Ordinanza n. 16353/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato la graduatoria definitiva approvata il 23 giugno 2026 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il concorso relativo alla classe AM12, contestando l'attribuzione di 12,50 punti secondo il criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, riferita alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non riporta ulteriori motivi di censura né li esamina nel merito.
La decisione
Il TAR non decide la legittimità dell'attribuzione del punteggio. Rileva che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e dispone la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati. Rinvia la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nei giudizi soggetti al rito previsto dall'art. 12-bis, comma 4, sono parti necessarie le amministrazioni indicate dalla disposizione; il ricorso deve quindi essere notificato anche a esse.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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