Cassazione Civile, Ordinanza n. 33593/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite concerne il classamento catastale di un compendio immobiliare di un interporto. La società aveva presentato un Docfa attribuendo agli immobili la categoria E/1; l’ufficio aveva invece emesso avviso di accertamento attribuendo la categoria D/8 a terminal intermodali, magazzini e porzioni intermodali destinati alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato l’impostazione ritenendo che l’interporto, in quanto organismo di diritto pubblico e struttura funzionale a un interesse pubblico, giustificasse il mantenimento della categoria E per gli immobili indispensabili allo svolgimento delle attività interportuali. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione della disciplina catastale: secondo la ricorrente, il classamento dipende esclusivamente dalle caratteristiche oggettive dell’immobile, dalla sua natura e destinazione, non dalla natura pubblica o privata del proprietario né dal fatto che l’immobile sia strumentale a finalità istituzionali o di pubblico interesse; inoltre, per escludere la categoria E, rileva che gli immobili abbiano autonomia funzionale e reddituale. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che mirasse a un nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia perché riesamini il merito alla luce del principio per cui, ai fini del classamento, contano le caratteristiche oggettive e l’autonomia funzionale e reddituale dei singoli cespiti, non la natura pubblica del soggetto proprietario o la finalità di pubblico interesse perseguita dall’attività svolta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel giudizio di legittimità.
art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato come parte della disciplina catastale rilevante per il classamento.
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
È richiamato insieme all’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949 come base del criterio oggettivo di classamento fondato sulle caratteristiche del bene.
art. 2 del d.m. n. 28 del 1998
È menzionato tra le norme della disciplina catastale applicata al caso.
art. 8, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici e in genere da fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, numero 1231, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni
La Corte lo interpreta nel senso che le categorie speciali riguardano immobili con specifiche caratteristiche oggettive e non estendibili indistintamente a tutti gli immobili con rilevanza pubblica.
art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Costituisce la regola cardine: negli immobili del gruppo E non possono essere inclusi cespiti con autonomia funzionale e reddituale destinati a usi commerciali, industriali o diversi.
art. 2325 c.c.
È richiamato per qualificare la veste societaria per azioni della contribuente.
art. 2915 c.c.
È richiamato nel testo come indice del carattere intrinsecamente commerciale dell’attività della contribuente.
art. 1, commi 578 e ss., l. n. 205 del 2017
È menzionato come disciplina speciale relativa a specifiche unità immobiliari funzionali a operazioni e servizi portuali, senza valore estensivo generale.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene e la sua destinazione funzionale e produttiva, non la natura pubblica o privata del proprietario.
- L’atto di attribuzione della rendita ha natura reale: segue l’immobile e la sua concreta attitudine a produrre reddito, valutata in termini oggettivi e non in base al concreto uso contingente.
- Per gli immobili appartenenti al gruppo E vale un criterio casistico e tipologico rigoroso: non è consentita un’estensione analogica o generalizzata a tutti i beni destinati a finalità di interesse pubblico.
- La presenza di una finalità di pubblico interesse o l’esercizio di un servizio pubblico non esclude, di per sé, l’autonomia funzionale e reddituale di singole porzioni immobiliari, se esse sono autonomamente idonee a produrre reddito.
- Ai fini della categoria catastale, ogni area o porzione deve essere valutata per verificare se possa costituire una autonoma unità immobiliare produttiva di reddito; se ciò accade, non può essere attratta nella categoria riservata a immobili privi di autonomia funzionale e reddituale.
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