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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2001

Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta l’allevamento biologico di bovini, ovini e caprini e i relativi prodotti, in coerenza con la normativa UE sul biologico. Definisce requisiti di conversione, alimentazione, cure veterinarie, pascolo, gestione zootecnica, trasporto, identificazione e stoccaggio delle deiezioni. Prevede alcuni regimi transitori con termini ormai scaduti (fino al 2003, 2005 e 2000).

Allevamento biologico bovino, ovino e caprino in Valle d'Aosta

Disciplina dell’allevamento biologico bovino, ovino e caprino in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina l’allevamento biologico di bovini, ovini e caprini e dei relativi prodotti derivati nel territorio della Valle d’Aosta, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 2092/91 e con la normativa europea richiamata. Il testo definisce i criteri produttivi, le condizioni di conversione, le regole di alimentazione, benessere animale, pascolo e gestione delle deiezioni.

Finalità e impianto generale

La disciplina regionale si inserisce nell’agricoltura biologica e riconosce alle produzioni animali un ruolo di equilibrio dell’azienda agricola, in particolare per:

  • il rapporto tra colture e allevamento;
  • il mantenimento della fertilità del suolo;
  • l’uso di risorse rinnovabili;
  • la sostenibilità ambientale.

L’allevamento biologico è descritto come strettamente legato alla terra: il numero di animali deve essere proporzionato alla superficie disponibile per evitare sovrappascolo e per consentire la corretta distribuzione delle deiezioni.

Gestione del pascolo e utilizzo delle superfici pascolive

Gli animali allevati biologicamente devono poter pascolare per almeno 120 giorni all’anno. È ammesso l’uso delle aree di pascolo comune degli alpeggi, purché siano rispettate specifiche condizioni ambientali e gestionali:

  • l’area non deve essere stata trattata con prodotti diversi da quelli ammessi dal regolamento comunitario per almeno tre anni, oppure deve essere gestita per almeno tre anni secondo le misure agroambientali regionali vigenti;
  • gli altri animali presenti devono provenire da allevamenti estensivi;
  • i prodotti degli animali biologici, durante l’uso del pascolo comune, devono restare qualificabili come biologici e devono essere lavorati separatamente dagli altri.

La legge precisa che per aree di pascolo comune si intendono le superfici di alpeggi e mayen sul territorio regionale, di proprietà pubblica o privata, o gravate da usi civici, oggetto di accordi di gestione condivisa. L’allevamento estensivo è individuato tramite limiti di carico:

  • fino a 4 U.B.A./ha nelle superfici di fondovalle;
  • fino a 0,8 U.B.A./ha nelle superfici di alpeggio.

Conversione delle superfici e degli animali

Per la conversione di unità produttive associate a produzioni animali biologiche, l’intera superficie utilizzata per alimentare gli animali deve rispettare le norme del biologico, secondo i periodi di conversione previsti dal regolamento comunitario.

Per i pascoli, il periodo ordinario di conversione è ridotto a un anno; scende a sei mesi se i pascoli sono già stati condotti per almeno due anni secondo le misure agroambientali richiamate dalla legge regionale e dal Piano di sviluppo rurale 2000/2006.

La vendita come biologici di animali e prodotti derivati è ammessa solo se gli animali sono stati allevati per i periodi minimi previsti, con regole differenziate per specie e destinazione produttiva. La legge prevede termini transitori, oggi superati, per alcuni casi di animali provenienti dall’esterno dell’azienda: periodi ridotti fino al 24 agosto 2003 e al 31 dicembre 2003 per latte, piccoli ruminanti e vitelli destinati alla carne.

È inoltre prevista la conversione simultanea dell’intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e foraggi, con periodo complessivo di 12 mesi, ridotto a 6 mesi se l’unità era già condotta da almeno due anni secondo le misure agroambientali e il piano regionale richiamati.

Origine degli animali e rinnovo del patrimonio zootecnico

Le produzioni biologiche dovrebbero privilegiare animali di origine autoctona, adattati all’ambiente valdostano e capaci di valorizzare pascolo, prato e alpeggio. Gli animali devono provenire da unità di produzione conformi alla normativa biologica.

