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Ordinanza

Ordinanza n. 2797/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimento di sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Sicilia n. 2339 del 3 agosto 2026, resa sul ricorso contro il silenzio del Comune

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società aveva chiesto l’annullamento del silenzio mantenuto dal Comune di Carini sull’istanza del 13 novembre 2025, diretta a sollecitare verifiche sui canoni applicati dalla società gestrice del Centro Commerciale Poseidon rispetto a quelli indicati nello studio di impatto posto a base dell’autorizzazione, nonché l’accertamento dell’obbligo comunale di avviare il procedimento e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori. Con sentenza n. 2339 del 3 agosto 2026, il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni e nominando, per l’eventuale inerzia, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali quale commissario ad acta. Il dirigente nominato ha chiesto di essere sostituito, rappresentando che la materia rientra nella competenza del Dipartimento regionale delle Attività Produttive e che gli uffici del proprio dipartimento non dispongono delle necessarie competenze tecniche.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del dirigente e lo ha sostituito, nominando commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo dipartimento dotato delle competenze necessarie. Il Collegio ha precisato che la nomina del commissario è una scelta autonoma del giudice, non vincolata all’ordinario riparto delle competenze amministrative; ha tuttavia ritenuto opportuno individuare un soggetto con competenze tecniche adeguate, per agevolare l’esecuzione dell’incarico. Resta ferma la sentenza n. 2339 del 2026 e l’incarico sostitutivo opera nei termini e ai fini già stabiliti da quella pronuncia.

Massime di principio

  • La nomina del commissario ad acta è una scelta autonoma del giudice e non deve necessariamente seguire l’ordinario riparto delle competenze tra amministrazioni; il giudice può nondimeno sostituire il commissario quando ciò agevoli l’esecuzione dell’incarico, anche in ragione delle competenze tecniche necessarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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