Ordinanza n. 120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19769/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva accolto il ricorso della Fondazione in materia di ostensione documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della Fondazione appellata, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La controversia riguarda l'accesso ad atti comprendenti il nominativo del soggetto segnalante. Il Consiglio di Stato ha rilevato che dovrà essere verificata nel giudizio di merito la sussistenza, in capo alla Fondazione, di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti e, conseguentemente, del nominativo del segnalante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario mantenere la situazione invariata fino alla decisione di merito, poiché resta da accertare l'interesse diretto, concreto e attuale della Fondazione all'ostensione degli atti e del nominativo del segnalante. La decisione sul merito dell'appello è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare incidentale proposta dall'appellante, volta a ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In presenza di una controversia sull'accesso documentale nella quale sia ancora controversa la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente alla conoscenza degli atti, compreso il nominativo del segnalante, il giudice d'appello può sospendere cautelarmente l'esecutività della sentenza favorevole all'accesso per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando l'ostensione immediata rischi di pregiudicare l'utilità della decisione di merito sull'accesso.
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