Gli animali già presenti in azienda ma non allevati con metodo biologico possono essere convertiti. In casi di assenza di animali biologici, elevata mortalità, problemi sanitari o catastrofi, l’organismo o l’autorità di controllo può autorizzare il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio animale.

Per completare l’incremento naturale e rinnovare il patrimonio zootecnico, previa autorizzazione, possono essere introdotti annualmente animali provenienti da allevamenti convenzionali entro limiti massimi:

  • 10% del bestiame bovino adulto;
  • 20% del bestiame ovino o caprino adulto.

Per aziende molto piccole, sotto determinate soglie, il rinnovo è limitato a un capo all’anno. In casi particolari, come un’estensione significativa dell’azienda o l’avvio di una nuova produzione, tali percentuali possono essere aumentate fino al 40% previo parere favorevole del controllo competente.

Sono ammessi anche maschi riproduttori provenienti da allevamenti convenzionali, purché poi allevati e nutriti interamente secondo il metodo biologico. Se gli animali provengono da aziende convenzionali, i prodotti derivati possono essere venduti come biologici solo dopo il rispetto dei periodi di conversione previsti.

Alimentazione

L’alimentazione deve privilegiare la qualità del prodotto e rispettare i bisogni nutrizionali degli animali. È vietata l’alimentazione forzata.

Gli animali devono essere alimentati con prodotti biologici. È però ammesso l’uso di alimenti in conversione entro limiti percentuali:

  • fino al 30% della razione;
  • fino al 60% se gli alimenti in conversione provengono da una unità della stessa azienda.

Per i mammiferi, il latte naturale è l’alimento di base; il periodo minimo di somministrazione è di:

  • 3 mesi per i bovini;
  • 45 giorni per ovini e caprini.

Il sistema biologico deve basarsi in massima parte sul pascolo. Nella razione giornaliera almeno il 60% della materia secca deve essere costituito da foraggi grossolani freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte, l’autorità o l’organismo di controllo può autorizzare, per massimo tre mesi dall’inizio della lattazione, la riduzione della quota di foraggi grossolani al 50%.

Fino al 24 agosto 2005 era ammesso l’uso di alimenti convenzionali in mancanza di alimenti biologici; la legge fissava un tetto annuo del 10% sulla materia secca degli alimenti di origine agricola e un limite giornaliero del 25%, salvo monticazione. Era inoltre possibile una deroga più ampia in caso di eccezionali avversità climatiche e perdita di foraggio, su autorizzazione regionale.

Prodotti ammessi e divieti sugli OGM

Per l’alimentazione animale possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91. È vietato l’impiego di alimenti, materie prime, mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti ottenuti con organismi geneticamente modificati o con prodotti derivati da OGM.

Profilassi e cure veterinarie

L’uso dei medicinali veterinari deve seguire criteri restrittivi. Nei trattamenti preventivi sono vietati medicinali allopatici di sintesi chimica e antibiotici. Nei trattamenti curativi devono essere preferiti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi e altri prodotti ammessi dal regolamento comunitario, purché efficaci per la specie e per il caso concreto.

Se tali rimedi non sono efficaci e la cura è necessaria per evitare sofferenza, possono essere usati antibiotici o medicinali allopatici sotto responsabilità veterinaria. Sono comunque vietate sostanze per stimolare crescita o produzione, antibiotici e coccidiostatici come promotori, nonché ormoni o sostanze analoghe, salvo uso terapeutico individuale.

Se nella zona sono riconosciute malattie, sono autorizzate cure veterinarie e trattamenti di strutture e attrezzature, compresi prodotti immunologici veterinari.

Quando si ricorre a medicinali, devono essere indicati in modo chiaro tipo di prodotto, principi attivi, diagnosi, posologia, modalità di somministrazione, durata e periodo di attesa. Tali informazioni devono essere dichiarate all’autorità o all’organismo di controllo prima della commercializzazione come biologici.

Il periodo di sospensione per medicinali allopatici deve essere il doppio di quello previsto dalla legge; se non previsto, è di 48 ore. Se, al netto delle eccezioni per vaccinazioni, antiparassitari e piani obbligatori di eradicazione, un animale o un gruppo di animali subisce in un anno fino a tre cicli di trattamenti con medicinali allopatici o antibiotici, oppure più di un ciclo se la vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali e i prodotti non possono essere venduti come biologici. In tal caso si applicano i periodi di conversione.

