L.R. Toscana 6/2023
Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, in Toscana, un elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per importi e categorie, da usare per gli inviti alle procedure negoziate di lavori pubblici sotto soglia, con possibili utilizzi anche da altri enti regionali e locali. Disciplina anche modalità di gestione con deliberazione della Giunta e copertura finanziaria per il triennio 2023-2025. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Elenco regionale degli operatori economici per inviti alle procedure negoziate di lavori pubblici
Elenco degli operatori economici della Giunta regionale per i lavori pubblici
La legge regionale della Toscana istituisce un elenco degli operatori economici della Giunta regionale destinato a supportare l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici. Il provvedimento interviene sulla l.r. 18/2019, con l’obiettivo di semplificare la disciplina degli affidamenti sotto soglia, nel rispetto di trasparenza, concorrenza e specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.
Finalità e struttura dell’elenco
L’elenco è articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni. La sua funzione è quella di rendere più ordinata e rapida la selezione degli operatori economici da consultare nelle procedure negoziate previste dalla normativa vigente in materia di appalti.
La Regione è chiamata a garantire il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco.
Utilizzo dell’elenco nelle procedure di affidamento
L’elenco è lo strumento ordinario per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per lavori pubblici nei casi consentiti dalla disciplina sugli appalti, salvo:
- situazioni particolari specificamente motivate;
- casi in cui oggetto del contratto, tipologia, natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non consentano l’utilizzo dell’elenco.
Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto dei principi di semplificazione, proporzionalità, economicità ed efficacia.
Soggetti che possono utilizzare l’elenco
L’elenco è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale.
Il Consiglio regionale può avvalersene, nel rispetto della l.r. 4/2008 sull’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale, previa richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
Possono inoltre utilizzarlo, previa richiesta e secondo le medesime modalità:
- gli enti locali;
- i loro consorzi, unioni e associazioni;
- le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale.
Modalità di costituzione, gestione e aggiornamento
Le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco, nonché le modalità di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione.
La disciplina attuativa deve perseguire due obiettivi principali:
- evitare la moltiplicazione degli adempimenti e l’aggravio per gli operatori economici;
- assicurare il principio di rotazione tramite lo scorrimento dell’elenco.
Copertura finanziaria e oneri
La legge quantifica gli oneri per il supporto tecnico e amministrativo previsto per l’elenco in complessivi 510.000 euro nel triennio 2023-2025.
La copertura è articolata così:
- 370.000 euro per il 2023, a valere sulla Missione 1, Programma 08, Titolo 2;
- 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione 1, Programma 08, Titolo 1.
Sono autorizzate le corrispondenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, con riduzione dei fondi accantonati della Missione 20 e incremento della Missione 1 secondo gli importi indicati dalla norma.
Per i commi dell’articolo 9-bis relativi a istituzione, utilizzo e disciplina attuativa dell’elenco, non derivano nuovi o maggiori oneri dal bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura degli oneri è rinviata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 feb 2023L.R. Toscana 7/2023
- Legge · 28 feb 2023L.R. Toscana 8/2023
- Legge · 10 mar 2023L.R. Toscana 10/2023
- Legge · 14 feb 2023L.R. Toscana 5/2023
- Legge · 14 mar 2023L.R. Toscana 11/2023
- Legge · 16 mar 2023L.R. Toscana 13/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →