Cassazione Civile, Ordinanza n. 33627/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione ex art. 147 l.f., di una pretesa supersocietà di fatto/holding occulta individuata tra la società fallita in liquidazione, un’altra società di capitali del medesimo gruppo familiare e alcuni familiari. La Corte d’appello, quale giudice di rinvio dopo una precedente cassazione, ha escluso sia la supersocietà di fatto sia la possibilità di dichiarare il fallimento della holding di fatto, revocando i fallimenti. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto conformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e non riesaminare la questione; (2) violazione dell’art. 147 l.f. e degli artt. 2247, 2297, 2497 e 2727 c.c., per avere il giudice di rinvio escluso erroneamente la sussistenza del sodalizio occulto sulla base degli elementi di fatto acquisiti; (3) violazione degli artt. 2497 c.c., 15 e 6 l.f., per aver negato che la curatela fosse legittimata a chiedere il fallimento autonomo della holding di fatto; (4) violazione dell’art. 22 l.f., per aver ritenuto che la Corte d’appello non potesse rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento della holding ove ne avesse ravvisato i presupposti; (5) violazione dell’art. 96 c.p.c. e della normativa sul contributo unificato, in relazione alla statuizione che addebitava alla curatela la colpa dell’apertura del fallimento in estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma fondati il terzo e il quarto; il quinto è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha confermato che il giudice di rinvio poteva svolgere un nuovo e analitico accertamento di merito sulla sussistenza o meno della supersocietà di fatto e che, su tale punto, la motivazione della sentenza impugnata non era censurabile in cassazione nei limiti dedotti. Tuttavia ha accolto le censure sulla domanda subordinata: la curatela aveva effettivamente chiesto in via autonoma il fallimento della holding di fatto, allegando anche una pretesa risarcitoria da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., sicché la Corte d’appello aveva errato nel negarne la legittimazione e nell’escludere ogni possibilità di rimettere gli atti al Tribunale. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda subordinata nei corretti termini di legge.
Norme richiamate
art. 147 l.f.
richiamato quale base per l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili; non basta però a fondare automaticamente la sussistenza della supersocietà di fatto
art. 2247 c.c.
evocato come parametro per accertare l’esistenza di una società di fatto, richiedendo l’esame degli elementi costitutivi del vincolo sociale
art. 2297 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della società di fatto e della sua rilevanza verso i terzi
art. 2497 c.c.
richiamato sia per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sia come base della pretesa risarcitoria della curatela nei confronti dell’eterodirezione
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sugli elementi indiziari della società di fatto
art. 384 c.p.c.
impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma non impedisce il nuovo accertamento di fatto nei limiti del rinvio
art. 143 disp. att. c.p.c.
richiamato congiuntamente all’art. 384 c.p.c. nel motivo sul perimetro del giudizio di rinvio
art. 15 l.f.
invocato in relazione alla legittimazione e al procedimento per la dichiarazione di fallimento
art. 6 l.f.
richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione e del procedimento concorsuale
art. 22 l.f.
richiamato per affermare che la Corte d’appello non può dichiarare direttamente il fallimento, ma può rimettere gli atti al Tribunale se ravvisa i presupposti
art. 96 c.p.c.
richiamato nel motivo assorbito in tema di responsabilità per lite temeraria/colpa nell’apertura del fallimento in estensione
art. 147 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal quinto motivo in tema di contributo unificato e statuizioni accessorie
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di riesaminare i fatti già acquisiti quando la cassazione abbia censurato proprio l’insufficienza dell’accertamento di merito.
- La sussistenza di una società di fatto o di una supersocietà di fatto non può essere negata in via automatica per il solo fatto che una società sia stata abusata da chi la controlla: occorre verificare in concreto l’esistenza dell’affectio societatis, dell’apporto comune e della comunanza dell’attività imprenditoriale.
- Ai fini della qualificazione di un gruppo come holding di fatto o come società di fatto occorre distinguere l’ingerenza nell’amministrazione delle singole società dalla creazione di un autonomo centro di imputazione di attività e risultati economici diverso dalle singole imprese.
- La domanda di fallimento di una holding di fatto può essere proposta autonomamente da chi abbia la legittimazione sostanziale e processuale, anche se il soggetto ricorrente è la curatela di un fallimento collegato, quando la domanda sia fondata su una dedotta ragione di credito e su una pretesa da direzione e coordinamento.
- Se il giudice di merito ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento di un soggetto diverso da quello già dichiarato fallito, non può procedere direttamente alla declaratoria ove la competenza sia riservata al tribunale, ma deve adottare il corretto meccanismo processuale previsto dalla legge fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →