Sentenza n. 15113/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -del provvedimento n.-OMISSIS-/A del Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del 30 ottobre 2023 con il quale veniva rigettata la richiesta di equo indennizzo presentata dall’odierno ricorrente; - nonché di ogni altro provvedimento collegato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di equo indennizzo fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di equo indennizzo e il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 1 e 3, e 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea od omessa valutazione e manifesta irragionevolezza. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la prolungata attività di imbarco svolta nella Marina militare, gli ulteriori incarichi di servizio, la relazione medico-legale di parte e il verbale della Commissione medico-ospedaliera, dal quale avrebbe desunto una conoscibilità della patologia già dal 2010, anziché dal 2022. Ha inoltre contestato l'omesso confronto tra le condizioni patologiche e la natura del servizio prestato e ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.305,00 oltre accessori per spese di giudizio. Il giudice ha distinto i compiti della Commissione medica ospedaliera, competente per la diagnosi delle infermità e l'ascrivibilità delle menomazioni, da quelli del Comitato di verifica, competente ad accertare il nesso causale tra patologia e attività lavorativa. Il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, violazione delle regole procedurali, inattendibilità metodologica, omessa considerazione di circostanze rilevanti o applicazione di criteri tecnici non corretti; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'Amministrazione. Nel caso concreto, il parere aveva considerato sia la natura degenerativa della patologia, riconducibile prevalentemente all'invecchiamento, sia la complessiva carriera del militare, rilevando che negli ultimi anni egli aveva svolto prevalentemente incarichi di staff e che non erano emerse esposizioni significative a fattori di rischio specifici. Non è stata ravvisata carenza motivazionale, manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Le generiche deduzioni sulla gravosità dell'attività di imbarco non dimostravano, con allegazioni puntuali e concrete, fatti eccezionali eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro e idonei a integrare il nesso causale o concausale efficiente e determinante. La consulenza medico-legale di parte non poteva prevalere sul giudizio tecnico riservato agli organi competenti dell'Amministrazione, in assenza di specifici vizi di legittimità. È stata inoltre esclusa la dedotta contraddizione sulla data di conoscibilità della patologia: il riferimento al 2010 nel verbale della Commissione medica riguardava l'ipertensione arteriosa e non la patologia del rachide, per la quale il verbale indicava il 27 gennaio 2022.
Norme richiamate
artt. 11 e 14 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Il giudizio reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con la conseguenza che l’anzidetto giudizio è “sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali”.
Il parere del Comitato, cui spetta accertare il nesso causale tra infermità e attività lavorativa, è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituito dal giudice; può essere censurato solo per specifici vizi di legittimità, quali carenza motivazionale, travisamento, manifesta illogicità o violazione procedurale.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, la Commissione medica ospedaliera accerta la diagnosi e l'eventuale menomazione, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa.
- Il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile per il semplice dissenso del ricorrente o per la contrapposizione di una consulenza medico-legale di parte; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica, omessa considerazione di circostanze rilevanti, violazione delle regole procedurali o applicazione di criteri tecnici erronei.
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la concausa efficiente e determinante deve consistere in fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro; generici disagi, fatiche o stress propri della vita militare non sono sufficienti.
- Grava sul richiedente l'onere di allegare e dimostrare, mediante elementi puntuali, concreti e documentati, episodi o condizioni eccezionali, per intensità e durata, idonei a contribuire in modo efficiente e preponderante all'insorgenza della patologia.
- Il giudizio sulla data di conoscibilità della patologia deve riferirsi alla specifica infermità oggetto del procedimento e non può essere fondato su una diversa patologia menzionata nella parte anamnestica del verbale medico.
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