Ordinanza n. 257/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro - trasmesso mezzo nota prot.-OMISSIS- - adottato dalla Prefettura di Salerno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Salerno ha revocato il nulla osta, previa comunicazione del preavviso di revoca. La revoca era motivata dalla carenza di documentazione, tra cui la richiesta o il certificato di idoneità alloggiativa, il DURC, l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, lett. d-bis, del testo unico immigrazione, la visura camerale, le autocertificazioni relative alla posizione previdenziale e fiscale e alla capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, la documentazione sulla preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, il passaporto del lavoratore e la dichiarazione di ospitalità. Dagli atti risultava inoltre che il rapporto di lavoro con il datore originariamente promittente non era mai stato instaurato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento previa sospensione cautelare della sua efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alla delibazione sommaria propria della fase cautelare, è stata ritenuta insuperabile la carenza documentale contestata dalla Prefettura. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un precedente rapporto di lavoro sia stato effettivamente e correttamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata instaurazione dipende da ragioni estranee alla volontà dello straniero. Non è stata ravvisata, quindi, una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure, senza necessità di una distinta valutazione decisiva del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore straniero.
art. 22, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di produrre l’asseverazione redatta da professionista abilitato, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
art. 7 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa della dichiarazione di ospitalità richiesta dalla Prefettura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la carenza documentale posta a fondamento della revoca di un nulla osta al lavoro può escludere il fumus boni iuris quando la documentazione richiesta risulti effettivamente non prodotta e il ricorrente non offra elementi idonei a superare tale rilievo.
- La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’effettiva instaurazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato, successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che un contratto promesso non sia mai stato concluso, neppure quando la mancata conclusione dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore straniero.
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