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Risoluzione

Risoluzione n. 13 del 10/02/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce diversi codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di compensare in F24 le somme rimborsate ai percipienti, le eccedenze di ritenute e imposte sostitutive, nonché alcuni crediti riconosciuti dal sostituto. Contestualmente disattiva l’uso a credito di vari codici già vigenti, precisa le modalità di compilazione dell’F24, richiama alcuni codici che restano in uso e stabilisce che le nuove regole si applicano alle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, salvo operazioni riferite al 2014.

Istituzione di nuovi codici tributo F24 per compensazioni di rimborsi, eccedenze di versamento e crediti dei sostituti d’imposta

Istituzione di nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il documento introduce inoltre codici per specifici crediti riconosciuti dai sostituti d’imposta e coordina l’aggiornamento con la disciplina preesistente, chiarendo quali codici non sono più utilizzabili a credito.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il decreto legislativo n. 175 del 2014, che dal 1° gennaio 2015 prevede:

  • la compensazione, con le modalità dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, delle somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione trasmessi da CAF e professionisti abilitati;
  • lo scomputo delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive esclusivamente mediante compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le somme rimborsate o eccedenti non concorrono al limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000. Per le eccedenze di versamento resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 6, del DPR 10 novembre 1997, n. 445.

Codici tributo per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti

Per consentire la compensazione in F24 delle somme rimborsate ai percipienti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1631: somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3796: somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3797: somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Compilazione del modello F24

  • 1631 va indicato nella sezione "Erario" nella colonna "importi a credito compensati".
  • 3796 va indicato nella sezione "Regioni", con il codice regione desumibile dalla Tabella T0, nella colonna "importi a credito compensati".
  • 3797 va indicato nella sezione "Imu e altri tributi locali", con il codice catastale del comune nella colonna "Codice ente/codice comune", sempre in corrispondenza degli "importi a credito compensati".
  • Per tutti e tre i codici il campo "anno di riferimento" va compilato con l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Codici tributo non più utilizzabili a credito per i rimborsi

In ragione dell’introduzione dei nuovi codici, i seguenti codici non sono più utilizzabili nella colonna dei crediti:

  • 4731: IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • 3803: addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • 3846: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - mod. 730 - saldo.

Nel modello F24 tali codici devono essere riportati esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", ferma restando la restante disciplina originaria. La risoluzione precisa inoltre che i codici 4331, 4631, 4931 e 4932 restano utilizzabili per le fattispecie già descritte nella risoluzione n. 92 dell’8 giugno 1999.

Codici tributo per le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive

Per il recupero, tramite F24, delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive, e per le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1627: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati;
  • 1628: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • 1629: eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi;
  • 1669: eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • 1671: eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta.

Compilazione del modello F24

  • I codici 1627, 1628 e 1629 vanno esposti nella sezione "Erario" nella colonna "importi a credito compensati".
  • Il codice 1669 va esposto nella sezione "Regioni", con il codice regione desumibile dalla Tabella T0, nella colonna "importi a credito compensati".
  • Il codice 1671 va esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali", con il codice catastale del comune nella colonna "Codice ente/codice comune", sempre nella colonna dei crediti.
  • Per questi codici il campo "anno di riferimento" deve indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato "AAAA".

Codici ancora utilizzabili per fattispecie specifiche

La risoluzione precisa che restano in uso, per le fattispecie già previste:

  • 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione n. 92 dell’8 giugno 1999;
  • 6781, 6782 e 6783, per la compensazione dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, istituiti con risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005.

Codici tributo per crediti riconosciuti dal sostituto d’imposta

Per consentire ai sostituti d’imposta la compensazione in F24 di specifici crediti riconosciuti agli aventi diritto, sono istituiti i seguenti codici:

  • 1632: credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del TUIR;
  • 1633: credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16, comma 1-sexies, del TUIR;
  • 1634: credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997.

Compilazione del modello F24

Tali codici vanno indicati nella sezione "Erario" nella colonna "importi a credito compensati", con il campo "anno di riferimento" compilato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

Codici non più utilizzabili a credito per altre fattispecie

In un’ottica di semplificazione, la risoluzione stabilisce che i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito:

  • 1102: imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari;
  • 1103: imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale;
  • 1680: ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita;
  • 1706: ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti;
  • 1707: ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
  • 1710: imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g) quater, del TUIR;
  • 1711: imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g) quinquies, del TUIR;
  • 1713: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta;
  • 3802: addizionale regionale all’IRPEF sostituti d’imposta;
  • 3848: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - saldo;
  • 8111: imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, D.L. 201/2011;
  • 8112: imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, D.L. 201/2011.

Per tali codici, nel modello F24, è consentito l’utilizzo esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Estensione agli enti pubblici e coordinamento con il modello 770

Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo si applicano anche ai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 Enti pubblici, secondo quanto delineato dalla circolare 5 marzo 2001, n. 20.

Per i crediti indicati nel modello 770, sia semplificato sia ordinario, già esposti in compensazione nel modello F24, continuano a essere utilizzati gli attuali codici tributo.

Decorrenza

La risoluzione chiarisce che le nuove modalità di recupero si applicano a tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di quelle riferite a operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014, che continuano a seguire le previgenti modalità.

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