Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 2/2013

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia 26 luglio 2013, n. 2 modifica il r.r. 6 dicembre 2004, n. 10 su maestri di sci e guide alpine: riduce alcuni termini procedimentali, introduce la PEC, aggiorna le regole per iscrizione, comunicazioni ed esercizio temporaneo/occasionale, e adegua requisiti per scuole e sanzioni. Si applica alle discipline della montagna in Lombardia; le norme risultano assorbite nel testo coordinato del r.r. 10/2004.

Modifiche al regolamento lombardo sulle discipline sportive della montagna

Modifiche al regolamento lombardo sulle discipline sportive della montagna

Il regolamento regionale Lombardia 26 luglio 2013, n. 2 interviene sul regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10, che disciplina promozione e tutela delle discipline sportive della montagna. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna il testo vigente in materia di maestri di sci, guide alpine, scuole e regime sanzionatorio.

Aggiornamento dei termini procedimentali e delle comunicazioni

Il regolamento riduce alcuni termini amministrativi e introduce un canale di trasmissione più rapido. In particolare, in più punti i termini di 45 giorni sono sostituiti con 30 giorni, e un termine di 3 viene ridotto a 2. Inoltre, nelle comunicazioni previste per l’esercizio di attività professionali o per gli adempimenti collegati all’iscrizione, viene espressamente ammessa la posta elettronica certificata (PEC) in alternativa alle altre forme di invio già previste.

Maestri di sci: iscrizione all’albo, esercizio temporaneo e riconoscimento delle qualifiche estere

Per i maestri di sci, vengono precisate le ipotesi di esonero dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, con semplificazione delle condizioni soggettive richieste. È inoltre modificata la disciplina dell’iscrizione all’albo professionale regionale per i maestri di sci stranieri:

  • per cittadini UE o di Paesi terzi con accordi di libera circolazione, l’iscrizione richiede il riconoscimento dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 206/2007;
  • per stranieri provenienti da altri Paesi, è richiesto il riconoscimento dell’equivalenza da parte della FISI, d’intesa con il collegio nazionale, oltre alla reciprocità di trattamento.

Per l’esercizio in Lombardia in modo temporaneo e occasionale:

  • i cittadini UE e i soggetti equiparati devono rispettare le prescrizioni dell’art. 10 del d.lgs. 206/2007;
  • i maestri di sci stranieri riconosciuti ai sensi della disciplina speciale devono comunicare preventivamente al collegio regionale periodo e località di esercizio, allegando dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuto riconoscimento.

Sono abrogati i commi 6 e 7 dell’art. 10, con conseguente riassetto del regime precedente.

Requisiti delle scuole di sci e regime sanzionatorio per i maestri di sci

La disciplina delle scuole di sci viene resa più flessibile e aggiornata. La direzione e rappresentanza legale della scuola devono essere affidate a un maestro di sci iscritto all’albo regionale, in possesso della specializzazione di direttore di scuola di sci e abilitato alla disciplina insegnata. Viene inoltre ridotto il numero minimo di maestri di snowboard richiesto: da tre a uno.

Sul piano sanzionatorio, vengono rimodulate le ipotesi di violazione e soppressa una specifica fattispecie. In generale, le sanzioni richiamano il mancato rispetto delle regole su iscrizione, comunicazioni e riconoscimento delle qualifiche estere, con coordinamento rispetto al d.lgs. 206/2007 e alla normativa regionale di base.

Guide alpine: iscrizione, esercizio temporaneo e scuole di alpinismo

Per le guide alpine, il regolamento introduce modifiche analoghe a quelle previste per i maestri di sci. L’iscrizione all’albo professionale regionale per stranieri è subordinata:

  • al riconoscimento dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 206/2007, per cittadini UE o equiparati;
  • al riconoscimento dell’equivalenza e della reciprocità di trattamento da parte del collegio nazionale delle guide alpine, per gli altri stranieri.

Anche per l’esercizio temporaneo e occasionale in Lombardia, i cittadini UE e i soggetti equiparati devono osservare le prescrizioni dell’art. 10 del d.lgs. 206/2007; gli altri stranieri riconosciuti devono effettuare preventiva comunicazione al collegio regionale con indicazione di periodo e località, corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il riconoscimento.

È inoltre aggiornato il requisito relativo alla direzione e rappresentanza legale delle scuole: la scuola deve essere affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale. Anche in questo ambito risultano abrogati i commi 6 e 7 della disciplina specifica e soppressa una fattispecie sanzionatoria.

Controlli e sanzioni per le guide alpine

Il sistema sanzionatorio per le guide alpine viene coordinato con le nuove regole su iscrizione e comunicazione, richiamando la violazione delle disposizioni sugli articoli interessati e sopprimendo alcune aggravanti collegate al previgente regime di inizio attività o silenzio-assenso. Rimane fermo il rinvio alle violazioni delle norme regionali e al mancato rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 206/2007.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Il regolamento abroga integralmente l’art. 13 e l’art. 28 del r.r. 10/2004, oltre ai commi 6 e 7 degli articoli dedicati a maestri di sci e guide alpine. Sono inoltre soppressi o riscritti diversi passaggi relativi a requisiti, sanzioni e formulazioni tecniche, così da rendere coerente il testo con il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali estere e con le modalità telematiche di comunicazione.

Ambito territoriale ed efficacia pratica

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Lombardia e opera come modifica del testo coordinato del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10. In quanto atto di modifica settoriale ormai confluito nel testo vigente, il suo interesse è soprattutto ricostruttivo e applicativo del regolamento coordinato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.