Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3318/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4356/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4356/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Ha chiesto anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica tramite PEC, indicava soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza individuare il tribunale amministrativo competente, il giudizio di ottemperanza o gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. La ricorrente non era rappresentata dal difensore alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale valida ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e genericamente formulata non poteva beneficiare dell'eccezione riconosciuta alla procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme al ricorso, ma non elimina la necessità che, quando la procura è redatta su supporto cartaceo separato e il ricorso è nativo digitale, il testo della procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e la specifica volontà rappresentativa. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso; la mera allegazione della copia informatica della procura alla PEC di notifica o alla busta telematica non dimostra tale anteriorità né la conoscenza del contenuto dell'atto da parte del conferente. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. L'assenza del difensore alla camera di consiglio ha escluso l'obbligo di ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza è stata ritenuta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Previsione della penalità di mora richiesta dalla ricorrente in sede di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia di inammissibilità.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”.

    La procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile all'individuazione della controversia; la sua esistenza è requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio, poiché la mancata comparizione è stata ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile è istituto eccezionale, ammesso soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui il riferimento all'art. 182 c.p.c.; tale meccanismo non consente però di sanare la mancanza originaria della procura speciale richiesta per l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile alla procura speciale mancante o inidonea, poiché essa deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.

    La disposizione adatta la nozione di procura in calce al processo telematico, ma non esonera la procura separata dal contenere elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra, da sola, che la parte conoscesse il contenuto del ricorso o che la procura fosse anteriore o coeva alla sua redazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare il carattere generalmente obbligatorio della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura specifica e validamente conferita.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente; una formula generica riferita al solo riconoscimento di un diritto non soddisfa tale requisito quando la procura è redatta su documento separato dal ricorso.
  • Nel processo amministrativo telematico, la procura cartacea separata, sottoscritta con firma autografa e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa valida per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti: la specialità deve risultare dal contenuto della procura, salvo che essa sia realmente incorporata in un contesto documentale unitario idoneo a identificarne l'oggetto.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la sua allegazione alla PEC di notificazione o alla busta telematica di deposito non dimostra necessariamente né l'anteriorità del mandato né la consapevolezza del conferente circa il contenuto dell'atto processuale.
  • La mancanza o l'inidoneità originaria della procura speciale, qualificata dalla disciplina del processo amministrativo come requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non è riconoscibile quando la pronuncia giurisprudenziale richiamata non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente per evitare la preclusione.
  • L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non opera quando il difensore, ritualmente convocato, non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.