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Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 20959 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imposizione dell'atto di compravendita di un immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa privata: l'Agenzia sosteneva che, non essendovi la convenzione comunale ai sensi della L. n. 457/1978 (art. 30, comma 3 e artt. 27 e ss.), l'atto doveva essere tassato in misura proporzionale (rectifiche imposta di registro e imposte ipotecarie/catastali) e non alla tariffa fissa agevolata prevista dalla L. n. 168/1982 (art. 5). Il resistente aveva invece ottenuto accolto il ricorso in primo grado e in appello poiché, secondo la certificazione comunale e la L.R. Umbria n. 11/2005, per l'attuazione del piano di recupero nella regione Umbria non era più richiesta la stipulazione della convenzione, per cui non poteva essere escluso il beneficio fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata (cd. "pace fiscale", D.L. n. 119/2018, art. 6 conv. in L. n. 136/2018) richiesta dal contribuente e del pagamento degli importi dovuti. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della questione fiscale. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le ha anticipate, conformemente al principio richiamato (Cass. n. 21826/2020).

Norme richiamate

  • Legge 9 maggio 1982, n. 168, art. 5

    Norma agevolativa che prevede l'applicazione di imposte in misura fissa per trasferimenti connessi a piani di recupero: l'interpretazione bancaria dalla CTR è stata che il beneficio si applica anche se non è stipulata la convenzione comunale quando la normativa regionale non la richiede più.

  • Legge 4 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss. (art. 30, comma 3)

    Normativa statale che disciplina i piani di recupero e prevedeva in origine l'ipotesi di convenzione con il Comune per i piani di iniziativa privata; l'Agenzia sosteneva che il beneficio fiscale ex L. 168/1982 si applica solo se il piano è soggetto a convenzione comunale ai sensi di tali disposizioni.

  • Legge Regionale Umbria n. 11 del 2005

    Secondo i giudici di merito la L.R. Umbria ha eliminato la necessità della stipulazione della convenzione per l'attuazione del piano di recupero nella regione, per cui non può essere richiesta la convenzione ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale previsto dalla L. 168/1982.

  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. L. 30 dicembre 2018, n. 136) - "pace fiscale"

    Strumento di definizione agevolata che, ove utilizzato e pagati gli importi dovuti, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio tributario senza pronuncia sul merito.

  • Cass. n. 21826 del 2020 (richiamata)

    Principio secondo cui, nella definizione agevolata della controversia tributaria ex D.L. n. 119/2018 art. 6, il pagamento comprende le spese processuali ma le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non richiedono liquidazione da parte del giudice che dichiara l'estinzione.

Massime di principio

  • Quando si valuta l'applicabilità di agevolazioni fiscali legate a piani di recupero privati verificare sempre la normativa regionale: una legge regionale può modificare o eliminare requisiti (es. la necessità della convenzione) previsti dalla normativa statale, incidendo sull'ammissibilità del beneficio.
  • Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente, ma non si può ignorare l'effetto modificativo della normativa regionale che renda inapplicabile un requisito formale stabilito dalla legge statale.
  • La definizione agevolata ("pace fiscale") determina l'estinzione del giudizio se il contribuente presenta la domanda e paga gli importi dovuti: in tal caso non viene pronunciata la questione di merito.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere non attribuisce un 'vincitore' sul piano sostanziale: il procedimento si estingue e il giudice non decide sulle questioni di diritto inizialmente contestate.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate (principio consolidato), per cui è importante valutare ex ante l'impatto economico della chiusura definitoria della lite.
  • Provare documentalmente l'approvazione del piano e lo status rispetto alla convenzione comunale (e la vigente disciplina regionale) è cruciale per difendere la qualificazione fiscale degli atti immobiliari.

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