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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione della loro esecuzione, della determinazione n. prot. -OMISSIS- emessa dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza con la quale veniva disposto “…il ricorso gerarchico, di cui in preambolo, proposto dal -OMISSIS- è respinto poiché infondato…”; della determinazione n. -OMISSIS-, emessa dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- con la quale veniva inflitta al ricorrente, la sanzione di giorni 15 di consegna di rigore; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di quindici giorni di consegna di rigore e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per avere, secondo l’amministrazione, gestito e svolto attività nell’esercizio commerciale della propria compagna, sito nel territorio di servizio, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: violazione dei principi di imparzialità, terzietà e astensione, poiché il Comandante Regionale aveva già adottato una diffida e il successivo provvedimento di archiviazione relativi alla medesima vicenda; decadenza dal potere disciplinare per tardività della contestazione, in relazione agli artt. 1396, 1397 e 1398 del d.lgs. 66/2010; difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo di essere stato soltanto un avventore del locale e contestando l’attendibilità e utilizzabilità di segnalazioni anonime, telefonate, dichiarazioni di un informatore non identificato, fotografie e recensioni online. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione delle proprie difese, delle verifiche svolte presso il locale e della possibile inimicizia dei segnalanti, nonché la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’obbligo di astensione del Comandante Regionale, rilevando che la diffida prevista dall’art. 898 del Codice dell’ordinamento militare e il procedimento disciplinare hanno natura, finalità e struttura differenti. La diffida si limita all’accertamento dell’astratta incompatibilità della condotta e alla verifica dell’eventuale adeguamento del militare, senza esprimere un giudizio disciplinare completo, che richiede anche l’accertamento dell’elemento soggettivo e può riguardare profili procedurali o la misura della sanzione. Ha respinto anche la censura di tardività: pur riconoscendo che, in generale, il tempo trascorso sarebbe stato oggettivamente lungo, il Collegio ha ritenuto fisiologico il differimento derivante dal procedimento di diffida, durante il quale il militare avrebbe potuto fornire elementi idonei a evitare l’avvio del procedimento disciplinare; inoltre, la norma non stabilisce un termine perentorio di avvio. Le censure sulle fonti di prova sono state ritenute infondate perché la consegna di rigore ha natura amministrativa e non para-penale, sicché non trovano applicazione automatica le regole di inutilizzabilità proprie del processo penale. In ogni caso, l’amministrazione disponeva anche di segnalazioni non anonime, recensioni pubbliche, verifiche sui rapporti di lavoro e ulteriori elementi convergenti. Il TAR ha ritenuto sufficiente l’istruttoria e la motivazione, considerando provato che il militare non si era limitato alla normale frequentazione del locale, ma aveva svolto attività di gestione e assistenza alla clientela. La condotta è stata ritenuta disciplinarmente rilevante non in assoluto, bensì in ragione dello status di militare della Guardia di Finanza e dello svolgimento dell’attività nel territorio di servizio, con conseguente situazione di conflitto di interessi e rischio di strumentalizzazioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità, terzietà e trasparenza; la censura è stata respinta.

  • art. 898 d.lgs. 66/2010

    Disciplina la diffida a cessare da un’attività incompatibile; il relativo procedimento ha finalità e struttura diverse dal procedimento disciplinare.

  • artt. 894 e 1362, comma 5, d.lgs. 66/2010

    “I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio”

    L’art. 894 individua gli obblighi negativi rilevanti per la condotta del militare; l’art. 1362, comma 5, è valorizzato per escludere la natura para-penale della consegna di rigore.

  • artt. 1396, 1397 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sono state invocate in tema di decadenza dal potere disciplinare e tempestività della contestazione; il TAR ha escluso la decadenza, anche perché il tempo impiegato era giustificato dal previo procedimento di diffida e non risultava previsto un termine perentorio di avvio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione anche della diffida; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti disciplinari e sufficiente l’indicazione degli elementi istruttori.

  • art. 751, comma 2, d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e all’istruttoria del procedimento disciplinare; le relative censure sono state respinte.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    “l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”

    Il TAR lo richiama come conferma del rilievo che assume il conflitto di interessi nelle attività extralavorative dei dipendenti pubblici; per i militari della Guardia di Finanza il conflitto è stato ritenuto sussistente quando l’attività si svolge nel territorio di servizio in favore di soggetti potenzialmente sottoposti a controlli dell’amministrazione.

  • art. 333, comma 3, c.p.p.

    La prospettata inutilizzabilità delle denunce anonime nel procedimento penale non è stata ritenuta automaticamente applicabile al procedimento disciplinare amministrativo.

  • art. 203 c.p.p.

    Il richiamo all’inutilizzabilità delle informazioni non identificabili è stato ritenuto non decisivo, poiché la consegna di rigore non ha natura para-penale e, comunque, l’amministrazione disponeva di ulteriori elementi probatori.

Massime di principio

  • La diffida diretta a cessare un’attività incompatibile con lo status del militare e il successivo procedimento disciplinare hanno finalità e struttura diverse: l’autorità che ha adottato la diffida non è per ciò solo obbligata ad astenersi dalla decisione del ricorso gerarchico contro la sanzione, quando la diffida non abbia espresso un completo giudizio disciplinare sulla condotta, sull’elemento soggettivo o sulla misura della sanzione.
  • La pendenza o la previa definizione di un procedimento di diffida può giustificare il differimento dell’avvio del procedimento disciplinare, quando durante tale fase il dipendente possa fornire elementi idonei a escludere l’illecito o a rendere superflua l’azione disciplinare; in assenza di un termine perentorio previsto dalla legge, il ritardo deve essere valutato alla luce della concreta articolazione dei procedimenti.
  • La consegna di rigore, nell’attuale ordinamento militare, ha natura amministrativa e non para-penale, sicché le regole di inutilizzabilità probatoria proprie del processo penale non si applicano automaticamente al procedimento disciplinare militare.
  • Nel procedimento disciplinare militare la responsabilità può essere fondata su un quadro istruttorio composto da segnalazioni, recensioni pubbliche, verifiche amministrative e altri elementi convergenti, purché l’amministrazione dia conto delle fonti utilizzate e della loro rilevanza nella motivazione.
  • Per i militari della Guardia di Finanza, lo svolgimento di un’attività extralavorativa nel territorio di servizio, in favore di soggetti potenzialmente sottoposti ai controlli dell’amministrazione di appartenenza, può integrare una situazione di conflitto di interessi e di compromissione dell’immagine e dell’imparzialità dell’amministrazione, anche se l’attività non costituisce un rapporto di lavoro irregolare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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