Metodi zootecnici, riproduzione e benessere animale

La riproduzione deve basarsi su metodi naturali; è vietata ogni forma di riproduzione artificiale o assistita, salvo l’inseminazione artificiale.

Negli allevamenti biologici sono vietati:

  • anelli di gomma alle code degli ovini;
  • recisione della coda;
  • decornazione.

Tali operazioni possono essere autorizzate dall’autorità o dall’organismo di controllo per ragioni di sicurezza o per migliorare salute, benessere o igiene. È consentita la castrazione per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali, ma le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato e riducendo al minimo la sofferenza.

È ammessa la stabulazione fissa, in relazione a condizioni climatiche e al sistema tradizionale di ricovero, purché sia rispettato il periodo di pascolo. È vietato sottoporre gli animali a regimi alimentari o condizioni che possano indurre anemia.

Trasporto e identificazione

Il trasporto deve avvenire con il minimo affaticamento e secondo le norme vigenti. Carico e scarico devono essere eseguiti con cautela e senza stimolazione elettrica. È vietato l’uso di calmanti allopatici prima e durante il trasporto. Nella fase di trasporto verso il macello e fino alla macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.

L’identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

Deiezioni zootecniche e carico di bestiame

La distribuzione delle deiezioni zootecniche non può superare 170 kg di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzata all’anno. Se il limite è superato, occorre ridurre la densità complessiva degli animali.

Per le aziende di fondovalle, la densità che consente di rispettare il limite è indicata in funzione della specie e della razza:

  • 3 U.B.A./ha per bovini autoctoni valdostani con almeno 80 giorni di alpeggio;
  • 2,2 U.B.A./ha per bovini autoctoni valdostani senza monticazione;
  • 1,5 U.B.A./ha per bovini alloctoni senza monticazione, con proporzione ridotta se vi è permanenza in alpeggio;
  • 13,3 unità ovine o caprine per ettaro.

Le aziende biologiche possono cooperare tra loro per calcolare il limite massimo di azoto sulla base dell’insieme delle unità di produzione coinvolte. Gli impianti di stoccaggio delle deiezioni devono essere dimensionati per evitare inquinamento delle acque per scarico diretto, ruscellamento o infiltrazione.

Aree di pascolo, stabulazione e edifici zootecnici

Le condizioni di stabulazione devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, garantire accesso agevole a mangiatoie e abbeveratoi e prevedere ambienti ben ventilati e illuminati naturalmente. I pascoli e gli spazi all’aperto devono offrire riparo da pioggia, vento, sole e temperature estreme quando necessario.

Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione quando il clima consente la vita all’aperto. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare comfort, benessere e spazio sufficiente per i movimenti naturali. Nei pascoli e negli alpeggi la densità deve essere conforme alle misure agroambientali e al piano di sviluppo rurale richiamati dalla legge.

Negli edifici zootecnici fabbricati, recinti, attrezzature e utensili devono essere puliti e disinfettati per prevenire contaminazioni. Per pulizia, disinfezione e disinfestazione possono essere usati solo i prodotti ammessi dal regolamento comunitario. Le feci, le urine e gli avanzi di cibo devono essere rimossi con frequenza adeguata. Per l’ingrasso finale dei bovini, ovini e caprini destinati alla carne è ammessa la stabulazione in stalla solo entro il limite di un quinto della vita dell’animale e comunque per non oltre tre mesi.

I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non scivolosi, con almeno metà della superficie solida, e un giaciglio confortevole, pulito e asciutto. Per i vitelli, dal 24 agosto 2000 si applicano le norme minime della direttiva 91/629/CEE; è vietato l’allevamento in box individuali dopo una settimana di età.

Rinvio alla disciplina regionale sui controlli

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale n. 36 del 1999, richiamata come normativa di sistema sui controlli e sulla promozione delle produzioni biologiche.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia contiene numerose disposizioni transitorie con termini già ampiamente scaduti, tra cui i riferimenti al 24 agosto 2000, 24 agosto 2003, 31 dicembre 2003 e 24 agosto 2005. Per questo, pur mantenendo interesse ricostruttivo, l’atto risulta oggi in larga parte superato nella concreta applicazione.

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