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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7872/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che ha respinto la loro opposizione al decreto ingiuntivo n.46827/2013 ottenuto dalla banca per crediti vantati nei confronti della Vi.Pro. s.r.l. (di cui essi risultavano fideiussori). Le censure riguardano: (i) la carenza di rappresentanza processuale della banca per una procura limitata territorialmente; (ii) l'illegittimità dell'uso del 'saldaconto' invece dell'estratto conto per ottenere il decreto ingiuntivo; (iii) la sussistenza di usurarietà sopravvenuta del finanziamento chirografario (art.1815 c.c. e 644 c.p. e L.108/96); (iv) l'usurarietà del conto corrente per effetto delle commissioni di massimo scoperto; (v) la nullità o invalidità delle fideiussioni sottoscritte (artt.1939 e 1945 c.c., possibile vessatorietà o natura di contratto autonomo di garanzia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: la resistente era legittimata in quanto incorporante (fusione) e ha sanato la vocatio in ius; il primo motivo (procura) è inammissibile per carenza di trascrizione dell'atto impugnato; il secondo motivo è infondato: l'estratto di saldaconto/estratti conto sono prova idonea per ottenere il decreto ingiuntivo e, nel giudizio di opposizione a cognizione piena, il creditore può comunque provare il credito indipendentemente dalla legittimità dell'ingiunzione; il terzo motivo (usura sul finanziamento) è infondato anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.19597/2020): applicando il TEGM indicato dal DM 19/12/2006 (6,34%) sommando la maggiorazione di mora e la metà di essa, il tasso soglia risultante (12,525%) era superiore al tasso effettivamente praticato (9,251%), quindi nessun superamento del tasso soglia; il quarto motivo (conto corrente e commissioni di massimo scoperto) è inammissibile per novità e perché richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; il quinto motivo (fideiussioni) è inammissibile perché impone una nuova valutazione di fatto/ermeneutica già motivata dal giudice di merito e perché la clausola che rinuncia a eccezioni non rende la garanzia invalida. Sono state condannate le parti ricorrenti al rimborso spese e ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Rinvocato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione della procura; la Corte ha rilevato che senza trascrizione del testo della procura non può valutare la censura e ha richiamato il principio che non si può interpretare in presenza di chiara espressione (in claris non fit interpretatio).

  • art. 50 Testo Unico Bancario (Dlgs 385/93)

    Richiamato nel ricorso (come parametro normativo bancario), ma la Corte ha trattato soprattutto la prova documentale del credito: la disciplina consente che la banca documenti il credito con estratti conto/saldaconto per ottenere il decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 1815 c.c.

    Norma sul criterio di calcolo degli interessi del contratto; la Corte ha valutato la dedotta usurarietà alla luce della determinazione del tasso soglia e della giurisprudenza che include gli interessi moratori nella verifica dell'usura quando rilevanti ai fini del calcolo.

  • art. 644 c.p.

    Norma penale sull'usura; richiamata nell'ambito dell'accertamento civile sull'usurarietà dei tassi e sulla necessità di confrontare i tassi applicati con i parametri ministeriali di riferimento.

  • Legge 7 marzo 1996 n. 108, art. 2 comma 1

    La legge rimanda ai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi (TEGM) per la determinazione del tasso soglia; la Corte ha confermato che i decreti ministeriali costituiscono fonte integrativa per il calcolo dei limiti e sono applicabili anche per la verifica degli interessi moratori, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 dicembre 2006 (TEGM)

    Utilizzato per determinare il TEGM del periodo 1/1/2007-31/3/2007 pari al 6,34%; la Corte ha applicato la metodologia indicata dalle Sezioni Unite per sommare la maggiorazione di mora e la metà di essa per ottenere il tasso soglia (12,525%) e verificare l'assenza di superamento.

  • artt. 1939 e 1945 c.c.

    Norme sul contratto di fideiussione e limiti alla garanzia; la Corte ha ritenuto che la contestazione della natura/validità delle fideiussioni richiedeva valutazioni di fatto già svolte dal giudice di merito e non sussisteva invalidità automatica per la clausola di rinuncia alle eccezioni.

  • artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

    Norme sulla inammissibilità dell'appello per specifiche ragioni processuali; la Corte ha confermato che l'appello avverso la sentenza di primo grado era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello con ordinanza ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3)

    Fondamento formale dei motivi di cassazione invocati (violazione o falsa applicazione di norme di diritto). La Corte ha esaminato l'ammissibilità e la fondatezza delle censure ai sensi di tale norma e ha dichiarato alcuni motivi inammissibili e gli altri infondati.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'applicabilità della disposizione e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Una banca può ottenere il decreto ingiuntivo anche sulla base di estratti conto o saldaconto; in opposizione a cognizione piena il creditore può comunque provare il proprio credito indipendentemente dalla eventuale invalidità formale del provvedimento monitorio.
  • Le censure processuali che implichino l'interpretazione di atti (es. procura) devono riportarne il testo negli atti di impugnazione per consentire alla Corte di legittimità di valutare la questione; in mancanza sono inammissibili.
  • Ai fini della verifica dell'usura la giurisprudenza (Sezioni Unite) ammette di considerare gli interessi moratori nel calcolo del tasso effettivo da confrontare col TEGM e con i decreti ministeriali: i decreti ministeriali di rilevazione sono fonte integrativa essenziale per determinare il tasso soglia.
  • Le contestazioni che richiedono accertamenti di fatto (es. incidenza quantitativa delle commissioni di massimo scoperto sul tasso applicato) non possono essere decise in sede di legittimità e devono essere adeguatamente dedotte e istruite nel merito; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • La presenza in una fideiussione di clausole con cui il garante rinuncia a eccezioni derivanti dal rapporto principale non determina automaticamente l'invalidità della garanzia; la valutazione della natura autonoma della garanzia e della vessatorietà richiede specifico esame di fatto e di motivazione in sede di merito.
  • Chi impugna deve esplicitare con autosufficienza gli atti e i punti di fatto già dedotti in primo grado se intende censurarne la mancata valutazione; l'omessa indicazione degli atti o la richiesta di nuovi accertamenti di fatto porta spesso all'inammissibilità della censura in Cassazione.

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