Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 311/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Pisa in data 21/04/2026 n. 0024218 con il quale, ai sensi dell'art. 14 D.lvo 142/2015, viene dichiarata la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino extracomunitario cui è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202600957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 142/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Pisa che aveva dichiarato cessate le misure di accoglienza nei suoi confronti dopo il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare sulla base della necessità di assicurare, secondo una lettura comunitariamente orientata del sistema di accoglienza, la continuità dell'assistenza nel passaggio dalle misure temporanee disciplinate dal d.lgs. 142/2015 al sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività del provvedimento prefettizio impugnato. La decisione si fonda sull'obbligo di garantire la concreta continuità dell'accoglienza nel passaggio dalla prima alla seconda fase del sistema, senza soluzione di continuità, quando la cessazione delle misure temporanee consegue al riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza; il TAR ne limita l'applicazione, in lettura comunitariamente orientata, escludendo una soluzione di continuità dell'assistenza nel passaggio al SAI dopo il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accoglienza degli stranieri, la cessazione delle misure temporanee disciplinate dal d.lgs. 142/2015, conseguente al riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria, non può determinare un'interruzione dell'assistenza quando occorra assicurare il passaggio al sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
  • L'art. 14 d.lgs. 142/2015 deve essere interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione europea, così da garantire la continuità concreta dell'accoglienza nel passaggio dalla prima alla seconda fase del sistema.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.