Messaggio numero 16870 del 30-08-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando può essere prorogato l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia. La proroga è ammessa solo per chi, al compimento dell'età pensionabile, possiede anche il requisito contributivo minimo e resterebbe altrimenti senza indennizzo e senza pensione; è esclusa per chi è già pensionato o non ha i requisiti contributivi. Viene inoltre richiamata la disciplina sulle nuove decorrenze pensionistiche dal 1° gennaio 2011 e l'adeguamento delle procedure di ricostituzione e prima liquidazione.
Proroga dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e coordinamento con la decorrenza della pensione di vecchiaia
Proroga dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale
Il documento ricostruisce il quadro normativo relativo all'indennizzo introdotto dal Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207 per la cessazione dell'attività commerciale e ne precisa il rapporto con la decorrenza della pensione di vecchiaia. L'obiettivo è delimitare i casi in cui la proroga dell'erogazione può essere riconosciuta e quelli in cui, invece, deve essere esclusa.
Disciplina originaria dell'indennizzo
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 207/1996, salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta:
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie 65 anni di età, se uomo;
- fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie 60 anni di età, se donna.
La Circolare n. 111 del 25 maggio 1996 ha comunicato i requisiti e le condizioni per la concessione della prestazione.
Proroga fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia
Successivamente, l'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha prorogato il momento di scadenza dell'indennizzo fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia. La Circolare n. 50 del 3 aprile 2009 ha chiarito che tale modifica risponde all'esigenza di evitare sovrapposizioni tra la tutela economica dell'indennizzo e quella previdenziale, assicurando continuità di sostegno solo a chi, altrimenti, resterebbe privo di entrambe le prestazioni.
Ulteriore previsione per gli indennizzi già in pagamento al 31 dicembre 2008
L'articolo 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha previsto che gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, siano prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che il titolare possieda, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia.
Criteri per la concessione della proroga
Dal combinato disposto delle norme richiamate deriva che la proroga dell'indennizzo fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia può essere concessa esclusivamente ai soggetti che:
- siano in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia;
- in assenza della proroga, rimarrebbero senza indennizzo e senza pensione, quindi senza tutela economica.
La proroga non deve invece essere concessa:
- ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico;
- ai soggetti che diventino titolari di pensione prima della scadenza naturale dell'indennizzo prevista originariamente a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Nuova disciplina delle decorrenze pensionistiche dal 1° gennaio 2011
Il documento richiama infine la disciplina introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 1° gennaio 2011, che modifica la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia. In base a tale disciplina:
- per le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, esclusi i periodi in gestione speciale, la decorrenza matura trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;
- per le gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, nonché per la gestione separata, la decorrenza matura trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Effetti operativi sulle procedure
L'innovazione introdotta incide sulla data di scadenza dell'indennizzo, che può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile. In conseguenza di tale modifica, risultano aggiornate le procedure di ricostituzione e di prima liquidazione delle pensioni, al fine di consentire la corretta applicazione della nuova decorrenza.
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