Cassazione Civile, Sentenza n. 1306/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, già nominati esperti tributari ai sensi della L. 146/1980 presso il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (SECIT), hanno chiesto il riconoscimento degli adeguamenti del trattamento economico onnicomprensivo e della speciale indennità di funzione spettanti in base al nuovo C.C.N.L. Area 1 (2002-2005), sostenendo che gli emolumenti del SECIT dovevano essere parametrati a tale contratto. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta, la Corte d'Appello ritenendo che mancasse l'allegazione e la prova del "differenziale" tra il trattamento rivendicato e quello di provenienza e dunque l'interesse ad agire; la Corte di Cassazione ha rigettato il successivo ricorso per cassazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione denunciando un "lampante errore di percezione" della Corte di Cassazione in ordine alla ratio decidendi (sostenendo che la questione dell'interesse ad agire fosse coperta da giudicato implicito e che la Corte avesse travisato l'oggetto della domanda).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure degli odierni ricorrenti attengano a interpretazioni o valutazioni giuridiche della sentenza impugnata e non a un "errore di fatto" configurabile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se la decisione è sorretta da molteplici ragioni autonome, l'omessa impugnazione di una motivazione rende inammissibile la censura sulle altre. Per tali motivi il ricorso per revocazione è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, con apposito richiamo all'obbligo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002 ove dovuto.
Norme richiamate
Legge 146/1980
Norma richiamata per motivare la nomina dei ricorrenti quali esperti tributari presso il SECIT; indica la qualifica dei ricorrenti rispetto al rapporto oggetto della controversia
D.P.R. 107/2001, art. 22
Prevede un rinvio alla contrattazione collettiva per determinati istituti retributivi; la controversia ha riguardato la natura del rinvio ("statica" o "dinamica") e gli effetti di tale rinvio sul diritto reclamato
C.C.N.L. Area 1 (2002-2005), art. 59, comma 5
Quest'articolo della contrattazione è stato richiamato per sostenere che gli incrementi previsti riguardano i soli dirigenti dell'Area 1 e non producono effetti diretti su altre categorie; la Corte d'Appello ha ritenuto che tale clausola delimiti l'applicabilità e renda irrilevante la questione sulla natura del rinvio
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Norma procedurale richiamata in relazione ai presupposti e alla disciplina del ricorso per revocazione
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Stabilisce l'errore di fatto revocatorio: revocazione ammessa solo per "falsa percezione della realtà" (errore meramente percettivo) e non per valutazioni giuridiche o interpretative; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato un errore di questo tipo
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Richiamato come riferimento ai vizi di motivazione (ultrapetizione o omesso esame di punto decisivo) che erano stati sollevati nei precedenti motivi di cassazione; la Corte osserva che tali profili erano diversi dall'errore di fatto dedotto in revocazione
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
art. 13 co. 1-bis e 1-quater
Norme richiamate in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e all'ulteriore contributo dovuto in caso di ammissione dei presupposti processuali indicati dall'ordinanza
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per "errore di fatto" è ammesso solo per fatti oggettivamente e immediatamente falsi rispetto agli atti: interpretazioni giuridiche o valutazioni solenni della sentenza non sono rimediabili con la revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.)
- Quando la decisione di merito è sorretta da più ragioni autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura sulle altre: occorre impugnare specificamente la motivazione essenziale che si intende contestare
- In azioni retributive connessi a rinvii alla contrattazione collettiva, il ricorrente deve allegare e, se necessario, provare il concreto "differenziale" tra il trattamento reclamato e quello di provenienza; senza tale allegazione può essere negato l'interesse ad agire
- Le questioni relative alla natura del rinvio normativo (se statico o dinamico) e all'ambito di applicazione di clausole contrattuali (es. art. 59, co.5) devono essere specificamente affrontate e documentate nei motivi di impugnazione, altrimenti la decisione che si fonda su di esse resta inattaccabile
- Non si deve confondere il giudicato implicito con un mero profilo interpretativo: la formazione del giudicato su un punto richiede che la questione sia stata decisamente e definitivamente affrontata e che la relativa motivazione sia stata impugnata nei termini ordinari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1307/2022 del 17/01/2022
- Sentenza lavoro · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1087/2022 del 14/01/2022
- Sentenza lavoro · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1088/2022 del 14/01/2022
- Sentenza lavoro · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1089/2022 del 14/01/2022
- Sentenza lavoro · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1091/2022 del 14/01/2022
- Sentenza lavoro · 14 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1092/2022 del 14/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →