Cassazione Penale, Ordinanza n. 30215/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce è stata revocata la detenzione domiciliare in corso nei confronti di un condannato, misura originariamente disposta con provvedimento del 13 maggio 2025. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione: il ricorrente ha sostenuto di avere intrapreso, durante l'esecuzione della misura, un percorso di reinserimento sociale e lavorativo e ha lamentato che la revoca automatica per la violazione accertata non sarebbe stata adeguatamente motivata, né avrebbe considerato il percorso rieducativo svolto. La Corte ha rilevato però che il provvedimento impugnato dava conto dell'assenza del condannato dal domicilio coatto nella serata del 12 gennaio 2026, con irreperibilità protrattasi per alcune ore, e ha ritenuto che il motivo fosse generico, privo di specifiche argomentazioni in fatto e in diritto, e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso il vizio di motivazione denunciato.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la revoca della detenzione domiciliare; la Corte non ne affronta il merito applicativo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per genericità e richiesta di riesame del fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza, il motivo deve essere specifico e contenere una puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura; la doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- Il giudizio di legittimità non consente di sollecitare una nuova valutazione delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito, ove la censura sia sostanzialmente diretta a ottenere un riesame del fatto.
- La denuncia di vizio di motivazione è infondata quando il provvedimento impugnato dia conto in modo sufficiente del fatto storico rilevante posto a base della revoca della misura alternativa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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