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Sentenza

Sentenza n. 1210/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l'eccesso di potere. Ha sostenuto di essere incensurato e di svolgere attività lavorativa come tecnico specializzato, contestando che un unico incontro, risalente al 2015, con una persona controindicata potesse fondare una prognosi di inaffidabilità. Ha inoltre evidenziato di non convivere con il fratello e l'inconferenza del deferimento del padre all'autorità giudiziaria, avvenuto durante l'emergenza sanitaria per l'inosservanza delle norme anti-Covid. Il diniego era fondato sulla frequentazione del ricorrente con un soggetto controindicato e sulle frequentazioni del fratello con persone gravate da precedenti, oltre al deferimento del padre.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto le ipotesi di diniego automatico previste dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dalle ipotesi rimesse alla valutazione discrezionale dell'amministrazione ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. Nel caso concreto il diniego non era fondato su un automatismo derivante da condanne del richiedente, ma su un giudizio prognostico di inaffidabilità e di possibile abuso delle armi. Il giudice ha ritenuto tale valutazione sindacabile solo dall'esterno, in presenza di illogicità o irragionevolezza, e ha considerato sufficiente anche una valutazione autonoma di fatti non penalmente accertati, purché idonei a evidenziare un rischio per la sicurezza pubblica. La frequentazione del ricorrente con un soggetto controindicato per numerosi reati e le reiterate frequentazioni del fratello con soggetti gravati da precedenti per rissa, lesioni e porto di armi sono state ritenute elementi complessivamente sufficienti a rendere ragionevole, coerente e adeguatamente motivato il diniego. Il TAR ha altresì rilevato che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che il potenziale pericolo di apprensione dell'arma da parte di soggetti controindicati, legati al richiedente da frequentazione o rapporto parentale, può ostare al rilascio del titolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

    Prevede ipotesi di diniego obbligatorio e automatico delle autorizzazioni di polizia, non applicate direttamente nella fattispecie.

  • art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta

    Consente il diniego sulla base di una valutazione discrezionale della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931

    non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi

    Individua ulteriori ipotesi di preclusione automatica al rilascio della licenza di porto d'armi, non ritenute applicabili al ricorrente.

  • art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale di negare la licenza quando il richiedente non dia affidamento di buona condotta o di non abusare delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, poiché l'ordinamento considera regola generale il divieto di detenzione e possesso delle armi e rimette all'amministrazione la verifica dell'affidabilità del richiedente.
  • Il giudizio sull'affidabilità e sulla buona condotta del richiedente una licenza di porto d'armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacato dal giudice soltanto dall'esterno, in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza.
  • Il diniego della licenza di porto d'armi può fondarsi anche su comportamenti non definitivamente accertati come reato, quando gli elementi disponibili consentano una prognosi ragionevole di possibile abuso dell'arma o di rischio per la sicurezza pubblica; non è necessaria una distinta istruttoria sulla pericolosità sociale.
  • La valutazione di affidabilità deve muovere dai dati acquisiti e pervenire a una considerazione complessiva della loro rilevanza, dalla quale emerga un pericolo serio e non remoto di inaffidabilità o cattiva condotta nell'uso delle armi.
  • La frequentazione del richiedente con soggetti controindicati può giustificare il diniego quando faccia sorgere il potenziale pericolo che l'arma venga acquisita o utilizzata da tali soggetti; il rischio può assumere maggiore rilievo in presenza di un rapporto familiare e in assenza di elementi idonei a escludere la frequentazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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