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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola per il pagamento di contributi comunitari PAC riconosciuti ma non liquidati per varie annualità. La Regione Lombardia propose opposizione deducendo di avere correttamente compensato, in via c.d. atecnica o impropria, i crediti della società per gli aiuti europei con i controcrediti della Regione relativi a prelievi supplementari e sanzioni connesse al superamento delle quote latte. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, ritenendo legittima la compensazione nell’ambito di un unico rapporto e senza necessità di applicare l’art. 1246 n. 3 c.c.; la Corte d’appello confermò. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1243 e 1246 c.c., del Reg. CE n. 1034/2008 e dell’art. 8-ter, comma 2, l. n. 33/2009, sostenendo che non fosse ammissibile la compensazione impropria tra aiuti PAC e debiti per quote latte; 2) violazione dell’art. 8-ter, comma 2, l. n. 33/2009 in tema di litigiosità del credito, sostenendo che i controcrediti regionali non fossero incontestati; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Regione non avesse provato il controcredito posto in compensazione, essendo insufficiente il registro debitori; 4) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in tema di rapporti tra crediti per contributi PAC e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte, è ammessa la compensazione impropria o atecnica quando il controcredito sia certo e liquido, valorizzandosi l’unitarietà del rapporto e la struttura complessiva del sistema PAC, che prevede un unico regime di pagamenti diretti e un meccanismo di recupero dei prelievi quale parte integrante della disciplina unionale. Ha inoltre ritenuto che il richiamo alla litigiosità del credito non fosse decisivo nel caso concreto, perché la censura della ricorrente era generica e non idonea a scalfire l’accertamento di merito. Il terzo motivo è stato respinto perché la documentazione prodotta dalla Regione, secondo il giudice di merito, era idonea a provare i prelievi compensati; la relativa valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato giudicato infondato e anche inammissibile, poiché la statuizione sulle spese è censurabile solo se posta a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato come disciplina della compensazione legale; la Corte precisa che la compensazione impropria/atecnica tra aiuti PAC e prelievi latte non è riconducibile ai presupposti della compensazione tipica, ma opera come mero accertamento contabile nell'ambito di un rapporto unitario regolato dalla normativa unionale.

  • art. 1246 n. 3 c.c.

    Esclusa la sua operatività nel caso di specie, perché la compensazione è stata ritenuta effettuata nell'ambito di un unico rapporto e non soggetta ai limiti propri della compensazione legale.

  • Reg. CE n. 1034/2008

    Invocato dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva, confermando la legittimità della compensazione impropria nel sistema PAC.

  • art. 8-ter, comma 2, legge n. 33 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente in tema di litigiosità del credito; la Corte ritiene la censura non decisiva e comunque non idonea a infirmare l'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ritiene infondata la censura sull'onere della prova: il giudice di merito ha ritenuto sufficiente il registro debitori per dimostrare i prelievi compensati.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La statuizione sulle spese è insindacabile in cassazione salvo violazione del principio di soccombenza, non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • Reg. CE n. 1782/2003

    Indicata come base dei contributi comunitari PAC riconosciuti alla società agricola per le annualità oggetto di causa.

  • Reg. CE n. 1290/2005

    Richiamato dalla Corte per affermare che il recupero del prelievo supplementare concorre al finanziamento e all'effettività del sistema PAC.

  • Reg. CE n. 1788/2003

    Richiamato per evidenziare che i produttori che superano i limiti sono debitori verso lo Stato membro del contributo al prelievo dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema PAC, il rapporto tra crediti dell'agricoltore per aiuti comunitari e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte può essere regolato mediante compensazione impropria o atecnica, quando il controcredito sia certo e liquido secondo l'accertamento del giudice di merito.
  • La compensazione impropria non richiede l'applicazione rigida dei presupposti della compensazione legale di cui agli artt. 1241 ss. c.c., se deriva dalla struttura unitaria del rapporto e dalla disciplina europea che impone il coordinamento tra erogazione degli aiuti e recupero dei prelievi.
  • Nel contenzioso di legittimità, la valutazione di certezza e liquidità del controcredito e l'apprezzamento della documentazione probatoria compiuti dal giudice di merito sono censurabili solo nei limiti dell'errore di diritto, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudizio fattuale.
  • La censura sulla mancata prova del controcredito è infondata quando il giudice di merito ritenga sufficiente la documentazione contabile ufficiale che registra le partite debitorie e creditorie nell'ambito del sistema amministrativo previsto dalla normativa di settore.
  • La statuizione sulle spese processuali è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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