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Legge

L.R. Lombardia 3/2013

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Normativa regionaleL.R. Lombardia 3/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale lombarda disciplina trattamento economico, missioni, pubblicità patrimoniale di consiglieri/Giunta/sottosegretari, risorse e rendicontazione dei gruppi consiliari, oltre a ulteriori riduzioni di spesa. Dal 2025 introduce anche l’indennità differita per consiglieri eletti dalla XII legislatura in poi. Molte disposizioni transitorie e finanziarie riguardano esercizi e legislature ormai concluse.

Riduzione dei costi della politica e disciplina dei gruppi consiliari in Lombardia

Riduzione dei costi della politica e disciplina dei gruppi consiliari in Lombardia

La legge regionale della Lombardia riorganizza il trattamento economico degli organi politici regionali, la trasparenza patrimoniale, il finanziamento e la rendicontazione dei gruppi consiliari, nonché ulteriori misure di contenimento della spesa. Il testo consolidato comprende anche la disciplina dell’indennità differita, applicabile ai consiglieri eletti dalla XII legislatura in poi.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applica al territorio della Regione Lombardia e disciplina:

  • il trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta e dei sottosegretari;
  • le risorse destinate ai gruppi consiliari e il loro utilizzo;
  • la pubblicità della situazione patrimoniale degli esponenti regionali;
  • ulteriori misure di riduzione della spesa per enti dipendenti e CORECOM. La legge è adottata in attuazione del d.l. 174/2012 e delle conseguenti linee guida e deliberazioni statali e interregionali.

Trattamento economico di consiglieri, Giunta e sottosegretari

Il trattamento economico mensile è articolato in indennità di carica, indennità di funzione e rimborso forfettario per l’esercizio del mandato. Ha carattere omnicomprensivo: non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza o trasporto, né altri rimborsi connessi alla partecipazione alle sedute degli organi consiliari e di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.

La misura del trattamento è determinata in rapporto a quella stabilita dalla Conferenza Stato-Regioni per i consiglieri regionali, ridotta del 5 per cento:

  • 60% come indennità di carica;
  • 40% come rimborso forfettario delle spese per il mandato.

Per il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale è prevista anche un’indennità di funzione pari alla differenza tra il trattamento fissato per tali cariche e quello dei consiglieri. Per altri ruoli la stessa differenza è riconosciuta in misura percentuale variabile, con maggiorazioni per vicepresidenti, assessori, presidenti di gruppo, segretari e presidenti di commissione, secondo le percentuali indicate dalla legge.

Ai sottosegretari spetta l’indennità di funzione prevista per i segretari del Consiglio regionale.

Sospensione, cessazione e divieti di cumulo

Il trattamento economico non spetta nei casi di cumulo con incarichi governativi o parlamentari nazionali/europei, fino all’eventuale opzione per la carica regionale. Il divieto si estende anche a componenti della Giunta e sottosegretari.

Per i soggetti sospesi ai sensi del d.lgs. 235/2012 è previsto, per la durata della sospensione, un assegno pari all’indennità di carica ridotta del 90%. Se intervengono misure cautelari restrittive della libertà personale che impediscono l’esercizio della carica, l’assegno decorre dalla data di esecuzione delle misure.

In caso di cessazione del mandato o sospensione di un consigliere, il consigliere subentrante percepisce il trattamento dalla deliberazione consiliare di surroga o sostituzione.

Decorrenza e missioni

Il trattamento economico è corrisposto in dodici mensilità:

  • per Presidente della Regione e consiglieri, dalla proclamazione fino alla cessazione del mandato;
  • per assessori e sottosegretari, dal decreto di nomina fino alla cessazione dell’incarico.

Per le missioni è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di alloggio, vitto e trasporto, previa autorizzazione dell’organo competente. Non è riconosciuta alcuna indennità di missione.

Presenze, assenze e trattenute

Il rimborso forfettario per il mandato è ridotto di un quindicesimo per ogni assenza dalle sedute degli organi e organismi consiliari, fino a un massimo di un terzo dell’importo.

