro.

Prime indicazioni operative sul pensionamento anticipato per lavori usuranti (d.lgs. n. 67/2011)

Pensionamento anticipato per lavori particolarmente faticosi e pesanti

Il documento fornisce le prime indicazioni applicative sul decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, pubblicato in G.U. n. 108 dell’11 maggio 2011 ed entrato in vigore il 26 maggio 2011. Il testo riguarda l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati per alcune categorie di lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, in attesa del decreto interministeriale attuativo previsto dall’articolo 4.

Ambito normativo e attuazione

Il decreto prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, siano emanate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentite le parti sociali, le disposizioni attuative. Fino all’emanazione di tali istruzioni operative, il documento si limita a fornire le prime indicazioni sui contenuti del decreto legislativo.

Soggetti beneficiari: requisito soggettivo

Possono accedere, a domanda, al trattamento pensionistico anticipato i lavoratori dipendenti che, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, appartengano a una delle seguenti categorie:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999;
  • lavoratori notturni, come definiti dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con la specifica permanenza nel lavoro notturno richiesta dalla norma;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Mansioni particolarmente usuranti

Per i lavoratori di cui alla lettera a), il documento richiama le attività elencate dall’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999. Si tratta, in particolare, di:

  • lavori in galleria, cava o miniera, svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori nelle cave, svolti dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • lavori nelle gallerie, svolti dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, come ad esempio nelle fonderie di seconda fusione non comandata a distanza, nei refrattaristi e negli addetti a operazioni di colata manuale;
  • lavorazione del vetro cavo, con riferimento ai soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e nelle mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi strutture;
  • lavori di asportazione dell’amianto, svolti con carattere di prevalenza e continuità.

Lavoratori notturni

Ai soli fini del decreto legislativo n. 67, i lavoratori notturni sono distinti in due categorie:

  • lavoratori a turni che prestano attività notturna per almeno 6 ore, comprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni annui non inferiore a 78 per chi perfeziona i requisiti tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 per chi li matura dal 1° luglio 2009;
  • lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Lavoratori addetti alla “linea catena”

Sono ricompresi i lavoratori dipendenti di imprese per le quali operano le voci di tariffa INAIL indicate nell’allegato 1, impegnati in un processo produttivo in serie caratterizzato da ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni e ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale. Restano esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali, manutenzione, rifornimento materiali, regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e controllo qualità.

Conducenti di veicoli

La lettera d) riguarda i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Requisito oggettivo di durata dell’attività

Il beneficio spetta solo a chi abbia svolto una delle attività faticose e pesanti per i periodi richiesti dall’articolo 1, comma 2:

  • per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il comma 3 precisa che, ai fini del computo, si considerano solo i periodi di lavoro effettivamente svolto, escludendo quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Misura del beneficio

Dal 1° gennaio 2013 i lavoratori interessati conseguono il diritto alla pensione con:

  • età anagrafica ridotta di tre anni;
  • somma tra età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti della Tabella B dell’allegato 1 della legge n. 247/2007.

Il documento specifica che, a decorrere dal 2013, il requisito diventa quindi di 58 anni di età anziché 61 e di quota 94 anziché 97. Restano fermi gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Regime transitorio 2008-2012

Per il periodo transitorio, il comma 5 dell’articolo 1 stabilisce requisiti progressivamente meno favorevoli tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2012:

  • dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009: età ridotta di un anno rispetto alla Tabella A, quindi 57 anni anziché 58;
  • dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009: età ridotta di due anni e quota ridotta di due unità rispetto alla Tabella B, quindi 57 anni anziché 59 e quota 93 anziché 95;
  • per il 2010: età ridotta di due anni e quota ridotta di una unità, quindi 57 anni anziché 59 e quota 94 anziché 95;
  • per il 2011 e 2012: età ridotta di tre anni e quota ridotta di due unità, quindi 57 anni anziché 60 e quota 94 anziché 96.

