L.R. Toscana 61/2014
Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana le competenze su gestione dei rifiuti, bonifiche, piani regionali, piani d’ambito e spedizioni transfrontaliere, trasferendo/ridefinendo funzioni tra Regione, Province e autorità d’ambito. Aggiorna anche la disciplina VIA/VAS e detta regole transitorie per l’adeguamento dei piani e il passaggio di funzioni.
Programmazione e funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche; modifiche alle leggi regionali toscane 25/1998 e 10/2010
Programmazione e riordino delle funzioni in materia di rifiuti e bonifiche
La legge regionale toscana riorganizza la disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, ridefinendo le competenze di Regione, Province e autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifica inoltre la disciplina VIA/VAS per gli impianti di settore e stabilisce un regime transitorio per l’adeguamento dei piani.
Competenze della Regione
Alla Regione sono attribuite tutte le funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti e di spandimento dei fanghi in agricoltura non riservate a comuni e province dalla normativa statale. In particolare, la Regione approva il piano regionale dei rifiuti, i piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, rilascia le autorizzazioni per impianti e operazioni di smaltimento e recupero, adotta atti straordinari per urgenze, esercita poteri sostitutivi, emana norme regolamentari di settore, predispone linee guida per le bonifiche, eroga finanziamenti e gestisce le funzioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Per gli impianti indicati negli allegati della l.r. 10/2010, la Regione svolge anche la VIA e la verifica di assoggettabilità.
Competenze delle Province
Le Province restano competenti per la programmazione e l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, con funzioni di controllo e verifica delle bonifiche, vigilanza sulle attività di gestione e intermediazione dei rifiuti, controlli sulle procedure semplificate e individuazione, nel PTCP, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti. Esercitano inoltre il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura.
Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate avvalendosi di ARPAT.
Piani di raccolta dei rifiuti delle navi
Per i porti di competenza dell’Autorità portuale, il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico è comunicato alla Regione, che lo approva entro 60 giorni integrandolo con il piano regionale dei rifiuti. Nei porti di competenza dell’autorità marittima, le prescrizioni sono adottate con ordinanza d’intesa con la Regione, e l’ordinanza costituisce piano di raccolta; anche in questo caso la Regione integra il piano entro 60 giorni e cura, con l’autorità marittima e l’autorità d’ambito competente, l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti navali.
Piano regionale dei rifiuti e contenuti della programmazione
Il piano regionale definisce le politiche di settore per gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il PAER e con i contenuti del d.lgs. 152/2006. La programmazione comprende riduzione, raccolta differenziata, localizzazione degli impianti, fabbisogni impiantistici per rifiuti urbani e speciali, standard tecnici ed economici, livelli minimi di qualità del servizio, fonti di finanziamento, criteri di priorità degli interventi, programma pluriennale dei finanziamenti e termini per gli adeguamenti impiantistici.
Il piano contiene anche la programmazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, con relativo programma pluriennale dei finanziamenti.
Bonifiche, siti contaminati e banca dati regionale
È istituita nell’ambito del sistema informativo regionale una banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, comprensiva dell’anagrafe dei siti da bonificare. Contenuti, criteri e modalità di gestione, anche informatica, sono stabiliti dalla Giunta regionale.
L’inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare o nell’anagrafe dei siti contaminati comporta il divieto di interventi edilizi non consentiti fino alla certificazione di bonifica o messa in sicurezza e l’obbligo di eseguire gli interventi sulla base di specifici progetti. Viene inoltre disciplinata in modo puntuale la tipologia di interventi edilizi ammessi sui manufatti esistenti e la procedura autorizzativa in presenza di contaminazione della sola falda.
Regole edilizie nelle aree contaminate
Sulle aree inserite negli elenchi dei siti da bonificare o nell’anagrafe dei siti contaminati sono ammessi solo interventi edilizi limitati sui manufatti esistenti, in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria, abbattimento barriere architettoniche, adeguamenti per sicurezza sul lavoro, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di occupazione di suolo.
Gli interventi che interessano manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione sono ammessi solo se non interferiscono con suolo, sottosuolo e falda e non ostacolano eventuali opere di bonifica. Se il superamento dei limiti riguarda solo la falda, il proprietario può proporre anche interventi diversi, purché dimostri l’assenza di propria responsabilità nell’inquinamento, la compatibilità con la futura bonifica, l’assenza di rischi sanitari e le misure di prevenzione già adottate. La decisione è assunta entro 60 giorni tramite conferenza di servizi con ARPAT e ASL.
Poteri autorizzatori e controlli sugli impianti
La Regione rilascia le autorizzazioni per realizzazione, esercizio e chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e per le operazioni di smaltimento e recupero, inclusi i procedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 e quelli relativi agli impianti soggetti a VIA regionale. Le Province controllano gli interventi di bonifica e il rispetto delle procedure semplificate, mentre la Regione disciplina, con regolamenti e linee guida, i criteri tecnici di settore.
Strumenti di pianificazione e ambito territoriale
Il piano regionale dei rifiuti è qualificato come atto di governo del territorio. Sono ridefiniti i piani di ambito e i rapporti con i piani regionali/interprovinciali, con un rafforzamento del ruolo della Regione nella programmazione e nell’adeguamento degli strumenti di ambito.
Gestione dei flussi tra ambiti territoriali
Quando non sia possibile raggiungere la completa autosufficienza di ATO per carenza di capacità impiantistica, il Consiglio regionale può emanare indirizzi per convenzioni tra autorità d’ambito finalizzate allo smaltimento in un ATO diverso da quello di provenienza. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le convenzioni possono essere concluse anche senza tali indirizzi, previa intesa/parere della Giunta regionale. Le convenzioni modificano i rispettivi piani di ambito.
Modifiche alla disciplina VIA/VAS
La l.r. 10/2010 è modificata con sostituzione degli allegati A1 e B1 relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza regionale e con abrogazione di specifiche categorie degli allegati A2 e B2 di competenza provinciale. In sostanza, vengono aggiornate le soglie e le tipologie di impianti e opere sottoposti a valutazione o verifica, con particolare rilievo per impianti energetici, infrastrutture, impianti di gestione rifiuti e opere idrauliche.
Disposizioni transitorie sui piani
Il piano regionale adottato nel 2013 è approvato secondo la disciplina previgente e poi adeguato alle nuove disposizioni entro 24 mesi. Fino a tale adeguamento restano validi i piani interprovinciali già adottati o approvati e i piani provinciali vigenti, secondo regole temporanee specifiche. I nuovi piani di ambito devono essere approvati entro 180 giorni dalla pubblicazione del piano regionale adeguato; fino ad allora restano efficaci i piani già approvati o, in mancanza, i piani straordinari per i primi affidamenti.
Trasferimento delle funzioni e disciplina dei procedimenti in corso
Il trasferimento delle funzioni tra enti decorre, in via generale, dal trasferimento di personale e risorse ai sensi della l. 56/2014. Per alcune autorizzazioni e progetti relativi a discariche, termovalorizzatori, compostaggio e digestione anaerobica, il trasferimento decorre invece già dall’entrata in vigore della legge. I procedimenti pendenti proseguono presso l’ente competente all’avvio, secondo la disciplina vigente a quel momento; il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate passa alla Regione.
Abrogazioni
Sono abrogate varie disposizioni della l.r. 25/1998, tra cui gli articoli sulla disciplina interprovinciale e altri istituti non più coerenti con il nuovo assetto di pianificazione e competenze.
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