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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 20961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione con cui l'amministrazione revocava le agevolazioni richieste ai sensi della L. n. 97/1994 art. 5-bis e, in via subordinata, del D.Lgs. n. 99/2004. L'Agenzia denunciava che la CTR aveva erroneamente ritenuto provati i requisiti per le agevolazioni: il requisito soggettivo (la qualifica di imprenditore agricolo professionale - IAP) e il requisito oggettivo (la formazione del "compendio unico" con redditività/minima superficie). L'Agenzia sosteneva che mancava la specifica prova regionale del riconoscimento IAP e la prova della redditività/estensione minima del fondo come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 99/2004.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha rilevato che: (i) la qualifica di IAP è accertata dalle Regioni e l'iscrizione alla Camera di Commercio o la documentazione reddituale non sono prove sufficienti del possesso della qualifica ai fini tributarî; (ii) in assenza di disciplina regionale sulla superficie minima, l'art. 7 del D.Lgs. n. 99/2004 impone comunque che il richiedente dimostri che il compendio unico raggiunge il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali, e la CTR non ha verificato tale requisito. Di conseguenza la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità (Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito) mentre le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis

    Comma 1 e 6 riportati in motivazione: disciplina agevolazioni per trasferimento terreni agricoli a coltivatori diretti e imprenditori agricoli che costituiscono un compendio unico; rimessa alle regioni la determinazione della "superficie minima indivisibile" (comma 6).

    Stabilisce i presupposti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni in favore di chi costituisce e coltiva un compendio unico; delega alle regioni la determinazione della superficie minima necessaria.

  • Decreto Legislativo 2 marzo 2004, n. 99, art. 7

    Estratto in motivazione: estensione delle agevolazioni della L. 97/1994 e definizione di "compendio unico" quale estensione necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale.

    Estende le agevolazioni alla generalità dei trasferimenti di terreni agricoli e impone che, in difetto di norma regionale, il compendio sia tale da garantire il livello minimo di redditività secondo i piani regionali; richiede prova della redditività/superficie minima dal richiedente.

  • Decreto Legislativo 18 maggio 2001 (introdotto nel contesto), art. 5-bis e art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 (definizione IAP)

    Art. 1 D.Lgs. n. 99/2004 (definizione di imprenditore agricolo professionale e competenza delle Regioni ad accertarne i requisiti; comma 5-ter sulla possibilità di istanza e termini).

    Definisce la qualifica di IAP e prevede che le Regioni accertino i requisiti ai fini dell'iscrizione; la prova della qualifica ai fini tributari richiede l'accertamento/attestazione regionale (o la procedura di istanza prevista), non è sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio o la dichiarazione reddituale.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sul peso della prova: chi agisce in giudizio per ottenere vantaggi (esenzione/agevolazione) deve provare i presupposti fattuali che giustificano l'agevolazione; applicato qui in tema di agevolazioni tributarie.

Massime di principio

  • La richiesta di agevolazioni tributarie per trasferimenti di terreni agricoli richiede la prova dei requisiti soggettivi (qualifica IAP o coltivatore diretto) e oggettivi (compendio unico con redditività/minima estensione): il contribuente ha l'onere probatorio.
  • La qualifica di IAP va accertata dalle Regioni: documenti come l'iscrizione alla Camera di Commercio o le dichiarazioni dei redditi non sostituiscono la certificazione regionale richiesta ai fini fiscali.
  • Se la normativa regionale non ha fissato la superficie minima indivisibile, opera il parametro dell'art. 7 D.Lgs. n. 99/2004: il compendio unico deve garantire il livello minimo di redditività stabilito dai piani regionali e il contribuente deve fornire prove adeguate della redditività.
  • Una dichiarazione nell'atto notarile che dichiara l'impegno a costituire/condurre il compendio unico non esonera dal fornire prove oggettive sulla capacità reddituale/estensione del fondo richiesta dalla norma.
  • In assenza di prova documentale specifica (certificazione regionale IAP, piani/valutazioni che dimostrino la redditività), l'amministrazione può legittimamente negare o revocare le agevolazioni; i giudici di merito devono verificare tali elementi e non poterli desumere esclusivamente da iscrizioni camerali o dichiarazioni fiscali.
  • Per chi si trovi in una situazione analoga: prima della stipula e per ottenere l'agevolazione, occorre (a) ottenere o avviare la procedura di riconoscimento IAP presso la Regione (o conservare la certificazione), (b) documentare con elementi tecnici/economici che il compendio raggiunge la redditività minima prevista dai piani regionali (piani aziendali, perizie, dati di reddito agricolo, piani di sviluppo rurale applicabili), e (c) far trascrivere eventualmente il vincolo di indivisibilità negli atti e nei registri immobiliari secondo la normativa vigente.

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