Regole specifiche per i lavoratori notturni

Per i lavoratori notturni che svolgono l’attività per meno di 78 giorni annui e maturano i requisiti dal 1° luglio 2009, la riduzione dell’età anagrafica non può superare:

  • un anno, se l’attività è svolta da 64 a 71 giorni annui;
  • due anni, se l’attività è svolta da 72 a 77 giorni annui.

Il documento precisa inoltre che:

  • in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nelle due ipotesi, si considera l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo richiesto;
  • se il lavoratore notturno ha svolto anche altre attività faticose e pesanti previste dal decreto, il beneficio ridotto del comma 6 si applica solo se, sul periodo complessivo, l’attività notturna prevale per più della metà;
  • quando il periodo di attività è equivalente, si applica comunque il beneficio più favorevole della lettera b) del comma 6, cioè quello relativo a 72-77 giorni annui.

Incumulabilità con altri benefici

Il comma 8 salva eventuali norme di miglior favore per l’accesso anticipato alla pensione rispetto alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, ma chiarisce che tali condizioni più favorevoli non sono cumulabili né integrabili con quelle previste dal decreto legislativo n. 67.

Decorrenza del beneficio

I benefici spettano, salvo quanto previsto dall’articolo 3, dalla prima decorrenza utile successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, quindi dal 26 maggio 2011, purché la decorrenza sia comunque successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Domanda, termini e documentazione

L’articolo 2 disciplina la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, da presentare all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, con la documentazione necessaria.

La domanda deve essere trasmessa:

  • entro il 30 settembre 2011, se i requisiti agevolati sono già maturati o maturano entro il 31 dicembre 2011;
  • entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, se questi maturano dal 1° gennaio 2012.

La documentazione deve essere prodotta in copia o estratto e corredata da elementi di prova con data certa, idonei a dimostrare:

  • la qualità delle attività svolte;
  • i periodi di effettivo svolgimento richiesti dall’articolo 1;
  • la dimensione e l’assetto organizzativo dell’azienda, secondo i documenti individuati dal comma 2 e richiamati nell’allegato n. 2.

Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore la documentazione prevista, nei limiti degli obblighi di conservazione.

Comunicazione dell’ente previdenziale e verifica del diritto

Se l’accertamento ha esito positivo, l’ente previdenziale comunica all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. La decorrenza resta comunque subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento e alla verifica di ogni altra condizione di legge.

Ritardo nella presentazione della domanda e differimento della decorrenza

Se la domanda è presentata oltre i termini, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico subisce un differimento:

  • di un mese, se il ritardo è entro un mese;
  • di due mesi, se il ritardo è tra uno e due mesi;
  • di tre mesi, se il ritardo è di tre mesi o più.

Rilevazione delle attività faticose e pesanti

Dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale attuativo, e secondo le modalità ivi previste, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti.

Meccanismo di salvaguardia e priorità

L’articolo 3 introduce un meccanismo di salvaguardia: qualora dal monitoraggio delle domande accolte emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dei trattamenti può essere differita. Per garantire che il numero di accessi non superi quello programmato, sono previsti criteri di priorità fondati:

  • sulla maturazione dei requisiti agevolati;
  • a parità di requisiti, sulla data di presentazione della domanda.

Obblighi di comunicazione del datore di lavoro e sanzioni

Gli articoli 5 e 6 prevedono l’obbligo del datore di lavoro di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1, comma 1. Il documento richiama anche sanzioni pecuniarie per l’omessa comunicazione e ulteriori sanzioni quando documentazione non veritiera abbia determinato indebiti riconoscimenti pensionistici.

Copertura finanziaria

L’articolo 7 pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici e ne prevede la copertura finanziaria.

Prime indicazioni operative per gli uffici

In attesa delle istruzioni applicative definitive, le strutture territoriali devono predisporre una specifica evidenza delle domande presentate dai lavoratori che chiedono il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e pesanti, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato di anzianità.

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