Sentenza del 06/06/2016 n. 3495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Obbligo di presentazione della dichiarazione e di pagamento dell'imposta - Esecutore testamentario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'esecutore testamentario, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta sulle successioni fino a quando l'eredità non sia stata accettata. La responsabilità è tuttavia limitata al valore dei beni ereditari che egli possiede. L'esito riconosce quindi la sussistenza dell'obbligo tributario dell'esecutore nei limiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo dell'esecutore testamentario di presentare la dichiarazione di successione e la sua responsabilità per il pagamento dell'imposta sulle successioni prima dell'accettazione dell'eredità da parte degli eredi. La questione centrale è se tale soggetto possa essere considerato obbligato in solido al pagamento dell'imposta, pur non essendo ancora erede.
Norme richiamate
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 38, comma 2
La disposizione individua i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, tra i quali rientra l'esecutore testamentario.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, comma 3
L'esecutore testamentario è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di successione prima dell'accettazione dell'eredità, ma solo entro il limite del valore dei beni ereditari da lui posseduti.
Massime di principio
- L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione può comportare anche una responsabilità tributaria per il pagamento dell'imposta, anche se il soggetto obbligato non ha ancora acquisito la qualità di erede.
- L'esecutore testamentario può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta successoria fino all'accettazione dell'eredità.
- La responsabilità dell'esecutore testamentario non è illimitata: il pagamento può essere richiesto solo entro il valore dei beni ereditari effettivamente posseduti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra responsabilità per gli adempimenti dichiarativi e responsabilità patrimoniale, verificando sia il ruolo ricoperto sia il valore dei beni ereditari nella disponibilità del soggetto.
- La solidarietà tributaria non implica necessariamente una responsabilità personale senza limiti: nel caso dell'esecutore testamentario opera la specifica limitazione prevista dalla normativa successoria.
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