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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale dello scrutinio finale dell’11 giugno 2026, nella parte in cui non ammetteva la studentessa alla classe successiva e le attribuiva insufficienze in Italiano, Storia, Matematica, Scienze e Spagnolo, nonché tabelloni dei voti e delibera del Collegio dei docenti del 14 maggio 2026 sui criteri di ammissione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in qualità di genitore della studentessa, ha chiesto l’annullamento della non ammissione alla classe successiva, dei voti finali insufficienti attribuiti in cinque discipline e del giudizio globale, oltre che dei tabelloni riepilogativi e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Ha contestato in particolare l’applicazione dei criteri nel senso che una soglia numerica di insufficienze imponesse automaticamente la non ammissione, senza una valutazione complessiva del percorso individuale. Il giudice non ha esaminato nel merito tali censure, poiché l’amministrazione ha successivamente annullato in autotutela la non ammissione e disposto l’ammissione della studentessa alla classe seconda per l’anno scolastico 2026/2027.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero ha documentato che, con decreto del dirigente scolastico del 1° settembre 2026, il verbale di scrutinio dell’11 giugno 2026 era stato annullato in autotutela nella parte relativa alla non ammissione e che la studentessa era stata ammessa alla classe seconda; la ricorrente non ha controdedotto. Venuto meno l’esito lesivo contestato, il giudice non ha deciso nel merito le censure sui voti, sul giudizio globale e sui criteri di ammissione. Spese compensate per le peculiarità della vicenda. Sentenza pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti all’udienza camerale del 24 settembre 2026;

    La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che alle parti è stato dato avviso in udienza camerale.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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