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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 773 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, il 19.07.2024 all’esito del procedimento iscritto al n. 3241/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 773/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 773/2023. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita nel febbraio 2026, dopo la notifica del ricorso, e ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata mediante l’esecuzione della sentenza nel corso del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento delle somme dovute era intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l’amministrazione adempie all’obbligo derivante dal giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la decisione sulle spese di lite, che può essere regolata valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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