L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di rilevazione di presenze e assenze e le disposizioni attuative, potendo anche prevedere sistemi biometrici di verifica dell’identità. Sono inoltre disciplinati:

  • i dati biometrici trattabili;
  • le operazioni consentite;
  • i tempi di conservazione;
  • le modalità di consenso;
  • le misure di tutela dei diritti degli interessati.

Non si applicano trattenute in caso di assenze documentate per missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute o gravi motivi personali o familiari. Per i consiglieri che partecipano a più organi nella stessa giornata, l’Ufficio di presidenza stabilisce i casi in cui la trattenuta non opera.

Assegno vitalizio e cause di esclusione

La legge prende atto dell’abolizione dell’assegno vitalizio già disposta dalla normativa regionale previgente a decorrere dalla legislatura in corso all’epoca dell’adozione. Resta tuttavia una disciplina di esclusione dall’erogazione per chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione che comportino interdizione dai pubblici uffici.

In tali casi:

  • l’esclusione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza;
  • la durata coincide con quella dell’interdizione;
  • il titolare deve comunicare l’insussistenza di condanne e l’eventuale sopravvenienza entro 30 giorni;
  • il Consiglio può procedere d’ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite.

La disciplina si applica anche ai titolari di quote di assegno vitalizio derivanti da decesso del titolare originario.

Disposizioni per Giunta e sottosegretari non consiglieri

Ai componenti della Giunta e ai sottosegretari che non siano consiglieri si applicano, dalla nomina e per la durata del mandato, le disposizioni sullo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili.

Indennità differita dei consiglieri regionali

Dalla XII legislatura regionale, ai consiglieri eletti in quella legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un’indennità differita calcolata con metodo contributivo.

Il meccanismo prevede:

  • adesione volontaria mediante richiesta scritta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica per i consiglieri già in carica, oppure dalla proclamazione per i successivi;
  • rinuncia irrevocabile in caso di mancata richiesta nel termine;
  • versamento delle quote arretrate, anche rateizzato fino a 36 mesi e comunque entro la fine della XII legislatura;
  • trattenuta sulla indennità di carica al lordo;
  • contribuzione volontaria anche nei casi di opzione per il mantenimento del trattamento presso l’amministrazione di appartenenza.

Il diritto all’indennità differita matura al compimento dei 65 anni e dopo almeno 5 anni di mandato, anche non consecutivi, computando come anno intero la frazione di almeno sei mesi e un giorno. Sono previste restituzioni dei contributi, senza rivalutazione né interessi, se non si matura il requisito minimo o se si è ancora sotto i 65 anni pur avendo maturato il quinquennio.

La misura è determinata con un sistema contributivo basato su:

  • montante contributivo individuale;
  • aliquota a carico del consigliere pari all’8,80% della base imponibile;
  • rivalutazione annuale collegata all’andamento medio quinquennale del PIL nominale ISTAT;
  • trasformazione in rendita secondo i coefficienti di trasformazione previsti dalla normativa statale richiamata.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età richiesta o, se i requisiti sono già maturi alla cessazione del mandato, dal mese successivo alla cessazione.

Sospensione, esclusione e reversibilità dell’indennità differita

L’erogazione è sospesa se il beneficiario, già cessato dal mandato, assume incarichi elettivi o governativi nazionali/europei o regionali, oppure incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, salvo rinuncia al compenso. Il beneficiario deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva all’atto della domanda o entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico; resta ferma la verifica d’ufficio.

L’indennità è esclusa nei medesimi casi previsti per l’assegno vitalizio e anche in caso di condanna definitiva per associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso e reati aggravati dalla finalità mafiosa.

È prevista la reversibilità in favore di coniuge o, in mancanza, di figli aventi diritto, con domanda entro 6 mesi dal decesso. Le percentuali variano in base alla composizione del nucleo familiare e l’assegno è soggetto a sospensione, esclusione e rivalutazione secondo le medesime regole previste per il titolare. Il trattamento è esteso anche al componente dell’unione civile.

La disciplina dell’indennità differita si applica anche a componenti della Giunta e sottosegretari nominati dalla XII legislatura o successive.

Pubblicità della situazione patrimoniale

La legge estende agli assessori regionali e ai sottosegretari gli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale già previsti per i consiglieri.

