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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1307/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva in cassazione plurime censure: motivazione apparente e contraddittoria della Corte territoriale; violazione di norme sul giudicato e sulle regole processuali; errata qualificazione della natura e degli effetti dell'atto di ritiro in autotutela degli atti concorsuali; violazione delle regole sulla nullità e sull'onere della prova (sostenendo che il contratto non poteva essere dichiarato nullo per mero venir meno della volontà della P.A.); omissione di decisione su vizi dedotti dell'atto amministrativo di ritiro; e violazioni costituzionali e di legge sul regime dei contratti di lavoro pubblico privatizzato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che l'annullamento in autotutela di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 21-novies L. 241/1990 rimuove ex tunc un presupposto necessario del contratto di lavoro e determina la nullità originaria del contratto stipulato in esito al concorso (salvo tutela delle prestazioni già rese ai sensi dell'art. 2126 c.c.). Ha precisato che il giudice ordinario, nel giudizio sul rapporto di lavoro già costituito, ha competenza a valutare e, se del caso, disapplicare l'atto amministrativo di annullamento solo se emergono vizi decisivi di illegittimità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il nuovo atto di ritiro adottato da ISMA, avendo l'Amministrazione valutato i profili di illegittimità originari (tra cui il rischio di conflitto di interessi) e dato attuazione all'indicazione del TAR; pertanto non sono emersi vizi tali da giustificare la disapplicazione dell'atto e la conservazione del contratto. Il ricorso è respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-novies, L. 241/1990

    L'annullamento in autotutela del concorso per vizi di legittimità può rimuovere ex tunc il presupposto necessario del contratto di lavoro, determinandone la nullità originaria; l'amministrazione può quindi caducare i contratti nati da procedure inficiate se ricorrono i presupposti.

  • art. 21-septies, L. 241/1990

    Norma disciplina peculiare dell'autotutela amministrativa per casi di nullità: la sentenza del TAR che annulla un ritiro adottato ex art.21-septies non preclude la valutazione successiva dell'amministrazione con riferimento ad art.21-novies per la rimozione del concorso.

  • art. 63, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, con potere di disapplicare atti amministrativi presupposti se illegittimi; giustifica la giurisdizione del giudice del lavoro sulla tutela del diritto soggettivo alla conservazione del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Prevede la tutela delle prestazioni di fatto rese dall'agente prima della dichiarazione di inefficacia del negozio: la corte tutela le prestazioni svolte nel periodo antecedente alla caducazione.

  • artt. 1418 e 1421 c.c.

    Riferimenti alla nullità del negozio: la Corte ha ritenuto che la nullità del contratto per vizio genetico (derivante dall'illegittimità del concorso) possa essere rilevata, anche d'ufficio, ove giuridicamente fondata.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Fondamento delle censure in cassazione: distinzione tra errore di diritto (n.3) e motivazione apparente o contraddittoria (n.4); la Corte ha escluso la rilevanza della censura per motivazione apparente e ha ricondotto le questioni a vizio di diritto ove del caso.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Riferimento formale alla censura sulla motivazione; la Corte ha chiarito che la critica meramente motivazionale non è idonea quando riguarda la ricostruzione dei fatti storici e non l'argomentazione giuridica suscettibile di correzione in cassazione.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato per il principio secondo cui l'accesso nel pubblico impiego privatizzato avviene tramite procedure concorsuali: la mancanza o illegittimità di tali procedure può incidere sul vizio genetico del contratto.

  • artt. 97 e 101 Cost.

    Riferimenti costituzionali sul buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; utilizzati per contestare la pretesa assenza di poteri autoritativi della P.A. su atti di gestione del rapporto di lavoro.

  • art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.

    Richiamati in relazione all'omissione di pronuncia su profili dedotti: la Corte ha osservato che, pur essendo stata omessa la decisione su alcuni vizi, quelli risultavano comunque infondati e non determinanti per la cassazione.

Massime di principio

  • L'annullamento legittimo in autotutela di una procedura concorsuale può determinare la nullità originaria ex tunc dei contratti di lavoro nati da quella procedura; ciò rende possibile la caducazione del rapporto anche se il contratto è stato già eseguito.
  • Il giudice ordinario, nel giudizio sul rapporto di lavoro privatizzato già costituito, ha competenza a valutare e disapplicare, in via incidentale, gli atti amministrativi di annullamento del concorso solo se emergono vizi di illegittimità decisivi e provati.
  • Una sentenza amministrativa (es. TAR) che annulla un atto di ritiro adottato con una specifica norma non necessariamente impedisce all'Amministrazione di riesaminare e rimuovere il concorso con altro fondamento normativo (es. art.21-novies), ove ciò sia coerente con le indicazioni del giudice amministrativo.
  • Per ottenere la disapplicazione dell'atto di annullamento e la conservazione del contratto, il lavoratore deve documentare vizi concreti, non generici, dell'atto di ritiro: profili meramente indiziari o generici sul conflitto di interessi difficilmente sono decisivi se esistono elementi gravi a favore della P.A.
  • L'onere probatorio resta essenziale: l'Amministrazione deve motivare e valutare l'interesse pubblico alla rimozione degli effetti del concorso; il lavoratore deve dimostrare l'illegittimità decisiva dell'atto amministrativo per ottenere tutela.
  • Le prestazioni svolte prima della caducazione possono essere tutelate (art. 2126 c.c.), ma ciò non impedisce la dichiarazione di nullità originaria del contratto ove il vizio genetico del procedimento selettivo sia accertato.

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