R.R. Lombardia 2/2013
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Lombardia 26 luglio 2013, n. 2 modifica il r.r. 6 dicembre 2004, n. 10 su maestri di sci e guide alpine: riduce alcuni termini procedimentali, introduce la PEC, aggiorna le regole per iscrizione, comunicazioni ed esercizio temporaneo/occasionale, e adegua requisiti per scuole e sanzioni. Si applica alle discipline della montagna in Lombardia; le norme risultano assorbite nel testo coordinato del r.r. 10/2004.
Modifiche al regolamento lombardo sulle discipline sportive della montagna
Modifiche al regolamento lombardo sulle discipline sportive della montagna
Il regolamento regionale Lombardia 26 luglio 2013, n. 2 interviene sul regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10, che disciplina promozione e tutela delle discipline sportive della montagna. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna il testo vigente in materia di maestri di sci, guide alpine, scuole e regime sanzionatorio.
Aggiornamento dei termini procedimentali e delle comunicazioni
Il regolamento riduce alcuni termini amministrativi e introduce un canale di trasmissione più rapido. In particolare, in più punti i termini di 45 giorni sono sostituiti con 30 giorni, e un termine di 3 viene ridotto a 2. Inoltre, nelle comunicazioni previste per l’esercizio di attività professionali o per gli adempimenti collegati all’iscrizione, viene espressamente ammessa la posta elettronica certificata (PEC) in alternativa alle altre forme di invio già previste.
Maestri di sci: iscrizione all’albo, esercizio temporaneo e riconoscimento delle qualifiche estere
Per i maestri di sci, vengono precisate le ipotesi di esonero dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, con semplificazione delle condizioni soggettive richieste. È inoltre modificata la disciplina dell’iscrizione all’albo professionale regionale per i maestri di sci stranieri:
- per cittadini UE o di Paesi terzi con accordi di libera circolazione, l’iscrizione richiede il riconoscimento dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 206/2007;
- per stranieri provenienti da altri Paesi, è richiesto il riconoscimento dell’equivalenza da parte della FISI, d’intesa con il collegio nazionale, oltre alla reciprocità di trattamento.
Per l’esercizio in Lombardia in modo temporaneo e occasionale:
- i cittadini UE e i soggetti equiparati devono rispettare le prescrizioni dell’art. 10 del d.lgs. 206/2007;
- i maestri di sci stranieri riconosciuti ai sensi della disciplina speciale devono comunicare preventivamente al collegio regionale periodo e località di esercizio, allegando dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuto riconoscimento.
Sono abrogati i commi 6 e 7 dell’art. 10, con conseguente riassetto del regime precedente.
Requisiti delle scuole di sci e regime sanzionatorio per i maestri di sci
La disciplina delle scuole di sci viene resa più flessibile e aggiornata. La direzione e rappresentanza legale della scuola devono essere affidate a un maestro di sci iscritto all’albo regionale, in possesso della specializzazione di direttore di scuola di sci e abilitato alla disciplina insegnata. Viene inoltre ridotto il numero minimo di maestri di snowboard richiesto: da tre a uno.
Sul piano sanzionatorio, vengono rimodulate le ipotesi di violazione e soppressa una specifica fattispecie. In generale, le sanzioni richiamano il mancato rispetto delle regole su iscrizione, comunicazioni e riconoscimento delle qualifiche estere, con coordinamento rispetto al d.lgs. 206/2007 e alla normativa regionale di base.
Guide alpine: iscrizione, esercizio temporaneo e scuole di alpinismo
Per le guide alpine, il regolamento introduce modifiche analoghe a quelle previste per i maestri di sci. L’iscrizione all’albo professionale regionale per stranieri è subordinata:
- al riconoscimento dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 206/2007, per cittadini UE o equiparati;
- al riconoscimento dell’equivalenza e della reciprocità di trattamento da parte del collegio nazionale delle guide alpine, per gli altri stranieri.
Anche per l’esercizio temporaneo e occasionale in Lombardia, i cittadini UE e i soggetti equiparati devono osservare le prescrizioni dell’art. 10 del d.lgs. 206/2007; gli altri stranieri riconosciuti devono effettuare preventiva comunicazione al collegio regionale con indicazione di periodo e località, corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il riconoscimento.
È inoltre aggiornato il requisito relativo alla direzione e rappresentanza legale delle scuole: la scuola deve essere affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale. Anche in questo ambito risultano abrogati i commi 6 e 7 della disciplina specifica e soppressa una fattispecie sanzionatoria.
Controlli e sanzioni per le guide alpine
Il sistema sanzionatorio per le guide alpine viene coordinato con le nuove regole su iscrizione e comunicazione, richiamando la violazione delle disposizioni sugli articoli interessati e sopprimendo alcune aggravanti collegate al previgente regime di inizio attività o silenzio-assenso. Rimane fermo il rinvio alle violazioni delle norme regionali e al mancato rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 206/2007.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Il regolamento abroga integralmente l’art. 13 e l’art. 28 del r.r. 10/2004, oltre ai commi 6 e 7 degli articoli dedicati a maestri di sci e guide alpine. Sono inoltre soppressi o riscritti diversi passaggi relativi a requisiti, sanzioni e formulazioni tecniche, così da rendere coerente il testo con il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali estere e con le modalità telematiche di comunicazione.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Lombardia e opera come modifica del testo coordinato del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10. In quanto atto di modifica settoriale ormai confluito nel testo vigente, il suo interesse è soprattutto ricostruttivo e applicativo del regolamento coordinato.
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