Sono ricompresi tra gli adempimenti:

  • dichiarazioni patrimoniali e reddituali;
  • indicazione di imprese, partecipazioni societarie, investimenti finanziari e utilità finanziarie;
  • estensione, se consenzienti, alla situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado;
  • modalità e termini di trasmissione, pubblicazione e aggiornamento stabiliti dall’organo competente.

In caso di inadempienza, il Presidente del Consiglio diffida ad adempiere entro 15 giorni; poi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, aumentabile fino a un terzo in caso di recidiva. Per Giunta e sottosegretari la sanzione è irrogata dalla Giunta regionale. È prevista la trattenuta sulle indennità.

Costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari

All’inizio di ogni legislatura i consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, considerati strumenti essenziali per l’organizzazione dell’attività del Consiglio. Ogni gruppo deve avere denominazione non confondibile, simbolo distintivo, presidente, disciplinare interno, codice fiscale e conto corrente dedicato, con comunicazione all’Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza, accertata la regolare costituzione e la consistenza numerica, assicura ai gruppi le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie allo svolgimento delle funzioni.

Sedi, dotazioni e inventario dei beni

I gruppi hanno diritto a una sede gratuita nell’edificio del Consiglio regionale, adeguata alla consistenza numerica, oltre alle dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di consumo nei limiti di bilancio.

L’Ufficio di presidenza disciplina:

  • allestimento e arredamento delle sedi;
  • tipologia e quantità di locali, beni e servizi;
  • linee telefoniche e telecomunicazioni;
  • servizi di fotocopiatura e riproduzione;
  • soglia oltre la quale le spese eccedenti restano a carico dei gruppi.

I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati ai gruppi sono inventariati e affidati ai presidenti dei gruppi. I beni acquistati dai gruppi con i contributi propri confluiscono nell’inventario. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo i beni vengono riconsegnati al Consiglio e riassegnati secondo le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza.

Contributi ai gruppi consiliari

I contributi ai gruppi sono destinati alle funzioni del gruppo e alle attività di studio, editoria e comunicazione. La quantificazione avviene nei limiti fissati dalle deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni, con riferimento alla quota di 0,05 euro per abitante e senza la quota fissa di 5.000 euro per consigliere.

L’Ufficio di presidenza determina annualmente l’importo spettante a ciascun gruppo sulla base della consistenza numerica e del numero di abitanti della Regione.

Sono previste alcune regole speciali:

  • esclusione della contribuzione per i gruppi composti da un solo consigliere, salvo i gruppi così formati all’esito delle elezioni e salvo il gruppo misto;
  • divieto di usare i fondi per finanziare, direttamente o indirettamente, organi centrali o periferici di partiti o movimenti politici;
  • erogazione in rate quadrimestrali anticipate;
  • rideterminazione degli importi in caso di variazione della composizione del gruppo dalla data di protocollazione della comunicazione;
  • ricalcolo proporzionale delle somme non ancora utilizzate o impegnate in caso di nuove costituzioni o variazioni, con eventuali conguagli;
  • trasferimento delle somme tra gruppi in caso di variazione della consistenza numerica.

Le disponibilità derivanti da avanzi di gestione o risparmi possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Al termine della legislatura le somme non utilizzate devono essere restituite in sede di rendicontazione.

Personale dei gruppi consiliari

I gruppi possono avvalersi delle regole della l.r. 20/2008, come modificate, per il reclutamento e la gestione del personale. Il personale è scelto con rapporto fiduciario e costituisce la segreteria del gruppo.

La disciplina stabilisce che:

  • il costo massimo di riferimento per lo stanziamento è quello di una unità di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, per ogni consigliere;
  • il costo comprende trattamento fondamentale e accessorio massimo, ore straordinarie fino a 180, buono pasto, oneri previdenziali e IRAP;
  • il trattamento fondamentale si aggiorna in base ai contratti collettivi nazionali sottoscritti nel corso della legislatura;
  • parlamentari nazionali o europei e consiglieri di altre Regioni non possono far parte delle segreterie né avere rapporti onerosi con i gruppi;
  • durante il periodo elettorale non possono essere stipulati nuovi contratti con candidati per le segreterie o rapporti onerosi con i gruppi;
  • il personale può provenire anche da dipendenti regionali o da altre amministrazioni pubbliche, con aspettativa senza assegni e diritto alla riassunzione automatica al termine del contratto a tempo determinato di legislatura.

