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Legge

L.R. Valle d'Aosta 10/2001

Accelerazione delle procedure per l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) finalizzate alla rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 10/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta accelera l’approvazione delle varianti al PRG per individuare aree destinate alla rilocalizzazione di abitazioni e attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi di ottobre 2000, con iter abbreviato, documentazione rafforzata, avvio dei lavori entro 24 mesi e concessioni edilizie gratuite. Si applica alle varianti adottate entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Accelerazione varianti PRG per rilocalizzazione edifici danneggiati dagli eventi di ottobre 2000

Accelerazione delle varianti PRG per la rilocalizzazione post-calamità

La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina una procedura accelerata per approvare varianti, anche sostanziali, al PRG comunale urbanistico e paesaggistico finalizzate a ricollocare edifici residenziali e produttivi distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le varianti del PRG volte a individuare aree per:

  • edifici da adibire ad abitazione permanente o principale, in sostituzione di immobili distrutti o danneggiati e non ricostruibili nello stesso sito per dichiarata inedificabilità;
  • fabbricati per attività produttive, industriali o artigianali, in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente danneggiati e non ripristinabili nello stesso luogo;
  • edifici abitativi o produttivi in sostituzione di fabbricati in corso di realizzazione, i cui cantieri siano stati distrutti o gravemente danneggiati dagli stessi eventi.

Procedura accelerata di approvazione

Per queste varianti si applica la procedura prevista dall’articolo 16 della legge regionale n. 11/1998, con alcune semplificazioni specifiche. Il periodo di pubblicazione della variante adottata è ridotto a 20 giorni. Contestualmente all’avvio della pubblicazione, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia della variante e la relativa documentazione.

Documentazione da trasmettere alla struttura regionale

La trasmissione alla struttura competente deve comprendere:

  • copia conforme della deliberazione consiliare di adozione;
  • planimetria catastale con indicazione del vecchio sito e della nuova area;
  • estratto del PRG vigente con indicazione dei due siti e dei relativi parametri urbanistico-edilizi;
  • copia dello studio idrogeologico, che deve attestare in particolare la sicurezza dell’area individuata dal punto di vista idrogeologico e sostituisce lo studio di impatto ambientale previsto dalla disciplina regionale sulla VIA.

La struttura regionale può formulare osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento degli atti.

Contenuti obbligatori della deliberazione comunale

La deliberazione di adozione della variante deve contenere:

  • la verifica di coerenza con il Piano territoriale paesistico (PTP);
  • una motivazione adeguata sulla dichiarata inedificabilità del sito originario;
  • una motivazione sul dimensionamento della nuova area rispetto al fabbricato da sostituire, tenendo conto degli eventuali adeguamenti per esigenze familiari o produttive.

Limiti urbanistici

Le varianti non possono in ogni caso comportare:

  • riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A del PRG;
  • nuova edificazione all’interno delle zone territoriali di tipo A del PRG.

Requisiti delle aree individuate

Le aree devono essere coerenti, per tipologia e indici di edificabilità, con il contesto territoriale di riferimento. Per le abitazioni, le aree devono di norma essere contigue a zone destinate dal PRG alla nuova edificazione; in mancanza, devono essere già urbanizzate o facilmente urbanizzabili. Per le attività produttive, le aree devono di norma essere contigue a zone destinate a uso artigianale o industriale; in mancanza, devono essere già urbanizzate o facilmente urbanizzabili. Le previsioni edificatorie così approvate sono attuabili mediante concessione diretta.

Termini di efficacia e attuazione

La disciplina si applica solo alle varianti adottate entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. L’avvio della costruzione sulle aree individuate deve avvenire entro 24 mesi dalla data in cui la variante diventa efficace. Se il termine decorre inutilmente, l’area riacquista automaticamente la destinazione originaria; il Comune deve darne comunicazione alla struttura competente entro i 30 giorni successivi.

Concessioni edilizie gratuite

Le concessioni edilizie rilasciate per la nuova costruzione o per il recupero di immobili esistenti, in sostituzione di abitazioni permanenti o principali e di fabbricati produttivi, industriali o artigianali, anche in corso di realizzazione, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi di ottobre 2000, sono gratuite.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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