Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni scaduti e non pagati relativi a un contratto di leasing, stipulato dal debitore e poi ceduto a un altro soggetto indicato come coobbligato solidale. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la clausola contrattuale sul tasso di leasing sarebbe nulla per indeterminatezza e che la Corte d'appello avrebbe errato nel non acquisire una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un giudizio parallelo promosso dal coobbligato/cessionario. Ha inoltre chiesto la riunione o la trattazione congiunta del presente ricorso con altro giudizio avente analoga origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'istanza di riunione del giudizio con altro ricorso relativo a diversa impugnazione, ha accolto l'eccezione di inammissibilità del deposito, in sede di legittimità, di una CTU non prodotta nei precedenti gradi e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse in modo specifico con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare il contenuto letterale della doglianza di merito senza confutare le argomentazioni della Corte territoriale sulla determinabilità del tasso di leasing. Ha inoltre affermato che il ricorrente introduceva questioni nuove, non risultanti dalla sentenza d'appello e non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha osservato che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la CTU invocata non era entrata nel giudizio e la sua acquisizione apparteneva al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
"più giudizi devono essere riuniti nel caso della proposizione di differenti impugnazioni avverso la medesima sentenza"
La riunione è prevista quando vi siano differenti impugnazioni contro la medesima sentenza; non ricorre automaticamente per giudizi solo connessi o paralleli.
art. 372 c.p.c.
In sede di legittimità non è consentito depositare documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, salvo i limiti previsti dalla norma.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso non determina nullità se il tasso è determinabile per relationem tramite criteri prestabiliti e obiettivi, senza margini di incertezza o discrezionalità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il vizio va dedotto con specificità e deve investire la reale ratio decidendi; il n. 5 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di nuova valutazione di prove o CTU.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica alla decisione impugnata; una censura che non si confronti con le ragioni della sentenza integra un 'non motivo'.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare e indicare specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.
art. 6 CEDU
L'onere di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il giusto processo, poiché risponde a finalità di efficienza, certezza del diritto e corretta amministrazione della giustizia.
art. 65 R.D. n. 12 del 1941
Si richiama il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, a giustificazione delle regole di specificità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la tesi difensiva già svolta nel merito.
- La deduzione di questioni nuove in cassazione è preclusa: il ricorrente deve dimostrare che la questione era già compresa nel thema decidendum dei gradi precedenti e indicare specificamente dove sia stata trattata.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio del giudice; la sua mancata acquisizione non integra di regola omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- Nel leasing, la clausola sul tasso può dirsi sufficientemente determinata o determinabile quando il parametro economico sia ricavabile da criteri oggettivi e predeterminati, in funzione della trasparenza sostanziale del contratto.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo i limiti eccezionali previsti dall'art. 372 c.p.c.
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