Regolamento (UE) 2017/766
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/766 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono adottati dalla Commissione sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il meccanismo per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il provvedimento ha effetto immediato dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per origine paese terzo. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola; il regolamento riguarda gli Stati membri in quanto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. L'efficacia decorre dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione immediata dal 3 maggio 2017. Restano escluse le merci e le origini non elencate nell'allegato.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/766 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, e si fonda su valori calcolati quotidianamente in funzione di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il regolamento n. 543/2011 definisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati mediante codice NC e combinati con specifici codici di origine paese terzo. I valori forfettari sono espressi in EUR/100 kg e si riferiscono, tra gli altri, ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con distinzioni per origini quali Egitto, Marocco, Turchia, Israele, Sudafrica, Argentina, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Stati Uniti e il codice ZZ per "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. In concreto, il testo non introduce divieti o autorizzazioni ulteriori, ma aggiorna il parametro tecnico necessario per il calcolo del prezzo di entrata nell'importazione dei prodotti interessati.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per singole origini (codici paese terzo), tra cui EG, MA, TR, ZZ e altre origini, per prodotti quali 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80.
Base normativa e criterio di calcolo
Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Si ricorda inoltre che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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