L’Ufficio di presidenza definisce principi di idoneità professionale e ripartisce le risorse complessive; se non stabilisce criteri diversi, la ripartizione segue il numero dei consiglieri del gruppo.

Rendicontazione, controlli e trasparenza dei contributi ai gruppi

Ogni gruppo deve approvare un rendiconto di esercizio annuale secondo il modello previsto dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, evidenziando le somme trasferite dal Consiglio e le misure di tracciabilità dei pagamenti. Il rendiconto è corredato da relazione illustrativa del presidente e dalla documentazione contabile.

La trasmissione al Presidente del Consiglio regionale avviene entro il 15 febbraio di ogni anno; alla fine della legislatura o in caso di scioglimento del gruppo il rendiconto va presentato entro 30 giorni.

Libri, scritture e documenti contabili sono depositati presso l’Ufficio di presidenza e conservati per cinque anni. Il collegio dei revisori dei conti può esprimere parere e rilasciare attestazione di regolarità e veridicità delle spese.

Il rendiconto e la deliberazione della Corte dei conti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. La Regione assicura inoltre la trasmissione telematica e la pubblicità dei dati sul finanziamento dei gruppi.

In caso di irregolarità o mancata trasmissione del rendiconto, l’Ufficio di presidenza dispone la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate, concedendo un termine massimo di 60 giorni. È possibile la rateizzazione fino a cinque anni con interessi legali. Il ricorso contro questi provvedimenti non costituisce causa di incompatibilità.

Misure transitorie sui gruppi e sul personale

La legge contiene numerose disposizioni transitorie legate all’entrata in vigore e alle legislature allora in corso, tra cui:

  • inventario entro 60 giorni dei beni già in uso ai gruppi;
  • restituzione dei residui della IX legislatura;
  • assegnazione transitoria di residui per tutelare il personale con contratto in essere;
  • reiscrizione nei bilanci dei gruppi dei fondi non utilizzati della X legislatura;
  • applicazione graduale delle nuove regole di rendicontazione e controllo;
  • disciplina speciale per la conclusione dei controlli sui rendiconti 2012;
  • pubblicazione annuale della spesa pro-capite dei cittadini residenti in Lombardia derivante dal trattamento economico degli organi politici e delle risorse destinate ai gruppi.

Molte di tali disposizioni hanno efficacia limitata a passaggi di legislatura o a esercizi finanziari ormai chiusi.

Contenimento della spesa per enti dipendenti e CORECOM

Per gli enti dipendenti regionali la legge stabilisce che i trasferimenti annuali non possano superare il 20% in meno rispetto al rendiconto generale 2011. La riduzione non si applica ad alcune categorie di trasferimenti, tra cui quelli per EXPO Milano 2015, emergenze ambientali, programmazione comunitaria 2014-2020 e altri interventi in cofinanziamento.

Per il CORECOM è ridotto da sei a quattro il numero dei componenti elettivi, con applicazione anche alle procedure di rinnovo già in corso alla data di entrata in vigore.

Abrogazioni e raccordi con la normativa previgente

La legge abroga espressamente varie leggi regionali anteriori in materia di gruppi consiliari, trattamento indennitario e assegno vitalizio, oltre a specifiche disposizioni di leggi finanziarie e collegati regionali. Restano fatti salvi gli effetti già prodotti dalla normativa previgente.

Sono inoltre modificati vari testi regionali, in particolare la disciplina sulla pubblicità patrimoniale e quella sull’organizzazione e il personale dei gruppi consiliari.

Norme finanziarie ed entrata in vigore

Agli oneri derivanti dalla legge si provvede con gli stanziamenti iscritti alla Missione 01, Programma 01, del bilancio regionale 2013 e successivi.

La legge entra in vigore il 1° luglio 2013.

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