Sentenza del 01/04/2016 n. 6332 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con maggiori IRES, IVA e IRAP. L'Agenzia aveva contestato: la deduzione integrale, in un unico esercizio, di Euro 45.446.798 relativi a una clausola contrattuale di rendimento minimo garantito prevista nella vendita di un complesso immobiliare; la deduzione di costi per consulenza e assistenza finanziaria ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti; e la mancata dichiarazione di maggiori interessi attivi su un finanziamento infragruppo concesso alla controllante estera, applicando la disciplina del transfer pricing. La società ha contestato l'antieconomicità dell'operazione, l'accertamento induttivo, il riparto dell'onere della prova, la motivazione della sentenza e la valutazione delle prove documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione della clausola di rendimento minimo garantito, non perché l'operazione fosse necessariamente antieconomica, ma perché il relativo costo, essendo eventuale e destinato a maturare solo al termine di ciascun anno locatizio in base alla differenza tra canone effettivo e rendimento garantito, non poteva essere dedotto integralmente nel 2005. Sono state inoltre confermate la ripresa degli interessi attivi sul finanziamento infragruppo, considerato anormalmente oneroso per la società finanziatrice, e la ripresa dei costi relativi a prestazioni di intermediazione finanziaria ritenute non effettive, sulla base di elementi presuntivi non adeguatamente superati dalla contribuente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 25.000, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già art. 75 TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi (...) concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia (...) in cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
I costi deducibili devono rispettare effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza. Se l'esistenza o l'ammontare del costo sono incerti o non determinabili oggettivamente, la deduzione è rinviata all'esercizio in cui tali condizioni diventano certe. Nel caso concreto, la garanzia maturava solo annualmente in funzione della redditività locativa effettiva.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede l'inerenza del costo all'attività produttiva di ricavi o proventi imponibili; la norma non consente comunque di dedurre anticipatamente costi eventuali o non ancora sostenuti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina i presupposti dell'accertamento in materia di imposte sui redditi. La Corte ha escluso la censura della contribuente, confermando la legittimità della ripresa fondata sulla corretta imputazione temporale del costo.
Art. 2697 c.c.
In materia di operazioni contestate come inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a porre in dubbio l'effettività dell'operazione; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria concreta e idonea.
Articoli 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di merito può selezionare le prove ritenute decisive e non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione o documento, purché motivi in modo logicamente comprensibile. La contestazione della valutazione delle prove non può essere trasformata in un vizio processuale per ottenere un nuovo giudizio sul fatto in cassazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La motivazione per relationem è valida quando il rinvio ad altri atti consente comunque di individuare chiaramente le ragioni della decisione. Non è necessaria un'esposizione originale, purché il percorso logico-giuridico del giudice sia comprensibile.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza esamina sostanzialmente la questione dedotta, anche senza rispondere analiticamente a ogni argomentazione della parte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Una garanzia contrattuale di rendimento minimo non è automaticamente antieconomica: l'economicità deve essere valutata considerando l'intero equilibrio dell'operazione, il prezzo, i benefici ottenuti e le condizioni di mercato.
- Un costo eventuale, destinato a maturare solo se si verifica una determinata condizione futura, non può essere dedotto integralmente alla stipula o nel primo esercizio; deve essere imputato quando diventa certo, determinabile e concretamente sostenuto.
- La contabilizzazione di un costo non prova da sola la sua deducibilità fiscale: il contribuente deve dimostrarne effettività, inerenza, certezza, determinabilità e corretta competenza temporale.
- Per contestare operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali indizi, il contribuente deve documentare concretamente la prestazione, il suo contenuto e il collegamento con l'attività d'impresa.
- Nei finanziamenti infragruppo, un tasso significativamente inferiore a quello di mercato può giustificare una rettifica degli interessi dichiarati, soprattutto quando l'operazione comporta la sottrazione di ingenti risorse alla redditività dell'impresa finanziatrice.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o dei fatti: occorre dimostrare un effettivo errore di diritto, un'omissione decisiva o una motivazione radicalmente mancante o incomprensibile.
- Una sentenza motivata per relationem non è nulla se il rinvio consente di comprendere le ragioni della decisione e dimostra che il giudice ha fatto proprie, con valutazione autonoma, le argomentazioni richiamate.
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