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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia sostenendo che i movimenti bancari non giustificati presenti sui conti della società e del suo socio-amministratore, C.M., dovessero essere considerati ricavi imponibili della società. In particolare, ha contestato l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva escluso la riferibilità alla società dei movimenti sul conto personale del socio-amministratore per Euro 1.454.094,18, senza considerare la ristretta base familiare della società, la partecipazione del socio al 90%, la sua carica amministrativa e il volume delle operazioni bancarie. La società ha proposto ricorso incidentale, lamentando il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e l'omessa valutazione della perizia penale e della documentazione prodotta per giustificare i movimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sull'esclusione della riferibilità alla società dei movimenti bancari del socio-amministratore. La presunzione derivante dalle indagini bancarie può operare anche sui conti intestati al socio o all'amministratore, soprattutto in presenza di una società a ristretta base familiare e di una partecipazione societaria rilevante. Il fatto che il titolare del conto svolgesse anche attività autonome o partecipasse ad altre società non è sufficiente a escludere la riferibilità dei movimenti alla società: occorre una giustificazione concreta e analitica di ciascuna operazione. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito, mentre i motivi del ricorso incidentale della società sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza e, quanto alla contestazione dell'allegazione del PVC, per novità della censura. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    presunzione legale relativa di imponibilità dei versamenti e prelevamenti bancari non contabilizzati

    I versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti bancari possono essere considerati ricavi imponibili se il contribuente non dimostra analiticamente la loro irrilevanza fiscale o la loro provenienza estranea all'attività accertata. La presunzione può estendersi, in determinate condizioni, ai conti intestati al socio o all'amministratore.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Prevede un analogo meccanismo presuntivo in materia IVA per le movimentazioni bancarie non giustificate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    Disciplina l'interposizione fittizia. La Corte chiarisce però che la riferibilità delle movimentazioni al soggetto societario può derivare direttamente dalla presunzione bancaria, senza che sia necessariamente provata un'interposizione fittizia in senso tecnico.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi raccolti, comprese le risultanze bancarie non giustificate, presentano gravità, precisione e concordanza.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. La censura della società è stata dichiarata inammissibile anche perché non adeguatamente documentata e proposta tardivamente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Richiede la motivazione degli atti tributari e, nei casi previsti, l'indicazione o allegazione degli atti richiamati. La Corte ha distinto il contenuto motivazionale dell'avviso dalla prova dei fatti posti a suo fondamento.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni semplici. Nel caso concreto prevale la specifica presunzione legale relativa prevista dalla disciplina delle indagini bancarie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'omesso o insufficiente esame della motivazione sui fatti decisivi. La Corte ha accolto il motivo dell'Agenzia per insufficiente motivazione e dichiarato inammissibili quelli della società per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali basate su indagini bancarie, ogni versamento o prelevamento non contabilizzato deve essere giustificato dal contribuente con riferimenti concreti, analitici e documentali, operazione per operazione.
  • La presunzione fiscale può riguardare anche conti intestati al socio o all'amministratore, soprattutto quando la società ha una ristretta base familiare e il titolare del conto detiene una partecipazione rilevante o ricopre cariche gestorie.
  • Il fatto che il socio-amministratore svolga attività autonoma, abbia una partita IVA o partecipi ad altre società non esclude automaticamente la riferibilità dei movimenti alla società accertata; è necessaria la prova specifica dell'origine estranea di ciascun movimento.
  • L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, perché il processo penale e quello tributario hanno regole probatorie e soglie di prova differenti.
  • Per contestare validamente in Cassazione la valutazione di documenti o perizie, il ricorrente deve indicarne o riprodurne con precisione i passaggi decisivi; deduzioni generiche comportano l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • La contestazione di vizi dell'avviso di accertamento deve essere proposta tempestivamente e già nel giudizio di primo grado, salvo i casi di questioni rilevabili d'ufficio; una censura nuova introdotta solo in appello è normalmente inammissibile.

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