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Regolamento

R.R. Puglia 12/2017

Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”

Normativa regionaleR.R. Puglia 12/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il R.R. Puglia n. 6/2016 sulle misure di conservazione per i SIC, ampliando l’ambito di applicazione, introducendo l’Allegato 1-bis sugli obiettivi di conservazione e rivedendo numerose misure su fauna, pesca, pascolo, habitat e specie. È vigente dal giorno della pubblicazione sul BURP (12 maggio 2017).

Modifiche alle misure di conservazione per i SIC della Regione Puglia

Modifiche alle misure di conservazione per i SIC della Regione Puglia

Il regolamento regionale aggiorna il precedente R.R. n. 6/2016 sulle misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Puglia. Le modifiche incidono sull’ambito territoriale di applicazione, sugli obiettivi di conservazione e su numerose misure trasversali e per habitat/specie.

Ambito di applicazione e nuovi siti inclusi

L’ambito di applicazione del regolamento n. 6/2016 viene ampliato da 47 a 49 SIC. Vengono aggiunti i SIC:

  • Padula Mancina (IT9150035)
  • Lago del Capraro (IT9150036)

Le misure di conservazione si applicano inoltre al SIC Valloni e steppe pedegarganiche (IT9110008) limitatamente ai territori dei Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico, con esclusione della parte ricadente nel Comune di Manfredonia, già dotata di Piano di Gestione.

Obiettivi di conservazione e allegati

Gli obiettivi di conservazione dei siti interessati sono individuati nel nuovo Allegato 1-bis, inserito nel regolamento e reso parte integrante della disciplina. Il testo consolida così, per i siti richiamati, un quadro aggiornato degli obiettivi gestionali da considerare nell’applicazione delle misure.

Misure trasversali: disciplina venatoria e fauna selvatica

Il regolamento elimina alcune restrizioni trasversali già previste dal testo precedente, tra cui:

  • divieto di lasciare vagare cani e gatti in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel periodo 15 marzo-15 luglio, con le relative eccezioni;
  • divieto di preapertura della stagione venatoria prima della terza domenica di settembre;
  • divieto di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio;
  • divieti di abbattimento di alcune specie e di sparo al nido nel controllo dei corvidi;
  • limitazioni al calendario venatorio di gennaio.

Rimane invece confermato, ma riformulato, il divieto di immissioni faunistiche a scopo venatorio: sono consentite solo le immissioni di fagiano, starna, lepre e quaglia, previa autorizzazione del servizio regionale competente e previo studio di fattibilità e di incidenza ambientale.

È inoltre modificata la disciplina del controllo dei cinghiali: è introdotto il divieto di effettuare il controllo della densità dei cinghiali, con qualsiasi metodo, nel periodo 15 marzo-15 luglio.

Sul fronte della tutela attiva, viene aggiunta la misura di intensificazione della repressione del bracconaggio.

Misure trasversali: pesca, fauna ittica e attività in ambiente acquatico

Sono riviste numerose misure relative alla pesca e alla fauna acquatica. In particolare:

  • per le immissioni ittiche, è consentito il ripopolamento solo con soggetti autoctoni selvatici o provenienti da allevamento con riproduttori autoctoni, salvo il Piano di gestione dell’anguilla della Regione Puglia;
  • nei periodi di riproduzione della fauna, dal 15 marzo al 15 luglio, è vietato svolgere nuovi campi gara temporanei o permanenti;
  • viene promossa la redazione di carte ittiche per conoscere il popolamento ittico dei corpi idrici regionali;
  • nella pesca sportiva sono aggiornati i divieti su attrezzi e impianti, con specifiche restrizioni anche per le lagune;
  • per la pesca del novellame restano le esclusioni previste dal regolamento CE n. 1967/2006;
  • per le acque lagunari sono richiamati il regolamento regionale n. 34/2009, il regolamento Laguna di Lesina e il Piano di gestione dell’Anguilla.

È inoltre introdotta la misura di eradicazione di specie alloctone nelle lagune e viene aggiornato il divieto di nuovi impianti di acquacoltura intensivi/semintensivi e di maricoltura, limitandoli quando incidano su habitat di interesse comunitario.

Misure per habitat: pascolo e tutela degli ecosistemi

Il regolamento interviene su diverse misure per habitat, in particolare sul pascolo in ambienti naturali e forestali. Viene precisato che, in assenza di piani di pascolamento specifici, il carico resta contenuto entro i limiti già indicati, ma per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 si applicano anche i limiti del R.R. n. 5/2015.

Le stesse integrazioni vengono richiamate per vari habitat forestali e prativi, con regole più dettagliate su:

  • carico massimo di bestiame;
  • periodi di pascolamento;
  • condizioni di ammissibilità nei cedui;
  • soglie per ovini, bovini, equini, asinini e suini;
  • rapporto con il novellame nei boschi soggetti a vincolo idrogeologico.

Per gli habitat dunali e marini vengono anche aggiornate le denominazioni di alcuni siti Natura 2000 e, in più punti, viene inserito il SIC IT9110008 Valloni e steppe pedegarganiche tra i siti interessati dalle misure per habitat specifici.

Misure per specie vegetali e animali

Il testo amplia e aggiorna gli elenchi di specie presenti nei diversi SIC, con particolare riferimento al SIC Valloni e steppe pedegarganiche e ad altri siti pugliesi. Sono inserite o riviste le presenze di numerose specie di interesse comunitario, tra cui:

  • specie vegetali come Marsilea strigosa, Stipa austroitalica, Ruscus aculeatus;
  • invertebrati terrestri e marini, con l’inserimento di Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Scyllarides latus in alcuni siti e la soppressione di altre presenze in specifici casi;
  • pesci come Alburnus albidus, Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae;
  • anfibi, rettili, testuggini, uccelli e mammiferi, con numerose integrazioni per il SIC IT9110008.

Tra le misure puntuali figurano anche:

  • il divieto di abbattimento della moretta (Aythya fuligula);
  • per il lupo (Canis lupus), il divieto di caccia in braccata al cinghiale nelle aree occupate dalla specie.

Entrata in vigore

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP, avvenuta il 12 maggio 2017. Da quella data produce effetti nell’ordinamento regionale pugliese.

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