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Ordinanza

Ordinanza n. 516/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato, formatosi sulla sentenza n. 3137/2023 del T.A.R Napoli, Sez. IV, pubblicata il 23 maggio 2023 e notificata il 13 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto un adempimento istruttorio. Ha ordinato ai ricorrenti di produrre l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione. Ha inoltre fissato la camera di consiglio per il prosieguo al 3 giugno 2026.

TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Napoli n. 3137/2023, nella parte relativa alla condanna solidale delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Napoli n. 3137/2023, limitatamente alla condanna in solido del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava prodotta la prova del passaggio in giudicato della decisione azionata, richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    difetta, in atti, la prova del passaggio in giudicato della decisione azionata ex art. 114, comma 2 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza deve essere fornita la prova del passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l’esecuzione; in mancanza, il giudice dispone l’integrazione documentale prima di ogni ulteriore valutazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che aziona una decisione come giudicato deve produrre la prova del relativo passaggio in giudicato; in difetto, il giudice può disporre un adempimento istruttorio assegnando un termine per il deposito dell’attestazione e rinviando la prosecuzione del giudizio.
  • La mancata prova del passaggio in giudicato non determina necessariamente l’immediata definizione della domanda di ottemperanza, potendo il giudice ordinare alla parte interessata di integrare la documentazione e riservare ogni ulteriore valutazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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