Cassazione Penale, Sentenza n. 18588/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. della sentenza di condanna per calunnia (Tribunale di Cassino, 08/02/2021, irrevocabile 07/07/2021). La richiesta si fondava su dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. dalla coimputata e moglie Soave Corina (che non aveva deposto nel processo), nonché su documenti (contratto di locazione a Carpi, documentazione di cantiere e dichiarazione di Poluzzi) volti a dimostrare che Cornia risiedeva e operava a Carpi, era separato dalla moglie e quindi non avrebbe potuto essere autore materiale della falsificazione delle cambiali né aver concordato l'atto di opposizione a precetto con contenuto calunnioso. L'istanza sosteneva che le nuove dichiarazioni e i documenti costituissero prova nuova atta a rimettere in discussione la dinamica dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della coimputata e i documenti non costituiscano "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p.: le dichiarazioni potevano essere acquisite nel corso del processo (non si tratta di prova sopravvenuta, né di prova non deducibile per causa di forza maggiore) e la richiesta di revisione mirava in sostanza a una diversa valutazione e a una più ampia esercitazione del diritto alla prova rispetto a quanto già fatto nel giudizio di cognizione. Inoltre il novum non aveva carattere obiettivo e dimostrativo tale da disarticolare il quadro probatorio che ha fondato la condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte richiama la disciplina sulla revisione per 'prove nuove': devono essere prove sopravvenute, scoperte successivamente o non acquisite nel precedente giudizio per ragioni non imputabili (o acquisite ma non valutate), e devono avere carattere dimostrativo tale da incidere decisivamente sul corredo fattuale del giudicato.
art. 391-bis cod. proc. pen.
La norma è richiamata come fonte formale delle dichiarazioni rese dalla coimputata; tali dichiarazioni possono costituire 'novità' solo se soddisfano i requisiti di essere effettivamente nuove e dimostrative secondo i criteri di ammissibilità della revisione.
Sez. U., n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443
Giurisprudenza consolidata che amplia il concetto di 'prove nuove' includendo anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, fermo restando che devono essere idonee a comprovare l'errore giudiziario e non determinare una semplice impugnazione tardiva.
Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 (Conti Mica)
Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti Mica, Rv. 253437
La valutazione preliminare di ammissibilità deve considerare affidabilità, persuasività e congruenza della prova nuova rispetto al materiale probatorio già acquisito; la comparazione deve essere realistica e mirare a verificare se il novum incrina decisivamente il quadro probatorio.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. non è un mezzo per rimettere in discussione valutazioni critiche o per ottenere una più ampia esercitazione del diritto alla prova: occorre provare che la prova sia effettivamente nuova (sopravvenuta, scoperta dopo, o non deducibile/valutata nel processo) e non semplicemente una diversa valorizzazione di elementi già conosciuti.
- Per essere ammissibile, il novum deve avere carattere dimostrativo e obiettivo: deve poter disarticolare in modo decisivo il corredo fattuale su cui si è fondato il giudicato, non limitarsi a rendere più plausibile un'interpretazione alternativa dei fatti.
- Se la prova poteva essere raccolta o prodotta nel giudizio originario (anche se non lo è stata per scelta difensiva), la richiesta di revisione è generalmente inammissibile.
- La Corte verifica preliminarmente affidabilità, persuasività e congruenza della prova nuova rispetto al materiale probatorio già acquisito; la mera dichiarazione di una parte processuale che cambia versione deve essere sostenuta da elementi esterni e verificabili per risultare idonea alla revisione.
- In casi analoghi, chi propone la revisione dovrebbe documentare perché la prova non era deducibile nel processo originario (es. scoperta successiva, impedimento oggettivo) e dimostrare in che modo la nuova prova incide concretamente e significativamente sulla ricostruzione dei fatti.
- Conseguenza pratica: se la richiesta è ritenuta inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare preliminarmente la genuina 'novità' e la forza dimostrativa delle prove offerte.
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