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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2013

Attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013): 'Istituzione del Collegio dei revisori dei conti'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione indicata, la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina nel Collegio dei revisori dei conti, le modalità di estrazione, lo svolgimento dei lavori e alcuni adempimenti di controllo contabile e finanziario. Prevede anche una fase di prima applicazione con pubblicazione dell’avviso entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Istituzione e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti regionale

Collegio dei revisori dei conti regionale: elenco, sorteggio e funzionamento

Il regolamento attua la disciplina regionale sull’istituzione del Collegio dei revisori dei conti e definisce le regole operative per l’elenco degli idonei, l’estrazione dei nominativi, lo svolgimento delle attività del Collegio e alcuni adempimenti periodici. La disciplina si applica alla Regione interessata e alle sue procedure di nomina e controllo contabile.

Formazione e tenuta dell’elenco degli idonei

L’elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio è tenuto presso la direzione regionale competente in materia di bilancio e ragioneria ed è predisposto in ordine alfabetico. La pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle candidature avviene sul sito istituzionale e sul bollettino ufficiale regionale almeno tre mesi prima della scadenza del Collegio in carica.

Possono chiedere l’iscrizione coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento e non versano in condizioni di incompatibilità. Sono ammessi anche soggetti che:

  • svolgono l’incarico di revisore dei conti presso enti locali del territorio regionale, purché dichiarino la disponibilità a dimettersi in caso di estrazione;
  • svolgono l’incarico di revisore dei conti in più di cinque enti locali fuori dal territorio regionale, purché dichiarino la disponibilità a dimettersi dagli incarichi eccedenti il limite di cumulabilità previsto dalla legge regionale.

Le domande, presentate secondo il modello allegato all’avviso, sono esaminate entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione da una commissione composta da tre dirigenti regionali, rispettivamente competenti in materia giuridica, di bilancio e ragioneria e di controlli. Conclusa l’istruttoria, l’elenco degli idonei è pubblicato sul sito istituzionale.

Per gli iscritti già presenti nell’elenco, il permanere dei requisiti è verificato ogni anno entro il primo trimestre mediante richiesta di autocertificazioni. Il mancato riscontro nel termine assegnato comporta la cancellazione dall’elenco.

Estrazione dei componenti e adempimenti successivi

La nomina avviene tramite sorteggio di tre nominativi dall’elenco degli idonei, effettuato dal segretario generale della Presidenza della Giunta regionale alla presenza della commissione istruttoria. La seduta è resa pubblica con avviso sul sito istituzionale almeno cinque giorni lavorativi prima e si svolge presso gli uffici della Presidenza; possono parteciparvi i candidati accreditati secondo le modalità indicate nell’avviso.

Il presidente del Collegio è individuato secondo il criterio della maggiore età. È precisato che tale criterio opera nella fase di nomina contestuale di tutti i componenti; se invece si sostituisce un componente diverso dal presidente, il presidente in carica conserva la funzione.

Nel corso della seduta i nominativi e le date di nascita sono inseriti in buste e contenitori che ne rendano invisibile il contenuto. Dell’estrazione è redatto verbale e i soggetti sorteggiati ricevono comunicazione con richiesta di:

  • inviare entro dieci giorni la dichiarazione di accettazione dell’incarico;
  • trasmettere, se del caso, la documentazione che prova le dimissioni dagli incarichi incompatibili o eccedenti.

Se il termine decorre inutilmente, si procede a una estrazione suppletiva con le stesse modalità. L’esito finale delle operazioni è comunicato al Consiglio regionale dal Presidente della Giunta regionale. Le regole sull’estrazione si applicano sia alla costituzione iniziale del Collegio sia a ogni successiva ricostituzione del numero dei componenti.

Svolgimento dei lavori del Collegio

Il Collegio è validamente costituito anche con la presenza di soli due componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente convoca le riunioni almeno trimestralmente e di ogni seduta si redige verbale, trasmesso al Presidente della Giunta regionale entro il quindicesimo giorno successivo.

I verbali devono essere sottoscritti dai partecipanti, numerati progressivamente e inseriti nel libro dei verbali.

L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive è qualificata come grave inadempienza e comporta la revoca dell’incarico secondo la disciplina regionale richiamata.

Pareri, controlli contabili e relazioni

Prima della trasmissione al Consiglio regionale, le proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e di rendiconto generale sono inviate al Collegio per i pareri obbligatori previsti dalla legge regionale. I pareri devono essere resi senza condizioni, previa verifica formale degli adempimenti previsti dalle norme nazionali e regionali, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento degli atti. La Giunta, al momento della trasmissione al Consiglio, indica l’adeguamento ai pareri oppure le ragioni del mancato adeguamento. Se il termine decorre inutilmente, si prescinde dal parere e la mancata espressione viene menzionata negli atti di trasmissione.

Il Collegio esprime inoltre, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, i pareri facoltativi richiesti dalla Giunta nell’ambito della vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Al Collegio è comunicato entro 30 giorni l’esito delle variazioni di bilancio non adottate con legge. Il Collegio effettua verifiche di cassa almeno trimestralmente e ne redige verbale. In occasione dell’elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale, esegue anche una verifica straordinaria di cassa entro venti giorni dalla proclamazione.

Entro il mese di aprile il Collegio presenta la relazione annuale prevista dalla legge regionale di riferimento.

Supporto organizzativo e istruttorio

La Giunta regionale assicura al Collegio il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, oltre a favorire l’attività istruttoria mediante la messa a disposizione delle informazioni e della documentazione utili alla formulazione dei pareri.

Norma transitoria di prima applicazione

Per la prima applicazione del regolamento, l’avviso per la formazione dell’elenco degli idonei deve essere pubblicato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

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